– Il Presidente Vaglio riferisce sulla comunicazione del Signor Ezio Germani dell’Ufficio Affari Generali del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 22 giugno, con la quale trasmette la nota del Primo Presidente della Corte di Cassazione, Dott. Giovanni Canzio, relativa all’avvertenza per il deposito telematico degli atti del processo pubblicata dal 15 giugno scorso sul sito www.cortedicassazione.it. Con essa si specifica che: “non è ammesso il deposito telematico degli atti del processo (ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di “costituzione” a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 c.p.c.), in assenza del decreto prescritto dall’art. 16 bis comma 6 D.L. 179 del 2012 convertito in legge 221 del 2012 ed in considerazione dell’espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai tribunali ed alle corti di appello prevista dall’art. 16 bis comma 1 bis del medesimo D.L. E’ invece ammesso il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo (esemplificativamente: di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite). La copia cartacea di tali istanze, formata dalla cancelleria, viene sottoposta al Presidente Titolare ed è inserita nel fascicolo.”
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