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Con sentenza n. 32914 pubblicata in data 8/11/2022, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito il principio, oggetto di studio approfondito nel tempo, secondo il quale l’assegno di separazione e/o divorzio versato all’ex coniuge può essere ripetibile, “ab initio” qualora non vi siano i presupposti per ottenere il diritto al mantenimento, quali lo “stato di bisogno” o l’addebito.
Gli Ermellini hanno affermato che non prevedendo l’ordinamento “una disposizione che sul piano sostanziale, sancisca l’irripetibilità dell’assegno, propriamente alimentare, provvisoriamente disposto a favore dell’alimentando” e neanche in ordine ai contributi economici disposti con i provvedimenti presidenziali, “non si tratterebbe di sancire l’obbligo di restituzione di quanto percepito a titolo strettamente alimentare, ma di restituire somme di denaro sulla base di un supposto ed inesistente diritto al mantenimento”.
La questione prende le mosse da un ricorso presentato da una donna che era stata condannata dalla Corte di Appello di Roma alla restituzione delle somme percepite dall’ex marito. La Corte, infatti, nel decidere su un assegno di mantenimento e divorzile aveva stabilito che “sin dalla richiesta di modifica delle condizioni della separazione non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento”, revocando, in tal modo, i provvedimenti provvisori adottati in primo grado e condannando la ex moglie alla restituzione delle somme già percepite. La condannata alla restituzione si rivolgeva, quindi, alla Suprema Corte proponendo ricorso anche sulla base della falsa applicazione degli artt. 156 e 445 c.c. “stante la natura alimentare dell’assegno di mantenimento”.
In definitiva, le Sezioni Unite su sollecitazione della Prima Sezione civile della Cassazione hanno chiarito che, ferma restando “una valutazione personalizzata” da parte del giudice di merito e considerata, altresì, “la situazione personale e sociale del coniuge debole, le ragionevoli aspettative di tenore di vita ingenerate dal rapporto matrimoniale ovvero di non autosufficienza economica”, occorre distinguere se opera o meno la “conditio indebiti”, ossia la regola generale della piena ripetibilità delle prestazioni economiche già effettuate ove si accerti l’insussistenza “ab origine” dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile, ovvero se la prestazione è da ritenersi irripetibile, laddove sia intervenuta una rivalutazione o rimodulazione al ribasso -purché sempre in relazione a somme di modesta entità- alla luce del principio di solidarietà post-familiare in quanto presuntivamente consumate per le esigenze del soggetto più debole economicamente. Al di fuori di questa seconda ipotesi, in presenza di una modifica con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi, opera la regola generale della “ripetibilità”.
Si tratta, dunque, di un principio forte che cambia radicalmente l’orientamento giurisprudenziale che già da qualche anno si andava affermando nelle varie Corti di merito.
LEGGI QUI LA SENTENZA 32914 pubblicata in data 8 novembre 2022
Cons. Avv. Lucilla Anastasio
Dipartimento Comunicazione, Cons. Avv. Andrea Pontecorvo
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