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Sospensione delle esecuzioni immobiliari per la prima…

Sospensione delle esecuzioni immobiliari per la prima casa e dei pignoramenti post 25 ottobre. La “discussa” istanza di riassunzione. Il virus manda in crisi le esecuzioni.
 L’art. 4 del Decreto Ristori ha prorogato fino al 31.12.2020 la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore già introdotta dall’art. 54-ter, comma 1, del “Cura Italia”, che già aveva creato non pochi problemi interpretativi.
La seconda parte dell’art. 4, dispone poi che “è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre fino alla data (incerta) della entrata in vigore della legge di conversione del decreto).
Una diposizione sciatta e imprecisa, definita un vero e proprio “rompicapo” che “pone alcune serie questioni interpretative difficili da risolvere” sia dalla dottrina che da qualificati magistrati del Massimario. Nell’articolo il link ai preziosi contributi dei Colleghi (Proff. Sassani, Capponi, Panzarola e Farina) e dei Magistrati dell’Ufficio del Massimario della Cassazione (Giovanni Fanticini, Salvatore Leuzzi,  Raffaele Rossi e Salvatore Saija).
Quanto alle conseguenze della sospensione sui procedimenti pendenti viene evidenziato il deposito in tutte le procedure pendenti da parte dei G.E. della Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Roma dei c.d. Decreti Ponte (pubblicati nel sito del Tribunale e scaricabili nell’articolo) nei quali si legge che “tenuto conto della possibile operatività della sospensione ex lege di cui all’art. 54 ter” i giudici “DISPONGONO che il creditore munito di titolo più diligente depositerà ricorso in riassunzione”.
Che fare dunque al termine del periodo di sospensione?
Nell’articolo del Consigliere Paolo Voltaggio (Coordinatore della Commissione Esecuzioni Immobiliari) dopo un breve cenno all’opinione della Dott.ssa Anna Maria Soldi (Sostituto Procuratore presso la Cassazione) e dei Colleghi processualisti già citati, al di là della condivisione o meno della necessità di un ricorso in riassunzione, si segnala (e si suggerisce) l’importanza di valutare se depositare prudenzialmente in tutte le procedure esecutive (comprese quelle “dubbie” circa il requisito di abitazione principale) l’istanza di riassunzione al fine di scongiurare dì scivolare sull’inaspettata “buccia di banana” dell’estinzione della procedura esecutiva.
Nella parte finale dell’articolo l’appendice “Il virus ha mandato in crisi le esecuzioni immobiliari”, un interessante studio sull’incidenza della pandemia con i dati relativi al forte calo delle procedure esecutive nel primo semestre 2020 e i numeri assai preoccupanti delle sezioni esecuzioni immobiliari dei maggiori Tribunali italiani.
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