Ancora una volta la Corte di Cassazione rigetta l’eccezione di nullità della notificazione telematica fondando il proprio convincimento sul noto principio del raggiungimento dello scopo.
Nel caso concreto, esaminato con l’ordinanza N. 20039/2020 del 24.9.2020, i Giudici del Supremo Collegio hanno ritenuto comunque produttiva degli effetti propri di legge una notificazione priva della indicazione, nell’oggetto del messaggio PEC, della dicitura “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994”, ritenendo raggiunto lo scopo con la differente indicazione “notifica telematica”.
Simile vicenda era stata già presa in considerazione dagli Ermellini (Sez. U., 23620/2018; Cass. 30927/2018), raggiungendo identica soluzione interpretativa.
Ma nell’ordinanza in esame vi è di più: ché anche la mera incompletezza del nome di una delle parti nel cui interesse è stata effettuata la notifica, al pari della mancata indicazione del codice fiscale delle parti che hanno conferito la procura alle liti, prescritta dalla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 5, lett. c)”, non inficiano la notificazione. E ciò sempre a patto che sia “percepibile dal destinatario la funzione cui l’invio dell’atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all’originale, nonchè la legittimazione del mittente”.
Consiglio vivamente di leggere la breve ordinanza, reperibile a questo link
Andrea Pontecorvo