A seguito di numerose richieste di chiarimento la Direzione Generale degli affari interni del Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha chiarito le modalità di rimborso del contributo unificato pagato con modalità telematica.
L’istanza di rimborso potrà essere utile soprattutto a coloro che, al fine di richiedere le copie esecutive con modalità telematica, hanno provveduto al versamento dei diritti di copia che lo stesso Ministero, in controtendenza rispetto alle linee guida di molti Uffici Giudiziari, con nota del 4.2.2021 ha dichiarato non dovuti (il testo della nota).
Come presentare l’istanza
Con la circolare del 9 febbraio 2021, la Direzione Generale degli affari interni del Dipartimento per gli Affari di Giustizia ritiene ammissibile il deposito dell’istanza di rimborso del contributo unificato versato con modalità telematica anche con la medesima modalità laddove il rimborso riguardi un procedimento iscritto a ruolo al quale sia possibile riferire l’errato pagamento. L’istanza sarà quindi depositata nel fascicolo telematico al quale si riconduce il pagamento da rimborsare.
Nel diverso caso di istanza di rimborso per manca iscrizione a ruolo del procedimento, il Capo dell’ufficio dovrà individuare la struttura competente a ricevere l’istanza, oltre alle modalità di deposito della stessa.
Documentazione da allegare
L’istanza deve presentare in allegato la documentazione indicata dalla citata circolare del MEF n. 33 del 2007 (il testo della circolare) compresa la copia di un documento di identità. Deve inoltre essere allegata anche la copia analogica della Ricevuta Telematica (RT) attestante l’avvenuto pagamento telematico del contributo unificato.
La DGSIA ha precisato l’importanza dell’operazione di “bruciatura” (c.d. annullamento della Ricevuta Telematica) per impedire ogni ulteriore utilizzo della medesima RT.
Riutilizzo del pagamento telematico
La DGSIA ha inoltre evidenziato la possibilità, alternativa al rimborso, di utilizzare la ricevuta di pagamento per l’iscrizione di un nuovo procedimento anche presso un ufficio giudiziario diverso. Infatti «gli applicativi già in uso agli uffici e le funzionalità di verifica dello stato di una RT disponibili sul Portale dei Servizi Telematici permettono al cancelliere di sapere se una data RT sia stata o meno già utilizzata. Pertanto non è prevista alcuna particolare modalità da parte del soggetto esterno per poter riutilizzare presso un ufficio giudiziario una RT che riporta come unità operativa un ufficio giudiziario – o un procedimento – differente». Sarà in tal caso il cancelliere a verificare che la RT sia ancora disponibile per l’utilizzo e procedere poi alla sua bruciatura dopo l’associazione ad un determinato procedimento.
Impossibilità di rimborso
L’Ufficio richiama e conferma le linee generali dettate dalla circolare n. 33 del 26 ottobre 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Viene dunque confermato che, nell’ipotesi di mancato deposito dell’atto introduttivo del giudizio a fronte del versamento eseguito presso le ricevitorie di generi di monopolio e valori bollati, si ritiene preclusa la possibilità di ottenere la restituzione della somma versata, stante l’impossibilità di individuare l’effettivo contribuente.
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