1. Quale è la normativa di riferimento?

    Nella G.U. del 12 dicembre 2020 è stato pubblicato il D.M. 01/10/2020 n. 163 (Regolamento concernente modifiche al Decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) in vigore dal 27 dicembre 2020.

     

    1. A chi devo inoltrare istanza per il conseguimento del titolo da specialista?

    Su indicazione del Consiglio Nazionale Forense, dal 2/5/2024, l’istanza deve essere presentata tramite portale telematico predisposto dal Consiglio Nazionale Forense.

    In fase di accesso, sarà possibile scaricare il Manuale Utente contenenti le indicazioni operative utili all’avvocato per procedere al deposto dell’istanza per la richiesta di inserimento nell’elenco degli avvocati specializzati.

    Alle istanze che perverranno al Consiglio dell’Ordine all’indirizzo pec specializzazioni@ordineavvocatiroma.org, successivamente al 2/5/2024, sarà data comunicazione all’interessato di attivare la procedura di richiesta attraverso il portale del Consiglio Nazionale Forense.

     

    1. Come deve essere formulata l’istanza?

    Il CNF ha predisposto 3 distinti modelli di autocertificazione:

    1. SPECIALISTA PER FORMAZIONE
    2. SPECIALISTA PER DOTTORATO
    3. SPECIALISTA PER ESPERIENZA

     

    Per maggiori approfondimenti si consiglia di prendere visione della Nota Illustrativa del CNF  

     

    1. Quali atti devono essere allegati per agevolare la valutazione della Commissione?

    Nell’ipotesi di richiesta del titolo per esperienza, oltre all’autocertificazione suindicata, dovrà essere allegata una relazione, nella quale viene dettagliato ogni singolo incarico, per un totale di (almeno) dieci incarichi per ogni anno, fatta salva la disposizione di cui all’art. 8, co.2 del DM144/2015.

    Per ogni singolo incarico indicato nella relazione dovrà essere allegata idonea documentazione. A titolo esemplificativo potranno essere allegati: atti introduttivi del giudizio, comparse e memorie di costituzione, memorie ex art. 183 c.p.c., atti di impugnazione e ogni altro atto di natura difensiva che possa consentire alla Commissione ministeriale la compiuta valutazione della inerenza dei titoli alla domanda di inserimento nell’elenco degli specialisti.

    Per la materia stragiudiziale: ogni interlocuzione scritta con la parte assistita e/o con la controparte o terzi, scritture private, contratti, etc.

    Non rileva in relazione ad alcuna delle modalità di accesso all’elenco degli specialisti, la partecipazione a convegni, fatta eccezione per i corsi formativi di cui all’art. 7 per i quali è espressamente prevista modalità di conseguimento del titolo.

    E’ necessario che gli atti o documenti siano depositati per esteso e non limitati all’allegazione del mero frontespizio.

    Tutti i dati riferibili alle generalità delle parti di cui alla relazione e agli atti e/o documenti allegati, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, dovranno risultare anonimi o pseudonimizzati. Sarà possibile oscurare anche le parti relative alla descrizione del fatto purché se ne riesca ad evincere la questione giuridica affrontata.

     

    1. Quali sono gli incarichi computabili?

    L’art. 8 co. 1 lett. b) del D.M. 144/2015 contiene espresso riferimento ad incarichi professionali fiduciari, pertanto non è possibile computare le difese di ufficio.

    Atteso che il citato articolo fa riferimento alla trattazione dell’incarico e non al semplice conferimento, si ritiene che possano essere autonomamente considerati: la trattazione del giudizio di primo e di secondo grado, del giudizio di legittimità e di eventuali procedimenti incidentali (es. procedimento cautelari, accertamento tecnico preventivo, giudizio di ottemperanza, ecc.)

     

    1. Presentazione istanza da parte degli avvocati che intendono beneficiare del titolo di dottore di ricerca

    Oltre all’autocertificazione suindicata, dovrà essere allegata copia dell’attestato del titolo di dottorato di ricerca ed idonea ed adeguata documentazione, anche mediante autocertificazione, dalla quale si possa evincere la prevalenza della materia trattata relativamente al titolo di dottore di ricerca.

     

    1. Quali sono le verifiche effettuate dal COA?

    Il Consiglio dell’Ordine verificherà la regolarità formale della domanda il cui controllo avrà ad oggetto:

    1. l’autocertificazione dei requisiti soggettivi come da format indicati dal CNF;
    2. la documentazione specifica prodotta:

    – nell’ipotesi di richiesta del titolo di Avvocato Specialista per esperienza, la relazione illustrativa e la documentazione comprovante la natura dell’incarico e la questione giuridica affrontata e- che la documentazione prodotta sia anonimizzata o i dati personali pseudomizzati;

    – nell’ipotesi di richiesta del titolo di Avvocato Specialista per dottorato di ricerca, l’attestato di conseguimento del dottorato di ricerca nella materia indicata;

    – nell’ipotesi di richiesta del titolo di Avvocato Specialista per corso di specializzazione, attestato di frequentazione del corso indicato.

    Il Consiglio potrà richiedere integrazioni.

    Al termine della procedura di deposito, l’istanza verrà sottoposta all’attenzione del Consiglio e, successivamente inoltrata, attraverso il portale telematico , al Consiglio Nazionale Forense al quale l’istante potrà rivolgersi per conoscere lo stato del procedimento.