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La Negoziazione Assistita nelle controversie di lavoro

25 Aprile 2022

Di Riccardo Bolognesi – La possibilità di trattare anche le controversie di lavoro con la negoziazione assistita “da un avvocato” era già stata prevista dall’art.7 del D.L. 132/2014.

Quella disposizione, che equiparava espressamente gli effetti dell’accordo eventualmente raggiunto al termine della procedura di negoziazione assistita da “uno o più avvocati” a quelli di una conciliazione formalizzata in una sede protetta, amministrativa o sindacale, in sede di conversione fu stravolta dall’art.2, comma 2, lett. b). La nuova norma, frutto delle osservazioni espresse dal CSM nel parere inviato il 18 settembre 2014 alla Sesta Commissione Giustizia del Senato e della ferma presa di posizione delle associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori in sede di audizione parlamentare, prevedeva che la procedura di negoziazione assistita “non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro”.

Si affermò quindi, nella sede parlamentare, la strampalata idea che non si potesse affidare solo alle cure degli avvocati – anche se difendono in giudizio le Parti contrapposte – la definizione conciliativa/transattiva di controversie attinenti ai diritti indisponibili, per questo meritevoli di un’attenzione che le “Associazioni” sindacali meglio potevano garantire.

Nell’ultimo congresso nazionale forense, a Catania, numerose mozioni trovarono il consenso unanime dell’avvocatura più che consapevole dell’inutile sacrificio, il più delle volte solo formale ed economico, di individuare una sede protetta per “firmare” l’accordo già raggiunto nel dialogo negoziale intercorso tra gli avvocati. La voce degli avvocati, delle associazioni giuslavoristiche e quella degli studiosi del processo hanno consentito di correggere quel grave errore.

Finalmente, grazie anche alla sollecitazione della Commissione Luiso, l’art.1, comma 4, lett. q della legge delega n.206 del 26 novembre 2021 per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, prevede la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato e che, al relativo accordo, sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all’art.2113, comma 4, c.c. .

Lo strumento non costituisce un “filtro” per l’accesso alla tutela giurisdizionale ma, come ogni altro strumento alternativo di risoluzione delle controversie, un’opportunità da cogliere per semplificare la definizione delle liti. Ponendo però la necessaria attenzione alle forme da rispettare, perché non ricada sull’avvocato la responsabilità professionale o deontologica di un accordo mal scritto.
Riccardo Bolognesi
(Dipartimento Comunicazione COA ROMA, Andrea Pontecorvo)

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