Statuto (Camera Arbitrale)
CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E
INTERNAZIONALE PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
STATUTO
Art. 1 – Denominazione e sede
1. Presso l’Ordine degli Avvocati di Roma è costituita la “Camera Arbitrale
Nazionale e Internazionale dell’Ordine degli Avvocati di Roma” (in seguito
denominata anche soltanto Camera Arbitrale).
2. La Camera Arbitrale amministra i
procedimenti di arbitrato in conformità al presente Statuto e svolge le proprie
funzioni presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Roma o presso i locali
messi a disposizione da quest’ultimo.
Art. 2 – Oggetto e finalità
- La Camera Arbitrale offre servizi di arbitrato e risoluzione delle
controversie sia nazionali che internazionali e sollecita lo sviluppo e la
diffusione di sistemi di risoluzione alternativa delle controversie anche
mediante l’organizzazione di convegni, la realizzazione di ricerche
scientifiche e/o di corsi di formazione.
- La Camera Arbitrale persegue le proprie finalità istituzionali nel
rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e buon andamento, con
criteri di efficienza, efficacia e trasparenza. Garantisce, in
particolare, che le controversie siano risolte in maniera veloce,
efficiente e riservata.
- La Camera Arbitrale è dotata di autonomia organizzativa ed economica e
non persegue fini di lucro.
- La Camera Arbitrale si avvale del personale dipendente dell’Ordine o
designato da quest’ultimo.
- Con Regolamento recante le norme relative al funzionamento della
Camera Arbitrale e ai relativi costi, la Camera Arbitrale stabilisce
altresì le modalità del proprio finanziamento e di tenuta della propria
contabilità.
- Il Consiglio dell’Ordine stipula, in conformità ai criteri stabiliti
dal Consiglio nazionale forense, una polizza assicurativa per la copertura
dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per i danni
causati dagli arbitri designati per lo svolgimento di attività cui è
preposta la Camera Arbitrale.
Art. 3 – Consiglio Direttivo
- La Camera Arbitrale è amministrata da un Consiglio Direttivo composto
da sette membri, nominati con delibera del Consiglio dell’Ordine,
individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza, in
possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
a) non aver
riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non
sospesa;
b) non essere
incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c) non essere
stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non aver
riportato sanzioni disciplinari definitive.
- Ferma la necessità che almeno due e non più di due terzi dei
componenti siano avvocati iscritti all’albo, possono essere nominati
componenti del Consiglio Direttivo:
a) gli
iscritti da almeno cinque anni all’albo del Consiglio dell’Ordine;
b) i docenti
universitari in materie giuridiche.
- Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio e, comunque, resta
in carica sino alla nomina, ai sensi del comma 1, del nuovo Consiglio
Direttivo.
- In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più
componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio dell’Ordine provvede alla
sostituzione, nominando un nuovo componente che resta in carica sino allo
scadere del mandato e comunque sino all’insediamento del nuovo Consiglio
dell’Ordine.
- I componenti del Consiglio Direttivo, compresi quelli nominati a norma
del comma 4, non possono essere designati per più di due mandati
consecutivi.
- I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire incarichi
in procedure amministrate dalla Camera Arbitrale ovvero svolgere ogni
altra attività che ne possa compromettere l’indipendenza e l’autonomia.
- I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere indennità
diverse dal rimborso delle spese sostenute per l’adempimento del mandato.
- Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all’organizzazione e
all’individuazione delle necessarie risorse finanziarie per il
funzionamento della Camera Arbitrale.
- Il Consiglio Direttivo, inoltre:
a) delibera,
su proposta o parere del Comitato Scientifico, i Regolamenti e le procedure per
lo svolgimento dei servizi di arbitrato, nonché le proposte di modifica allo
Statuto da sottoporre al Consiglio dell’Ordine;
b) adotta i
piani di sviluppo della Camera Arbitrale ed i provvedimenti necessari per la
loro realizzazione;
c) delibera il
preventivo economico ed il bilancio di esercizio, nel rispetto dell’autonomia
organizzativa ed economica della Camera Arbitrale, quali capitoli del bilancio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma;
d) nomina i
componenti del Comitato Scientifico, sentito il parere del Consiglio
dell’Ordine;
e) approva le
tariffe delle attività arbitrali e degli arbitri, su proposta o sentito il
parere del Comitato Scientifico;
f) nomina gli
arbitri ed i periti nei casi previsti dai regolamenti e dalle procedure;
g) approva i
modelli di clausole compromissorie e di compromessi arbitrali, predisposti dal
Comitato Scientifico;
h) fissa
altresì le regole deontologiche per gli arbitri e i periti, su proposta o
sentito il parere del Comitato Scientifico;
i) delibera su
ogni altra questione o attività sottopostagli dagli altri organi della Camera
Arbitrale.
- Il Consiglio direttivo tiene e aggiorna l’elenco degli arbitri, nel
quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta sulla base delle
seguenti aree di competenza professionale:
– Diritto delle persone e della famiglia, diritti
reali, condominio e locazioni;
– Diritto della responsabilità civile;
– Diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto
industriale, diritto bancario e finanziario, diritto delle procedure
concorsuali;
– Diritto del lavoro, della previdenza e
dell’assistenza sociale;
– Diritto amministrativo;
– Diritto internazionale, diritto del commercio
internazionale e diritto dell’Unione europea.
