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NUOVI PARAMETRI FORENSI, PREVENTIVO E CONTRATTO

15 Novembre 2022

NUOVI PARAMETRI FORENSI, PREVENTIVO E CONTRATTO
di Paolo Votaggio

Dopo quasi quattro anni sono stati finalmente pubblicati in Gazzetta Ufficiale (n. 236/8.10.2022) i nuovi parametri forensi (fermi al DM 37/2018). Il decreto è entrato in vigore il 23.10.2022.
La procedura di aggiornamento – prevista ogni due anni dall’art. 13 comma 6 della L. 31 dicembre 2012 n. 247 – ha avuto un iter assai laborioso. Il Consiglio Nazionale Forense, solo nel febbraio 2022 ha completato la procedura per l’aggiornamento inviando la sua proposta al Ministro della Giustizia. Dopo l’approvazione da parte del Ministro, il parere favorevole del Consiglio di Stato, il parere favorevole della Ragioneria generale dello Stato e successivo parere favorevole delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, è stato emanato il D.M. n. 147 del 2022.
Le novità, rispetto al DM 55/2014, non sono poche e per qualche verso sono assai significative colmando alcuni vuoti con l’inserimento di nuove voci finora non regolamentate.
Sono stati aggiornati i parametri forensi al costo della vita e introdotte alcune novità positive per l’Avvocatura, in particolare; la riduzione del margine di discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi; nuove tabelle per le procedure concorsuali; quantificazione di tariffa oraria; rivisitazione delle tariffe per giudizi penali e amministrativi; un’unica percentuale del 50% per regolare aumenti e diminuzioni dei valori medi; incentivi per la soluzione conciliativa delle controversie in sede stragiudiziale; penalità sui compensi per liti temerarie.
Nell’art. 2233 c.c. troviamo l’ordine di preferenza riguardo ai criteri di liquidazione dei compensi: 1. accordo tra le parti; 2. parametri forensi; 3. provvedimento del giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui l’avvocato appartiene.
Nell’ottica dell’accordo tra le parti speciale importanza assumono Il preventivo ed il contratto con il cliente.
Il preventivo, all’atto della sua introduzione, è stato accolto con fastidio dall’avvocatura a motivo della comprensibile difficoltà di non riuscire a prevedere la durata del processo e l’esatta quantità delle prestazioni.
Tuttavia, Il passaggio dall’analitica esposizione di diritti ed onorari, prevista dalle abolite tariffe forensi agli attuali parametri forensi, che scandiscono le prestazioni “a fasi”, ha sicuramente semplificato la predisposizione del preventivo, aiutando gli avvocati a superare l’avversione alla redazione di un preventivo, che se ben fatto – ancor più se tagliato a misura dell’assistito e da questi sottoscritto – può agevolare non poco l’ottenimento del corrispettivo.
La previsione di un pagamento dilazionato “cucito su misura per il cliente” o di più pagamenti all’inizio o al termine di ogni singola fase possono aiutare a scongiurare il mancato pagamento delle proprie prestazioni, legittimando la rinuncia al mandato nel caso di inadempimento dell’assistito.
Un contratto che preveda l’entità del pagamento ed indichi le scadenze, insieme ad una buona clausola di salvaguardia per la revisione dell’accordo, rendono più facile l’eventuale attività di recupero del credito.
E’ bene ricordare che il preventivo da qualche anno è obbligatorio. La legge n. 124/2017, ha infatti abrogato l’articolo contenuto nella legge professionale che prevedeva il preventivo solo se richiesto dal cliente. Con tale abrogazione l’avvocato deve rilasciare, in tutti i casi, il preventivo al cliente per agevolare la massima trasparenza nel rapporto tra il cliente e il proprio legale, evitando sorprese spiacevoli all’atto della quantificazione delle spese legali.
Il CNF ha messo a disposizione vari facsimile (cliccare qui).
Non esiste una norma che stabilisca quali siano le conseguenze per la mancata comunicazione di un preventivo scritto al cliente. La Corte di Cassazione, ha sopperito a tale mancanza, esprimendosi in diverse occasioni sul tema; tuttavia, ad oggi, l’orientamento interpretativo non è univoco.
Un orientamento asserisce che l’assenza di preventivo scritto determinerebbe l’invalidità del rapporto professionale tra cliente e avvocato con conseguente diritto del cliente di ottenere la restituzione delle spese legali versate. Altra interpretazione, sicuramente preferibile, sancisce, al contrario, che il contratto, in assenza del preventivo, non incide sulla validità ed efficacia del rapporto.
Il CNF ha fornito una lettura più vicina al secondo orientamento della Corte affermando che, se manca il preventivo, il contratto rimane valido ma la quantificazione dei compensi professionali in caso di controversia è demandata al giudice secondo i parametri forensi del DM vigente.
Va però tenuto a mente che la violazione dell’obbligo di fornire il preventivo al cliente può determinare una violazione deontologica dell’avvocato con conseguente procedimento disciplinare a suo carico per avere violato l’obbligo di trasparenza e buona fede che il professionista deve assicurare all’interno del rapporto con il proprio cliente.
Infine è opportuno, precisare che l’accordo scritto tra le parti, sancito con un contratto, preceduto da un preventivo scritto approvato dal cliente, può consentire una misura dei compensi anche superiore ai massimi previsti dai parametri forensi purchè si rispetti il principio di proporzionalità sancito dal comma 2 dell’art. 2233 c.c. ossia che i compensi siano sempre proporzionati “all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.
Cons. Avv. Paolo Voltaggio

Dipartimento Comunicazione, Cons. Avv. Andrea Pontecorvo