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UFFICIO DEL PROCESSO

UFFICIO DEL PROCESSO

  1. Sono risultato idoneo al concorso per addetti all’Ufficio per il Processo. Devo cancellarmi?

Il Decreto Legge 1° marzo 2022 , n. 17, Art. 33, comma 2, ha apportato al Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, le seguenti modificazioni: a) all’articolo 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2 -bis . L’assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’Amministrazione Pubblica. L’Avvocato e il Praticante Avvocato devono dare comunicazione dell’assunzione di cui al primo periodo al Consiglio dell’Ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell’ufficio per il processo».

 

  1. Qual è la procedura per comunicare l’assunzione?

La comunicazione dovrà essere effettuata con apposita istanza di sospensione scaricabile dal sito istituzionale – Sezione Modulistica/ Cancellazione da Albo e Registri – ed andrà trasmessa a mezzo PEC (iscrizioni@ordineavvocatiroma.org) all’Ufficio Iscrizioni.

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