- L’avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l’area o
le aree professionali di riferimento documentando le proprie competenze e
la sussistenza dei requisiti di incompatibilità e onorabilità degli
arbitri. La dichiarazione di disponibilità è revocabile. L’avvocato è
tenuto a comunicare immediatamente al Consiglio Direttivo il
sopraggiungere di cause di incompatibilità e il venir meno dei requisiti
di onorabilità.
- Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui
al comma 11, procede, secondo l’ordine temporale di presentazione delle
domande, all’iscrizione dell’avvocato in una o più aree menzionate al
comma 10. Quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell’avvocato
iscritto nell’elenco, il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione.
Il Consiglio Direttivo procede allo stesso modo quando l’avvocato revoca
la dichiarazione di disponibilità.
- L’avvocato iscritto nell’elenco può chiedere di modificare la propria
disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento. Il Consiglio
Direttivo procede di conseguenza ai sensi del comma 12.
- Il Consiglio Direttivo approva il codice etico che ciascun iscritto si
impegna a rispettare prima di assumere l’incarico.
- Il Consiglio Direttivo, d’intesa con il Consiglio dell’Ordine, cura la
comunicazione e l’assunzione di iniziative volte all’informazione, alla
promozione e allo sviluppo della funzione e formazione arbitrale. Mantiene
e sviluppa i rapporti con altri enti, istituzioni pubbliche o private,
organismi nazionali e internazionali che hanno tra i loro scopi quello di
promuovere la funzione arbitrale e conciliativa.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante
mezzi di telecomunicazione, purché consentano la partecipazione
attiva di ciascun membro nella discussione e nella deliberazione. Il
Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei partecipanti. In caso di
parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
Art. 4 – Presidente del
Consiglio Direttivo
- Il Presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del Consiglio
Direttivo. Tra i componenti che hanno ricevuto lo stesso numero di voti è
eletto Presidente quello con la maggiore anzianità di iscrizione all’albo.
- Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio
Direttivo della Camera Arbitrale, determinandone l’ordine del giorno.
- La convocazione può essere effettuata a mezzo di posta elettronica o
con altri strumenti di comunicazione telematica.
- Nei casi di urgenza o di necessità, il Presidente adotta i
provvedimenti ritenuti opportuni, da sottoporre a successiva ratifica del
Consiglio Direttivo.
Art. 5 – Segreteria
- La Segreteria della Camera Arbitrale svolge le funzioni amministrative
di supporto connesse all’attività della Camera, nonché le seguenti
funzioni:
a) tiene un
registro informatico per ogni procedimento della Camera Arbitrale, con le
annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, all’oggetto del conflitto,
ai dati identificativi delle parti, agli arbitri, alla durata del procedimento
e al relativo esito;
b) verifica la
conformità della domanda di arbitrato ai requisiti formali previsti dal
Regolamento della Camera Arbitrale e la annota nel registro di cui alla lettera
a);
c) provvede
alla riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai
procedimenti svolti presso la Camera Arbitrale;
d) forma e
conserva i fascicoli di tutte le procedure;
e) svolge le
funzioni di Segreteria del Consiglio Direttivo e degli arbitri, curando la
verbalizzazione delle sedute e provvedendo alle relative comunicazioni;
f) provvede
alle comunicazioni richieste dal Consiglio Direttivo e dagli arbitri;
g) rilascia
alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti, prediligendo la
trasmissione in formato elettronico;
h) svolge,
anche per mezzo di suoi delegati e del personale addetto, l’attività non
elencata tra i compiti del Consiglio Direttivo, ancorché non espressamente
prevista nel presente articolo.
- La Segreteria può avere a capo un Segretario Generale, nominato dal
Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio dell’Ordine, incaricato
dell’esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo e del buon
andamento di ogni iniziativa programmata.
Art. 6 – Comitato Scientifico
- La Camera Arbitrale si avvale di un Comitato Scientifico composto da
un numero di membri variabile e comunque sempre dispari, non inferiore a
cinque, esterni al Consiglio dell’Ordine, nominati per tre anni dal
Consiglio Direttivo, scelti tra giuristi con particolare competenza nel
campo delle procedure arbitrali.
- In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei
membri del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo provvede quanto
prima alla sua sostituzione. Il membro sostituto così nominato resterà in
carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.
- Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un Coordinatore. Il
Coordinatore convoca e presiede le riunioni del Comitato Scientifico.
- Alle riunioni del Comitato Scientifico possono liberamente partecipare
anche il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e il Segretario
Generale.
- Il Comitato Scientifico esprime ogni parere necessario, anche a
richiesta del Consiglio Direttivo, sul funzionamento della Camera
Arbitrale.
