SOCIETA’ TRA AVVOCATI
SOCIETA’ TRA AVVOCATI
FAQ
- A quale disciplina occorre far riferimento per costituire una SOCIETA’ TRA AVVOCATI (STA)?
L’esercizio in forma societaria della professione forense è regolato dall’art. 4-bis della
Legge n. 247 del 2012 (inserito dall’art. 1, comma 141, L. 124/2017 e, poi, ulteriormente
integrato dalla L. 205/2017), che ha sostituito la previgente disciplina speciale contenuta agli
artt. 16 e ss. del D. Lgs. 96/2001.
E’ a tale disciplina che occorre fare riferimento per la costituzione di una SOCIETÀ TRA
AVVOCATI.
- Un Avvocato iscritto all’Albo può partecipare ad una SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI (STP) ex L. 183/2011 quale socio professionista ai fini dell’esercizio della professione forense?
- Un Avvocato iscritto all’Albo non può partecipare ad una STP ex L. 183/2011 quale
socio professionista ai fini dell’esercizio della professione forense, poiché l’attività forense può
essere esercitata in forma societaria solo tramite una SOCIETÀ TRA AVVOCATI ex art. 4-bis, L.
247/2012 (cfr., in termini, CNF, rel. Salazar, parere 25/05/2016, n. 64).
Non risulta, quindi, applicabile la L. 183/2011, in quanto le disposizioni dapprima del
- Lgs. 96/2001 e, poi, della L. 247/2012, rivestono carattere speciale e, come tali, sono da
intendersi quali prevalenti rispetto alla generale disciplina di cui alla L. 183/2011 (“prima del
cit. art. 4-bis, unico consentito modello societario tra avvocati era quello di cui agli artt. 16 e ss.
del d.lgs. n. 96 del 2001. Oggi, invece, il carattere anch’esso speciale dell’art. 4-bis della legge
professionale degli avvocati fa sì che tale nuova disciplina prevalga sulla (anteriore e) generale
disposizione dell’art. 10 legge n. 183 del 2011 e sulla parimenti speciale, ma anteriore,
disciplina di cui agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96 del 2001” – così, testualmente, Cass., SS.UU.,
19/07/2018, n. 19282).
Non da ultimo, va considerato che le caratteristiche della STP ex L. 183/2011 sono
difformi dalle previsioni di cui all’art. 4-bis L. 247/2012.
- Cosa va indicato nella denominazione sociale di una SOCIETA’ TRA AVVOCATI (STA)?
L’art. 4-bis, comma 6-bis, L. 247/2012, prevede che le STA, “in qualunque forma
costituite, sono tenute a prevedere ed inserire nella loro denominazione sociale, l’indicazione
Società tra Avvocati”.
La denominazione sociale della STA deve, perciò, contenere necessariamente
l’indicazione espressa e letterale “Società tra Avvocati”.
- L’iscrizione di una SOCIETA’ TRA AVVOCATI (STA) è assoggettata al pagamento di un contributo annuale?
Con delibera del 14 febbraio 2019, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha
deliberato l’istituzione di un contributo annuale a carico di ciascuna SOCIETÀ TRA AVVOCATI
iscritta nell’Albo forense, determinandone la misura in € 400,00= annuali per le spese di
segreteria, di istruttoria, di verifica e di vigilanza sulla permanenza dei requisiti.
Sono esonerate dal pagamento del contributo annuale le sole Società dove sono
contestualmente soci, titolari di diritti su azioni ed anche Amministratori esclusivamente
Avvocati iscritti nell’Albo forense romano.
Ove dovuto, il contributo sarà corrisposto, per la prima volta, al momento della
presentazione dell’istanza di iscrizione della SOCIETA’ TRA AVVOCATI.
- Cosa devono contenere atto costitutivo e statuto di una SOCIETA’ TRA AVVOCATI (STA), per risultare conformi all’art. 4-bis, L. n. 247/2012?
