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Proposta per un ‘Sistema di certificazione dei…

Proposta per un
‘Sistema di certificazione dei modelli organizzativi’
elaborata dalla Commissione di diritto penale del COA ROM
A
Responsabile Vice Presidente Cons. Avv. Irma Conti

Ufficio Comunicazione COA Roma, Responsabile Avv. Andrea Pontecorvo

PROPOSTA DI LEGGE

Proposta per l’istituzione, presso i Consigli territoriali dell’Ordine degli Avvocati, di una commissione – composta da avvocati esperti in materia di responsabilità penale degli Enti, anche provenienti da Consigli territoriali differenti -, nonché da altre figure professionali con competenze specifiche nella materia, chiamata a rilasciare una relazione tecnica circa l’idoneità dei Modelli di Organizzazione e di Gestione adottati dagli Enti ex D. Lgs. 231/01 (1). La relazione ha validità di due anni e certifica l’idoneità dei Modelli ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/01.

Ogni Ordine territoriale potrà provvedere in autonomia, dotandosi di un proprio regolamento, secondo i principi contenuti nella presente proposta, ad istituire la commissione, garantendo terzietà, imparzialità e adeguata preparazione dei componenti.

I Consigli degli ordini degli avvocati possono istituire Commissioni presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali nella loro disponibilità. Le Commissioni presso i tribunali sono iscritte al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti attuativi.

(1) In riferimento al presente decreto vedi: annotare ultime proposte di riforma legge; annotare commissione di riforma legge; annotare – se presenti – Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti).


CAPO I
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Art. 1

1. Ai fini del presente decreto, si intende per (valutare se effettuare elenco e definizioni)

Articolo 2

Materia oggetto di esame

Art. 2

1. Il legale rappresentante dell’ente può accedere alla commissione di certificazione per ottenere il rilascio di una relazione tecnica che, secondo le disposizioni del presente decreto, valuti l’idoneità alla disciplina di cui al d.lgs. 231/01, di un Modello di Organizzazione e di Gestione adottato dal richiedente.

2. Il presente decreto non preclude l’adozione, da parte del richiedente, di consulenze volontarie.


CAPO II
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI RELAZIONE TECNICA D’IDONEITA’

Articolo 3

Disciplina applicabile e forma degli atti

Art. 3

1. Al procedimento di verifica sull’idoneità del Modello di Organizzazione e di Gestione si applica il regolamento della commissione scelta dall’interessato.

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la terzietà dei componenti della commissione, l’eliminazione di ogni causa di incompatibilità degli stessi, la riservatezza del procedimento, nonche’ modalita’ di nomina del componenti che ne assicurino l’idoneita’ al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.

3. Gli atti del procedimento in oggetto non sono soggetti a formalita’.

Articolo 4

Accesso al procedimento di idoneità

Art. 4

1. La domanda di idoneità relativa ai Modelli di Organizzazione e di Gestione di cui all’articolo 2 e’ presentata mediante deposito di un’istanza presso la commissione istituita in seno all’Ordine degli Avvocati liberamente scelto dall’interessato.

2. All’istanza deve essere allegato: 1. Visura Camerale del richiedente; 2. il Modello di Organizzazione e di Gestione adottato; 3. Il verbale di adozione del medesimo.

Articolo 5

Durata del procedimento d’idoneità

Art. 5

1. Il procedimento di idoneità, che porta al rilascio di una relazione tecnica, ha una durata non superiore a 2 mesi.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di idoneità.

Articolo 6

Natura della relazione tecnica di idoneità

Art. 6

1. La relazione tecnica deve essere redatta in base ai principi ed agli standard, tipizzati dalla Linee Guida di categoria, riferibili a ciascun settore di riferimento e di appartenenza della singola Società per la valutazione di idoneità.

2. La valutazione di idoneità del modello deve essere effettuata con riferimento ai principi e gli standard riportati in ciascuna delle Linee Guida, così come approvate dal Ministero della Giustizia e finalizzate alla formazione e redazione dei modelli organizzativi.

