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TRIBUNALE DI ROMA, L’AVVOCATO E’ INUTILE. DURA…

20 Febbraio 2023

TRIBUNALE DI ROMA, L’AVVOCATO E’ INUTILE. DURA PROTESTA DELL’ORDINE FORENSE: LA DIFESA DIRITTO INVIOLABILE

Clamorosa iniziativa di un Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, che in un avviso di fissazione d’udienza, relativo ad un procedimento camerale per la richiesta di archiviazione , avvisa l’indagato che può fare a meno del difensore d’ufficio, dunque della difesa tecnica di un avvocato.
Scrive testualmente infatti il GIP nell’avviso di fissazione udienza: “La persona indagata che, come suo diritto, non voglia comparire all’udienza e voglia limitarsi ad attendere la decisione del Giudice senza trovarsi nella condizione di dover retribuire il Difensore d’ufficio, contatti quindi il Difensore come sopra nominatole e lo inviti espressamente e formalmente, a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata A.R. o in altro documentato modo, a non comparire all’udienza fissata ed in generale a non svolgere alcuna attività difensiva”.
Una formula assolutamente irrituale che provoca la dura reazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
“Il diritto di difesa è inviolabile in ogni stato e grado del giudizio e non può certamente essere il Giudice ad interferire, in modo diretto o indiretto, invitando l’indagato a eludere tale diritto costituzionalmente riconosciuto – commenta il Presidente del COA Roma, Paolo Nesta – È davvero sconcertante che il Giudice abbia posto in essere tale condotta in un atto giudiziario notificato all’indagato , che in tal modo può essere indotto a pensare che la presenza del difensore sia inutile”.
“Il Giudice in questo modo svilisce la funzione difensiva, quasi ritenendola superflua, come dire all’indagato che è meglio risparmiare – prosegue Nesta – Un comportamento che l’Ordine degli Avvocati non può tollerare e che ci induce a indirizzare una formale segnalazione al Presidente del Tribunale Reali, che certamente saprà intervenire come si conviene”.
“Va evidenziato – conclude il Presidente del Coa – che l’indagato e l’imputato non hanno la facoltà di rinunciare al difensore d’ufficio, il quale, pertanto, è obbligato comunque a svolgere la funzione difensiva, incorrendo in violazioni di legge e deontologiche in caso di mancato adempimento al detto obbligo. E ancora : sono assicurati ai non abbienti , con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, come ben sanno gli operatori della Giustizia”.

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