PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA

ai sensi dell’art. 3, comma 3, primo periodo, D.L. 24 agosto 2021 n. 118 convertito con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 2021 n. 147

1.       Normativa di riferimento

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2021, dal 25 agosto scorso è entrato in vigore il Decreto-Legge 24 agosto 2021, n. 118 (D.L. n. 118/2021); il 23 ottobre 2021 è stata pubblicata la Legge 21 ottobre 2021, n. 147 che lo ha convertito con modificazioni.

La legge 21 ottobre 2021, n. 147 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2021, Serie generale n. 254.

Il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, conv. con mod. dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, prevede che presso le Camere di Commercio di ciascun capoluogo di Regione sia formato l’Elenco degli esperti cui è affidato il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, anche mediante il trasferimento dell’azienda (art. 2).

In data 28 settembre 2021 è stato emanato il Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia previsto dall’art. 3, comma, 2 del D.L. n. 118 del 2021 (c.d. “D.L. Giustizia”) contenente, in tema di composizione negoziata, la disciplina di dettaglio della piattaforma telematica, della lista di controllo particolareggiata, delle indicazioni per la redazione del piano di risanamento e per l’esecuzione del test pratico, oltre alla specifica formazione al possesso della quale è subordinata l’iscrizione degli esperti indipendenti nell’elenco di cui al comma 3.

2.       Gli Avvocati possono essere inseriti nell’elenco di esperti tenuto dalla Camera di Commercio di ciascun capoluogo di regione ai sensi dell’art. 3 del D.L. 118/2021?

Si. L’istanza deve essere presentata all’Ordine di appartenenza.

Il COA di Roma ha predisposto la relativa documentazione nella Sezione MODULISTICA / ESPERTI COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI (D.L. N. 118/2021);

Possono presentare l’istanza gli iscritti da almeno 5 anni all’Albo degli Avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa

3.       Cosa deve contenere l’istanza?

L’Avvocato deve presentare obbligatoriamente la seguente documentazione:

  • Domanda di iscrizione all’Elenco degli Esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa sottoscritta digitalmente, in formato PDF NATIVO DIGITALE – NON SCANSIONATO
  • Dichiarazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi di cui all’art. 3, comma 4, del D.L. n. 118/2021 – e declinata dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28

settembre 2021 – oggetto di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente, in formato PDF NATIVO DIGITALE – NON SCANSIONATO;

  • curriculum vitae, sottoscritto digitalmente, in formato PDF/A NATIVO DIGITALE – NON SCANSIONATO (il nome del file deve corrispondere al codice fiscale del professionista p.e. AAABBB11S22F205X.pdf), corredato di autocertificazione relativa ai dati nello stesso contenuti, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47, d.p.r. 445/2000 (Nel curriculum deve risultare ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza).

Si raccomanda vivamente la preventiva espunzione di ogni informazione personale non essenziale ai fini della valutazione delle competenze dell’esperto, quali ad esempio il codice fiscale, il numero di telefono cellulare, l’indirizzo di residenza, etc..

La produzione di file non conformi a quanto indicato verrà rigettata.

  • documentazione comprovante lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 3, comma 3, primo periodo, del D.L. n. 118/2021 relativa alle precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa(ad esempio, mandati professionali, nomine giudiziali o di OCC, nomine assembleari di amministrazione e controllo o incarichi di direzione, nomine delle autorità preposte);

4.       Dove sono contenute le indicazioni per la formazione obbligatoria?

Per tutti gli aspiranti esperti è prevista una formazione specifica obbligatoria, secondo le previsioni del Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021.

L’Avvocato deve dichiarare obbligatoriamente di essere in possesso della specifica formazione di cui all’art. 3, co. 4 del D.L. 118/2021 e al Decreto del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 secondo le linee guida dettate dalla Scuola Superiore della Magistratura (documento attuale emanato il 7/11/2019, prot. N. 0016218 – La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento).

Il Consiglio si atterrà pedissequamente alla normativa suindicata.

5.       Requisiti dell’esperto

L ‘esperto deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2399 c.c relativamente alle cause d’ineleggibilità e di decadenza, non deve avere legami né con l’impresa né con le altri parti coinvolte o interessate alla procedura.

Non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore che ha assistito nella composizione negoziata se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata.

6.       Con quali modalità devono essere allegati gli atti per agevolare la valutazione dell’istanza?

E’ necessario che gli atti o documenti siano depositati per esteso e non limitati all’allegazione del mero frontespizio.

Tutti i dati riferibili alle generalità delle parti di cui alla relazione e agli atti e/o documenti allegati, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, dovranno risultare anonimi o pseudonimizzati. Sarà possibile oscurare anche le parti relative alla descrizione del fatto purché se ne riesca ad evincere la questione giuridica affrontata.