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CortediCassazione: le udienze restano pubbliche solo se…

12 Febbraio 2021

Corte di Cassazione:
l’Udienza Pubblica “Cameralizzata”

del Cons. Avv. Riccardo Bolognesi 

Nel corso dell’Adunanza consiliare del giorno 11 Febbraio 2021, il Consigliere Riccardo Bolognesi ha comunicato quanto segue:

   L’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n.137/20, convertito, con modificazioni, nella l. n. 176/20, così dispone: «per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono depositare memorie ai sensi dell’articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l’udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore».

Per effetto dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 2 del 2021, è stato modificato il termine di durata del c.d. stato di emergenza stabilito dal d.l. n. 19 del d.l. n. 19 del 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 2020, ora esteso fino al 30 aprile 2021.

Da ciò parrebbe che i decreti di fissazione di udienze pubbliche emessi e da emettersi da parte dei presidenti di Sezione della Corte di Cassazione saranno soggetti al disposto del succitato comma 8-bis sulla c.d. eventualità della discussione pubblica a scelta della parte o del P.G., previa loro richiesta da formulare alla Cancelleria, esclusivamente a mezzo pec, almeno 25 giorni prima della data dell’udienza stessa.

In breve, occorre che i Colleghi siano informati che:

  1. le udienze pubbliche della Cassazione civile fissate e fissande fino al 30 aprile 2021;
  2. quelle successive a tale data ma i cui ruoli (cioè i decreti di fissazione dell’udienza pubblica) siano approntati fino al 30 aprile 2021;

si terranno effettivamente in tale forma soltanto se vi sarà richiesta in tal senso, altrimenti il Collegio terrà una cosiddetta “udienza pubblica cameralizzata”.

Si segnala, inoltre, che il termine del 30 aprile 2021 potrebbe ulteriormente essere prorogato, poiché la disciplina del comma 8-bis succitato è ancorata con rinvio mobile alla proclamazione dello «stato di emergenza».

Poiché, secondo la disposizione di legge, il PG e le parti possono chiedere che venga effettivamente tenuta l’udienza pubblica fino a 25 giorni prima, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, al fine di consentire una corretta valutazione di tale necessario incombente da parte degli Avvocati, raccomanderà alle Cancellerie civili della Suprema Corte di comunicare la fissazione dell’udienza pubblica almeno 45 giorni prima e che, nei relativi avvisi, venga esplicitamente indicato che l’udienza è soggetta alla disposizione di cui all’art. 23, comma 8-bis,  d.l. n. 137/20, convertito, con modificazioni, nella l. n. 176/20.

Pubblicazione a cura del Dipartimento Comunicazione, Cons. Avv. Andrea Pontecorvo 


 
 

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