- Il Comitato Scientifico:
a) esprime
proposte e pareri sui piani di sviluppo della Camera Arbitrale e sulle modalità
per la loro attuazione;
b) propone i
modelli di clausole compromissorie e di compromessi arbitrali;
c) propone al
Consiglio Direttivo i regolamenti e le procedure di cui al presente Statuto e
le loro eventuali modifiche, nonché il codice etico e le regole deontologiche
per gli arbitri e i periti;
d) esprime
proposte e pareri sulle proposte di convenzione in materia arbitrale;
e) esprime
proposte e pareri sulle modifiche statutarie e su tutte le attività
istituzionali della Camera Arbitrale;
f) esprime
proposte e pareri sulle tariffe della Camera Arbitrale e degli arbitri;
g) esprime
proposte sui criteri per la composizione degli elenchi di arbitri e periti, nonché
per le relative ammissioni o esclusioni;
h) esprime
proposte e pareri sulla organizzazione e promozione di convegni, pubblicazioni,
commissioni di studio, ricerche, corsi di formazione e azioni comuni con altre
istituzioni e organizzazioni economiche, imprenditoriali e professionali e con
altri organismi pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle
attività e procedure della Camera Arbitrale.
Art. 7 – Arbitri
- Non possono essere nominati arbitri:
a) i membri e
i revisori appartenenti al Consiglio dell’Ordine;
b) i membri
del Consiglio Direttivo e della Segreteria;
c) i
dipendenti della Camera Arbitrale e della Segreteria;
d) i soci, gli
associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi
locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il
parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di
collaborazione con le persone indicate alle lettere a), b) e c).
- Gli arbitri devono essere al momento della nomina, e restare per tutta
la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e
dagli altri componenti della Camera Arbitrale.
- Gli arbitri devono possedere i seguenti requisiti minimi di
onorabilità:
a) non aver
riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non
sospesa;
b) non essere
stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c) non essere
stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non aver
riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell’avvertimento.
- In ogni caso, l’arbitro non può considerarsi imparziale se egli
stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o
che eserciti nei suoi stessi locali abbia assistito, anche in via
stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.
- Nel corso del procedimento l’arbitro è tenuto a comunicare ogni
circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la
prosecuzione dell’incarico.
- Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri trasmettono alla
Segreteria la dichiarazione di indipendenza entro il termine da questa
indicato.
- Nella dichiarazione di indipendenza l’arbitro deve indicare,
precisandone periodo e durata:
qualunque
relazione con le parti, i loro difensori e ogni altro soggetto coinvolto
nell’arbitrato, anche in virtù di rapporti finanziari, rilevante in rapporto
alla propria imparzialità e indipendenza;
qualunque
interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo alla
controversia;
qualunque
pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
- La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del
procedimento, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti
sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.
Art. 8. Criteri per
l’assegnazione degli arbitrati
- Il Consiglio Direttivo procede alla designazione dell’arbitro con
rotazione nell’assegnazione degli incarichi in via automatica mediante
l’utilizzo di sistemi informatizzati in dotazione alla Camera Arbitrale.
- Il Consiglio Direttivo, in presenza di controversie connotate da
particolare complessità e specializzazione, individuate le ragioni e la
materia del contendere, stabilisce l’area professionale di riferimento di
cui all’art. 3 e procede alla designazione di cui al comma 1.
- La rotazione automatica nell’assegnazione degli incarichi non opera
nei casi nei quali gli arbitri sono individuati concordemente dalle parti.
- Il Consiglio Direttivo, previa audizione dell’interessato, dispone la
cancellazione dagli elenchi dell’arbitro per sopravvenuta incompatibilità
o per gravi violazioni del codice etico.
- Nel caso di cui all’articolo 3, comma 13, l’avvocato che viene
iscritto nella diversa area di riferimento è collocato, ai fini della
rotazione, subito prima dell’avvocato che per ultimo è stato designato a
norma dei commi 1 e 2.
- Quando è necessaria la sostituzione dell’arbitro, si procede seguendo
la rotazione automatica prevista dal comma 1.
- Il Consiglio Direttivo liquida i compensi degli arbitri in conformità
alle tabelle all’uopo individuate nel Regolamento.
- Il Consiglio Direttivo pubblica annualmente nel sito internet del
Consiglio dell’Ordine le assegnazioni degli incarichi nel rispetto del
principio di riservatezza delle parti del procedimento.
Art. 9 – Obbligo di
riservatezza
- Gli organi della Camera Arbitrale ed il personale addetto, gli arbitri
e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle attività
della Camera Arbitrale, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi
notizia o informazione inerente lo svolgimento e l’esito delle procedure
arbitrali.
- I componenti degli organi della Camera Arbitrale che violino tale
obbligo sono tenuti a manlevare la Camera Arbitrale, i membri dei suoi
Organi e l’Ordine degli Avvocati di Roma da ogni conseguenza che abbia a
derivare da tale violazione.
- Per finalità di studio, la Camera Arbitrale può provvedere alla
pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi.
Art. 10 – Modifiche dello
Statuto
- Il presente Statuto può essere modificato, previo parere del Comitato
Scientifico, su proposta del Consiglio Direttivo, con deliberazione del
Consiglio dell’Ordine a maggioranza dei componenti in carica.
Art. 11 – Disposizioni finali e
transitorie
- Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo
all’approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma.