CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

 

STATUTO

 

Art. 1 – Denominazione e sede

1. Presso l’Ordine degli Avvocati di Roma è costituita la “Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale dell’Ordine degli Avvocati di Roma” (in seguito denominata anche soltanto Camera Arbitrale).

2.  La Camera Arbitrale amministra i procedimenti di arbitrato in conformità al presente Statuto e svolge le proprie funzioni presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Roma o presso i locali messi a disposizione da quest’ultimo.

 

Art. 2 – Oggetto e finalità

  1. La Camera Arbitrale offre servizi di arbitrato e risoluzione delle controversie sia nazionali che internazionali e sollecita lo sviluppo e la diffusione di sistemi di risoluzione alternativa delle controversie anche mediante l’organizzazione di convegni, la realizzazione di ricerche scientifiche e/o di corsi di formazione.

  2. La Camera Arbitrale persegue le proprie finalità istituzionali nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e buon andamento, con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza. Garantisce, in particolare, che le controversie siano risolte in maniera veloce, efficiente e riservata.

  3. La Camera Arbitrale è dotata di autonomia organizzativa ed economica e non persegue fini di lucro.

  4. La Camera Arbitrale si avvale del personale dipendente dell’Ordine o designato da quest’ultimo.

  5. Con Regolamento recante le norme relative al funzionamento della Camera Arbitrale e ai relativi costi, la Camera Arbitrale stabilisce altresì le modalità del proprio finanziamento e di tenuta della propria contabilità.

  6. Il Consiglio dell’Ordine stipula, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio nazionale forense, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli arbitri designati per lo svolgimento di attività cui è preposta la Camera Arbitrale.

 

Art. 3 – Consiglio Direttivo

  1. La Camera Arbitrale è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri, nominati con delibera del Consiglio dell’Ordine, individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza, in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

b) non essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive.

  1. Ferma la necessità che almeno due e non più di due terzi dei componenti siano avvocati iscritti all’albo, possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo:

a) gli iscritti da almeno cinque anni all’albo del Consiglio dell’Ordine;

b) i docenti universitari in materie giuridiche.

  1. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio e, comunque, resta in carica sino alla nomina, ai sensi del comma 1, del nuovo Consiglio Direttivo.

  2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio dell’Ordine provvede alla sostituzione, nominando un nuovo componente che resta in carica sino allo scadere del mandato e comunque sino all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine.

  3. I componenti del Consiglio Direttivo, compresi quelli nominati a norma del comma 4, non possono essere designati per più di due mandati consecutivi.

  4. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire incarichi in procedure amministrate dalla Camera Arbitrale ovvero svolgere ogni altra attività che ne possa compromettere l’indipendenza e l’autonomia.

  5. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per l’adempimento del mandato.

  6. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all’organizzazione e all’individuazione delle necessarie risorse finanziarie per il funzionamento della Camera Arbitrale.

  7. Il Consiglio Direttivo, inoltre:

a) delibera, su proposta o parere del Comitato Scientifico, i Regolamenti e le procedure per lo svolgimento dei servizi di arbitrato, nonché le proposte di modifica allo Statuto da sottoporre al Consiglio dell’Ordine;

b) adotta i piani di sviluppo della Camera Arbitrale ed i provvedimenti necessari per la loro realizzazione;

c) delibera il preventivo economico ed il bilancio di esercizio, nel rispetto dell’autonomia organizzativa ed economica della Camera Arbitrale, quali capitoli del bilancio dell’Ordine degli Avvocati di Roma;

d) nomina i componenti del Comitato Scientifico, sentito il parere del Consiglio dell’Ordine;

e) approva le tariffe delle attività arbitrali e degli arbitri, su proposta o sentito il parere del Comitato Scientifico;

f) nomina gli arbitri ed i periti nei casi previsti dai regolamenti e dalle procedure;

g) approva i modelli di clausole compromissorie e di compromessi arbitrali, predisposti dal Comitato Scientifico;

h) fissa altresì le regole deontologiche per gli arbitri e i periti, su proposta o sentito il parere del Comitato Scientifico;

i) delibera su ogni altra questione o attività sottopostagli dagli altri organi della Camera Arbitrale.

  1. Il Consiglio direttivo tiene e aggiorna l’elenco degli arbitri, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta sulla base delle seguenti aree di competenza professionale:

– Diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni;

– Diritto della responsabilità civile;

– Diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale, diritto bancario e finanziario, diritto delle procedure concorsuali;

– Diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale;

– Diritto amministrativo;

– Diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto dell’Unione europea.

  1. L’avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l’area o le aree professionali di riferimento documentando le proprie competenze e la sussistenza dei requisiti di incompatibilità e onorabilità degli arbitri. La dichiarazione di disponibilità è revocabile. L’avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al Consiglio Direttivo il sopraggiungere di cause di incompatibilità e il venir meno dei requisiti di onorabilità.

  2. Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 11, procede, secondo l’ordine temporale di presentazione delle domande, all’iscrizione dell’avvocato in una o più aree menzionate al comma 10. Quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell’avvocato iscritto nell’elenco, il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione. Il Consiglio Direttivo procede allo stesso modo quando l’avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità.

  3. L’avvocato iscritto nell’elenco può chiedere di modificare la propria disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento. Il Consiglio Direttivo procede di conseguenza ai sensi del comma 12.

  4. Il Consiglio Direttivo approva il codice etico che ciascun iscritto si impegna a rispettare prima di assumere l’incarico.

  5. Il Consiglio Direttivo, d’intesa con il Consiglio dell’Ordine, cura la comunicazione e l’assunzione di iniziative volte all’informazione, alla promozione e allo sviluppo della funzione e formazione arbitrale. Mantiene e sviluppa i rapporti con altri enti, istituzioni pubbliche o private, organismi nazionali e internazionali che hanno tra i loro scopi quello di promuovere la funzione arbitrale e conciliativa.

  6. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché consentano la partecipazione attiva di ciascun membro nella discussione e nella deliberazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

 

Art. 4 – Presidente del Consiglio Direttivo

  1. Il Presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del Consiglio Direttivo. Tra i componenti che hanno ricevuto lo stesso numero di voti è eletto Presidente quello con la maggiore anzianità di iscrizione all’albo.

  2. Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale, determinandone l’ordine del giorno.

  3. La convocazione può essere effettuata a mezzo di posta elettronica o con altri strumenti di comunicazione telematica.

  4. Nei casi di urgenza o di necessità, il Presidente adotta i provvedimenti ritenuti opportuni, da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio Direttivo.

 

Art. 5 – Segreteria

  1. La Segreteria della Camera Arbitrale svolge le funzioni amministrative di supporto connesse all’attività della Camera, nonché le seguenti funzioni:

a) tiene un registro informatico per ogni procedimento della Camera Arbitrale, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, all’oggetto del conflitto, ai dati identificativi delle parti, agli arbitri, alla durata del procedimento e al relativo esito;

b) verifica la conformità della domanda di arbitrato ai requisiti formali previsti dal Regolamento della Camera Arbitrale e la annota nel registro di cui alla lettera a);

c) provvede alla riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la Camera Arbitrale;

d) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure;

e) svolge le funzioni di Segreteria del Consiglio Direttivo e degli arbitri, curando la verbalizzazione delle sedute e provvedendo alle relative comunicazioni;

f) provvede alle comunicazioni richieste dal Consiglio Direttivo e dagli arbitri;

g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti, prediligendo la trasmissione in formato elettronico;

h) svolge, anche per mezzo di suoi delegati e del personale addetto, l’attività non elencata tra i compiti del Consiglio Direttivo, ancorché non espressamente prevista nel presente articolo.

  1. La Segreteria può avere a capo un Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio dell’Ordine, incaricato dell’esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo e del buon andamento di ogni iniziativa programmata.

 

Art. 6 – Comitato Scientifico

  1. La Camera Arbitrale si avvale di un Comitato Scientifico composto da un numero di membri variabile e comunque sempre dispari, non inferiore a cinque, esterni al Consiglio dell’Ordine, nominati per tre anni dal Consiglio Direttivo, scelti tra giuristi con particolare competenza nel campo delle procedure arbitrali.

  2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo provvede quanto prima alla sua sostituzione. Il membro sostituto così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

  3. Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un Coordinatore. Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni del Comitato Scientifico.

  4. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono liberamente partecipare anche il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e il Segretario Generale.

  5. Il Comitato Scientifico esprime ogni parere necessario, anche a richiesta del Consiglio Direttivo, sul funzionamento della Camera Arbitrale.