Atto costitutivo e statuto della SOCIETA’ TRA AVVOCATI (STA) dovranno recepire le
prescrizioni dell’art. 4-bis della L. 247/2012 e, pertanto:
- a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere
Avvocati iscritti all’Albo, ovvero Avvocati iscritti all’Albo e professionisti iscritti in Albi di
altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della
società e il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione
della stessa dall’Albo, salvo che la Società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei
soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- b) la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci
Avvocati;
- c) i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine
sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di Amministratori.
Qualsiasi difforme previsione contenuta nell’Atto costitutivo e/o nello Statuto della
SOCIETA’ TRA AVVOCATI sarà ostativa all’iscrizione della stessa nella Sezione Speciale dell’Albo
ex art. 4-bis, L. 247/2012.
- Come si determina l’Ordine territoriale competente per l’iscrizione di una SOCIETA’ TRA AVVOCATI (STA)?
L’art. 4-bis, 1 comma, L. 247/2012 prevede che: “L’esercizio della professione forense in
forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative
iscritte in un’apposita sezione speciale dell’Albo tenuto dall’Ordine territoriale nella cui
circoscrizione ha sede la stessa società”.
L’Ordine territoriale competente per l’iscrizione, quindi, è quello nella cui
circoscrizione ha sede la Società tra Avvocati, con ciò intendendosi la sede legale.
- Quale documentazione occorre depositare al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione della SOCIETA’ TRA AVVOCATI?
L’istanza di iscrizione della SOCIETA’ TRA AVVOCATI (STA) potrà essere presentata, a cura del
legale rappresentante, compilando il correlativo modulo disponibile sul sito istituzionale
(Modulistica ─ Iscrizione Albo e Registri ─ Domanda di iscrizione STA)ed allegando allo stesso:
- atto costitutivo e statuto della Società; 2. Visura CCIIAA della Società; 3. Certificato
attestante l’iscrizione all’Albo (degli Avvocati o di eventuali altri Ordini professionali) dei soci
che non risultano iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma; 4. Eventuale visura camerale (se
Società) o documento di identità del “Socio di capitale”; 5. Quietanza di versamento della
quota annuale di iscrizione di € 400,00=, ove dovuta.
La domanda di iscrizione ed i relativi allegati potranno essere inviati in formato PDF per mezzo
PEC a iscrizioni@ordineavvocatiroma.org
- Quali sono i presupposti e con quali modalità può farsi domanda di iscrizione di una SOCIETA’ TRA AVVOCATI(STA) per trasferimento da altro Ordine?
Ai sensi dell’art. 4-bis, 1° comma, L. 247/2012, possono essere iscritte nella Sezione
Speciale dell’Albo detenuto da questo Ordine le Società tra Avvocati che hanno sede nella
circoscrizione del Tribunale di Roma.
La Società che abbia trasferito la propria sede legale presso la circoscrizione del
Tribunale di Roma potrà, pertanto, formulare apposita istanza di trasferimento, allegando: 1.
nulla osta da parte dell’Ordine territoriale di provenienza, al fine di garantire la continuità
dell’iscrizione; 2. visura camerale aggiornata della Società e certificato di vigenza della
CCIAA, che attestino la presenza della sede societaria nel circondario di Roma; 3. ogni altro
atto e/o documento che, nelle more della precedente iscrizione nell’Albo Speciale, sia stato
oggetto di modifica e/o aggiornamento; 4. quietanza di versamento del contributo annuale
di iscrizione (€ 400,00=) della Società, ove dovuto.
Gli uffici competenti provvederanno a richiedere all’Ordine di provenienza la
documentazione sociale.
L’Ordine degli Avocati di Roma riserva, in ogni caso, ogni verifica in ordine alla
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4-bis, L. 247/2012, anche mediante richiesta di
informazioni e/o di ulteriore documentazione per i doverosi approfondimenti istruttori.