3. Alla relazione tecnica deve seguire una attività di monitoraggio dell’effettiva attuazione del modello.

Articolo 7

Procedimento

Art. 7

1. All’atto della presentazione della domanda di idoneità, il responsabile della commissione designa n. 3 componenti e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione a cura della commissione medesima. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, il richiedente deve partecipare, a mezzo legale rappresentante o soggetto delegato, se lo reputa, anche con l’assistenza del proprio consulente in materia. Durante il primo incontro il Presidente della Commissione composta dai 3 soggetti designati chiarisce al richiedente la funzione e le modalita’ di svolgimento della procedura.

2. Il procedimento si svolge senza formalita’ presso la sede della commissione.

Articolo 7 bis

Effetto dell’attestazione del modello di organizzazione e gestione

1.In caso di regolare attestazione di idoneità del modello di organizzazione e gestione è esclusa la responsabilità dell’ente, sempre che il modello concretamente attuato corrisponda al modello valutato in sede di attestazione e non siano sopravvenute significative violazioni delle prescrizioni che abbiano reso manifesta la carenza organizzativa che ha determinato o agevolato la commissione del reato.

2.La valutazione può anche riguardare le specifiche procedure in corso per l’impianto dei modelli preventivi dei reati. In tal caso l’attestazione, in attesa di quella finale, ha efficacia provvisoria, escludendo la responsabilità dell’ente solo per il tempo necessario all’impianto dei modelli e nei limiti in cui risulti espressione certa della volontà dell’ente medesimo di prevenire il fatto di reato rilevante.

3. Nel caso di modello attestato idoneo non si applicano, a titolo di misura cautelare, le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9 comma 2, salvo che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Articolo 8

Dovere di riservatezza

Art. 8

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nella commissione o comunque nell’ambito del procedimento di idoneità, e’ tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle informazioni apprese e acquisite durante il procedimento medesimo.

Articolo 9

Inutilizzabilita’ e segreto professionale

Art. 9

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di idoneità non possono essere utilizzate nell’eventuale giudizio penale a carico dell’Ente richiedente. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e’ ammessa prova testimoniale e non puo’ essere deferito giuramento decisorio.

2. I componenti della commissione non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di idoneità, ne’ davanti all’autorita’ giudiziaria ne’ davanti ad altra autorita’. Ai componenti delle commissioni si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Articolo 10

Spese

Art. 10

1. All’atto della richiesta, la parte è tenuta a versare una quota fissa determinata dal regolamento adottato da ciascuna commissione istituita presso gli Ordini territoriali per le spese di funzionamento.

2. Le tariffe per la prestazione dell’attività sono fissate con decreto del Ministero della Giustizia ai sensi dell’art.11 seguente.

Articolo 11

Obblighi dei Componenti della Commissione

Art. 11

1. Al componenti delle commissioni e ai loro ausiliari e’ fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con le richieste trattate, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; e’ fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Ai componenti delle commissioni e’ fatto, altresi’, obbligo di:

a) sottoscrivere, per ciascun istruttoria per la quale sono designati, una dichiarazione di imparzialita’ secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonche’ gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) informare immediatamente la commissione e la parte istante delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialita’ nello svolgimento della procedura di idoneità;

c) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile della commissione.

3. In caso di conflitto d’interesse, anche su istanza di parte, il responsabile della commissione provvede alla eventuale sostituzione di uno o più componenti. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull’istanza, quando il conflitto d’interesse riguarda il responsabile della commissione.

4. I componenti della commissione esercitano funzioni private sotto il controllo della pubblica autorità.


CAPO III
Capo III
COMMISSIONI DI IDONEITA’

Articolo 12

Commissioni e registro.

Art. 12

1. La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle commissioni iscritte, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione di procedimenti d’idoneità che richiedono specifiche competenze anche in materia tecnica, nonche’ la determinazione delle indennita’ spettanti alle commissioni sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della Giustizia, di concerto, con il Ministro dello sviluppo economico.

2. La commissione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della Giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dalla Commissione, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennita’. Ai fini dell’iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l’idoneita’ del regolamento.