  6. Il Comitato Scientifico:

a) esprime proposte e pareri sui piani di sviluppo della Camera Arbitrale e sulle modalità per la loro attuazione;

b) propone i modelli di clausole compromissorie e di compromessi arbitrali;

c) propone al Consiglio Direttivo i regolamenti e le procedure di cui al presente Statuto e le loro eventuali modifiche, nonché il codice etico e le regole deontologiche per gli arbitri e i periti;

d) esprime proposte e pareri sulle proposte di convenzione in materia arbitrale;

e) esprime proposte e pareri sulle modifiche statutarie e su tutte le attività istituzionali della Camera Arbitrale;

f) esprime proposte e pareri sulle tariffe della Camera Arbitrale e degli arbitri;

g) esprime proposte sui criteri per la composizione degli elenchi di arbitri e periti, nonché per le relative ammissioni o esclusioni;

h) esprime proposte e pareri sulla organizzazione e promozione di convegni, pubblicazioni, commissioni di studio, ricerche, corsi di formazione e azioni comuni con altre istituzioni e organizzazioni economiche, imprenditoriali e professionali e con altri organismi pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle attività e procedure della Camera Arbitrale.

 

Art. 7 – Arbitri

  1. Non possono essere nominati arbitri:

a) i membri e i revisori appartenenti al Consiglio dell’Ordine;

b) i membri del Consiglio Direttivo e della Segreteria;

c) i dipendenti della Camera Arbitrale e della Segreteria;

d) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere a), b) e c).

  1. Gli arbitri devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della Camera Arbitrale.

  2. Gli arbitri devono possedere i seguenti requisiti minimi di onorabilità:

a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

b) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell’avvertimento.

  1. In ogni caso, l’arbitro non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.

  2. Nel corso del procedimento l’arbitro è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell’incarico.

  3. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri trasmettono alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza entro il termine da questa indicato.

  4. Nella dichiarazione di indipendenza l’arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:

qualunque relazione con le parti, i loro difensori e ogni altro soggetto coinvolto nell’arbitrato, anche in virtù di rapporti finanziari, rilevante in rapporto alla propria imparzialità e indipendenza;

qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo alla controversia;

qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.

  1. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.

 

Art. 8.  Criteri per l’assegnazione degli arbitrati

  1. Il Consiglio Direttivo procede alla designazione dell’arbitro con rotazione nell’assegnazione degli incarichi in via automatica mediante l’utilizzo di sistemi informatizzati in dotazione alla Camera Arbitrale.

  2. Il Consiglio Direttivo, in presenza di controversie connotate da particolare complessità e specializzazione, individuate le ragioni e la materia del contendere, stabilisce l’area professionale di riferimento di cui all’art. 3 e procede alla designazione di cui al comma 1.

  3. La rotazione automatica nell’assegnazione degli incarichi non opera nei casi nei quali gli arbitri sono individuati concordemente dalle parti.

  4. Il Consiglio Direttivo, previa audizione dell’interessato, dispone la cancellazione dagli elenchi dell’arbitro per sopravvenuta incompatibilità o per gravi violazioni del codice etico.

  5. Nel caso di cui all’articolo 3, comma 13, l’avvocato che viene iscritto nella diversa area di riferimento è collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell’avvocato che per ultimo è stato designato a norma dei commi 1 e 2.

  6. Quando è necessaria la sostituzione dell’arbitro, si procede seguendo la rotazione automatica prevista dal comma 1.

  7. Il Consiglio Direttivo liquida i compensi degli arbitri in conformità alle tabelle all’uopo individuate nel Regolamento.

  8. Il Consiglio Direttivo pubblica annualmente nel sito internet del Consiglio dell’Ordine le assegnazioni degli incarichi nel rispetto del principio di riservatezza delle parti del procedimento.

 

Art. 9 – Obbligo di riservatezza

  1. Gli organi della Camera Arbitrale ed il personale addetto, gli arbitri e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle attività della Camera Arbitrale, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento e l’esito delle procedure arbitrali.

  2. I componenti degli organi della Camera Arbitrale che violino tale obbligo sono tenuti a manlevare la Camera Arbitrale, i membri dei suoi Organi e l’Ordine degli Avvocati di Roma da ogni conseguenza che abbia a derivare da tale violazione.

  3. Per finalità di studio, la Camera Arbitrale può provvedere alla pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi.

 

Art. 10 – Modifiche dello Statuto

  1. Il presente Statuto può essere modificato, previo parere del Comitato Scientifico, su proposta del Consiglio Direttivo, con deliberazione del Consiglio dell’Ordine a maggioranza dei componenti in carica.

 

Art. 11 – Disposizioni finali e transitorie

  1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.