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L’ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI

DI ANTONIO CAIAFA – L’ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022 il regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’Albo di soggetti incaricati dall’Autorità Giudiziaria delle funzioni delle gestioni e di controllo nelle procedure concorsuali e soluzioni concordate, previste dal Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza.

Il regolamento, attuato con decreto del 3 marzo 2022, n. 75, si compone di dodici articoli ed entrerà in vigore il 6 luglio p.v., dunque in anticipo rispetto al Codice della Crisi laddove il correttivo, per il momento ancora non vigente, nel testo consegnato al Consiglio dei Ministri, regolerà la disciplina del concorso a far data dal 15 luglio 2022.

Le date richiamate non possono non destare stupore, se si considera che il Codice della Crisi, in attuazione della legge delega, del 19 ottobre 2017, n. 255, è stato emanato con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e, con riferimento a quanto previsto dall’art. 356, ovvero all’Albo dei soggetti incaricati, è intervenuto il d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, consentendo l’inserimento nell’Albo Nazionale, al fine del conferimento degli incarichi professionali da parte dei Tribunali e degli Organismi di Composizione della Crisi di Impresa, all’esito della partecipazione ad un Corso formativo di quaranta ore.

Il regolamento, in ragione della data di emissione, non tiene conto delle modifiche apportate dal correttivo, precisando essere l’Albo articolato in due sezioni, la prima ordinaria, destinata alla individuazione dei coloro che potranno essere incaricati delle procedure ed una seconda riservata ai componenti degli Organismi di Composizione della Crisi di Impresa (OCRI), di cui all’art. 2, comma uno, lettera u) del Codice che, tuttavia, non sono più presenti nel testo licenziato dal correttivo, che ha previsto la sostituzione degli strumenti di allerta con la composizione negoziata della crisi di cui al d.l. n. 118 del 2021, che ha introdotto la figura dell’esperto

Tutto ciò genera perplessità, al di là delle modalità previste per l’iscrizione nell’Albo e la tenuta dello stesso, così come per la sospensione e cancellazione in presenza di situazioni accertate dall’Autorità preposta alla vigilanza ed al controllo, nonché al monitoraggio sul funzionamento dell’Albo stesso.

Non può, difatti, sfuggire che l’art. 356 CCI, nell’istituire presso il Ministero della Giustizia, chiamato ad esercitare la vigilanza sulla attività degli iscritti, ha individuato i requisiti per l’iscrizione all’Albo di quanti avessero già svolto le funzioni di curatore all’entrata in vigore della riforma al fine di garantire uniformità nella formazione, rimettendo alla Scuola della Magistratura l’elaborazione delle linee guida nei Corsi di formazione.

Le nomine, da effettuarsi secondo criteri di trasparenza e turnazione nell’assegnazione degli incarichi, pur bilanciate con l’esigenza di officiare Professionisti dotati delle necessarie e specifiche esperienze, in rapporto alla natura ed all’oggetto dell’incarico, risultano nel decreto sottoposte alla condizione, ai fini del primo popolamento, di avere ricoperto il ruolo di Curatori  fallimentari, Commissari o Liquidatori giudiziali, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, previsione questa che collide con la riconosciuta possibilità di essere inseriti nell’Albo all’esito della partecipazione ad un Corso formativo di quaranta ore.

Desta stupore la stessa vacatio che, d’altronde, appare essere coerente se si tiene conto della circostanza che la legge delega è del 2017, il Codice della crisi del 2019 ed il correttivo, non ancora emanato, ne ha modificato l’impianto sostituendo l’istituto dell’allerta con la composizione negoziata della crisi, inserendo, in ossequio alla direttiva Insolvency 2019/2023, gli strumenti di regolazione della crisi di insolvenza in luogo dei previsti, dalla stessa, quadri di ristrutturazione preventiva.

Montesquieu scriveva che coloro che sono dotati di un genio abbastanza grande da dare delle leggi alla loro Nazione, devono prestare particolare attenzione alla maniera di formarle, nel senso che esse devono essere semplici e per nulla sottili, perché le leggi sono un esercizio di logica.

Ebbene, non credo di poter essere smentito nell’affermare che la disciplina normativa che ha interessato la crisi dell’impresa non si caratterizzi per semplicità e chiarezza.

E’ compito di una Avvocatura attenta proporsi e far sentire le proprie convinzioni nel momento della formazione delle leggi e, non già, subirne supinamente il contenuto frutto di alleanze politiche indirizzate da interessi ben diversi.

CONSULTA QUI IL TESTO DEL DECRETO

Dipartimento Comunicazione, Cons. Avv. Andrea Pontecorvo