3. La vigilanza sul registro e’ esercitata dal Ministero della Giustizia.

4. Gli avvocati e gli esperti iscritti ammessi a far parte delle commissioni devono essere adeguatamente formati in materia e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a cio’ finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Presso il Ministero della Giustizia e’ istituito, con decreto ministeriale, l’elenco dei formatori per le commissioni. Il decreto stabilisce i criteri per l’iscrizione, la sospensione, la cancellazione degli iscritti e le incompatibilità, nonche’ per lo svolgimento dell’attivita’ di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei componenti delle commissioni. Con lo stesso decreto, e’ stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attivita’ di formazione di cui al presente comma costituisce per il componete della commissione il requisito di qualificazione professionale.

6. L’istituzione e la tenuta del registro e dell’elenco dei formatori avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia’ esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della Giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 13

Composizione delle Commissioni

  1. Le commissioni sono composte da esperti in materia di responsabilità da reato degli enti.
  2. L’organismo può essere monocratico o collegiale.
  3. L’organismo collegiale è presieduto da un avvocato esperto nelle materie penalistiche.
  4. I membri delle commissioni sono scelti nelle liste di esperti redatte dal Ministero della Giustizia, tra appartenenti agli ordini degli avvocati e agli ordini professionali con competenze utili ai fini della corretta formazione dei modelli di organizzazione e gestione.
  5. Nello svolgimento delle attività di monitoraggio sul modello, la commissione può assumere le funzioni di organismo di vigilanza

Articolo 14

Abuso nella attestazione di idoneità

1.Il soggetto incaricato di attestare l’idoneità del modello ai sensi dell’articolo 7 bis, che con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alle sue funzioni, dichiarando falsamente esistenti i presupposti per la valutazione di idoneità del modello preventivo dei reati da cui dipende la responsabilità dell’ente, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto o arreca ad latri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2.Fuori dai casi previsti dal comma 1, il soggetto incaricato di attestare l’idoneità del modello, che, con attestazione non conforme al vero, dichiara consapevolmente o con colpa grave che sussistono i presupposti dell’idoneità del modello, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 Euro. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione fino a due anni dall’attività di attestazione e, nei casi più gravi, dell’interdizione definitiva. L’autorità competente ad applicare le sanzioni è il Ministero della giustizia.

3. Ai fini di cui al comma 2, l’autorità giudiziaria comunica al Ministero della giustizia le violazioni accertate che non costituiscono reato.

Articolo 15

Risorse, regime tributario e agevolazioni fiscali

Ipotesi:

Sgravi sui contributi da versare per i lavoratori per 5 anni, come quelli previsti nel campo del diritto del lavoro, ad esempio collegati alla regolarità contributiva.

Mutuo a tasso agevolato per il costo del Modello e dell’OdV nei primi 5 anni

Riduzioni sulle imposte: ad esempio, l’imprenditore paga le tasse solo su una percentuale del reddito che produce (l’agevolazione consiste fondamentalmente in un abbattimento dell’imponibile), come nell’articolo 5 del dl 34/2019 (rientro dei cervelli – Decreto crescita).


CAPO IV
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

Articolo 16

Credito d’imposta



CAPO V
Capo V
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 17

Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Art. 18

1. All’articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) e’ aggiunto il seguente:

«5-ter) commissione d’idoneità, ai sensi dell’art. …».

2. All’articolo 6 del decreto legislativo 2001, n. 231 è aggiunto il comma 3-bis, con il seguente testo:

«I modelli di organizzazione e di gestione certificati dalle Commissioni istituite ai sensi del D.Lgs…. si presumono idonei ai fini di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo».

3. All’articolo 7 del decreto legislativo 2001, n. 231 è aggiunto il comma 3-bis, con il seguente testo:

«I modelli di organizzazione e di gestione certificati dalle Commissioni istituite ai sensi del D.Lgs…. si presumono idonei ai fini di cui al comma che precede».

Articolo 18

Abrogazioni

…da valutare…

Proposta aggiuntiva:

Presso il Ministero della Giustizia è istituita una Commissione, composta da esperti della materia, che acquisisce informazioni presso gli Uffici di Procura e di Tribunale circa il numero di procedimenti avviati ex D.Lgs. 213/2001 e il numero di archiviazioni e di provvedimenti di assoluzione motivati sulla scorta dell’idoneità del Modello di Organizzazione e Gestione, anche allo scopo di formulare ulteriori proposte di modifica del D.Lgs. 231/2001.