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Comunicato stampa O.U.A. – "copia di cortesia"

06 Marzo 2015

ESTRATTO DAL VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 26 FEBBRAIO 2015

(omissis)

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sul comunicato stampa O.U.A. pervenuto in data 19 febbraio 2015 con il quale, tra le altre notizie, divulga quella relativa ad un provvedimento del Tribunale di Milano con il quale in un procedimento di opposizione allo stato passivo viene “boicottato” di fatto il processo telematico e condannata una delle parti perché un avvocato non aveva depositato la c.d. “copia di cortesia”, condannandola al risarcimento dei danni di euro 5.000,00 per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in favore della controparte costituita da una procedura fallimentare, con la seguente abnorme motivazione: “Va osservato come parte opponente abbia depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie “cortesia” di cui al Protocollo d’Intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano del 26 giugno 2014, rendendo più gravoso per il collegio esaminarne le difese. Tale circostanza comporta l’applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. come da dispositivo”.

Occorre, peraltro, aggiungere che tale aberrante pronuncia è stata immediatamente posta nel nulla da parte del Giudice delegato del Fallimento, il quale ha approvato la rinuncia da parte della procedura ad avvalersi di tale capo della sentenza.

Il Presidente Vaglio sul tema rileva come le norme di legge che impongono all’avvocato il deposito telematico dell’atto – nella specie l’art. 16 bis, d.l. n. 179/2012 – prescrivano che l’obbligo di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche e che il deposito si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

L’avverbio “esclusivamente”, utilizzato anche dall’art. 44 D.L. 90/2014 in relazione al deposito telematico facoltativo di taluni atti processuali, esclude la necessità di un ulteriore deposito cartaceo. E’ evidente dunque che ciò è sufficiente di per sé ad escludere la necessità di un ulteriore deposito cartaceo, che è evidentemente rimesso alla “cortesia” del difensore per agevolare il magistrato all’esame dei propri scritti difensivi.

Il Presidente Vaglio, considerato che anche il Consiglio dell’Ordine ha stipulato una serie di protocolli d’intesa con il Tribunale di Roma che regolamentano le modalità di deposito degli atti per via telematica e che prevedono, dopo l’ultimo deposito, la consegna alla cancelleria – senza dover fare alcuna fila – da parte dei difensori di una busta contenente la copia cartacea degli atti depositati telematicamente, rileva come tale ulteriore adempimento da parte degli Avvocati romani è stato previsto con esclusione di qualsivoglia ipotetica sanzione nei confronti dell’Avvocato che vi contravvenisse, trattandosi appunto di una “cortesia” con lo scopo precipuo, da una parte, di agevolare nel primo periodo di attuazione del processo civile telematico (cioè fino al 30 giugno 2015) il Magistrato nello svolgimento del proprio lavoro e, dall’altra, di non rischiare che gli atti depositati telematicamente potessero sfuggire – attesa la novità – all’attenzione dello stesso, con grave pregiudizio per la parte assistita.

Il Presidente Vaglio, peraltro, fa presente che proprio in un suo processo innanzi alla XI Sezione del Tribunale Civile di Roma, pur avendo consegnato alla cancelleria regolarmente dopo l’ultima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. le relative copie cartacee in busta chiusa con i relativi riferimenti del processo e del giudice, durante l’udienza di escussione dei testi non ha rinvenuto gli atti in forma cartacea dallo stesso depositati. Ne deriva che, almeno in questo caso, la cancelleria ha omesso di inserire nel fascicolo le copie cartacee regolarmente consegnate dal difensore.

Il Presidente Vaglio ritiene che, visto il singolare precedente milanese, sia opportuno trasmettere il presente verbale al Presidente del Tribunale, Dott. Mario Bresciano, affinché provveda a rammentare ai vari Magistrati del Tribunale Civile di Roma che la c.d. “copia di cortesia”, di cui ai Protocolli d’intesa sull’attuazione del processo civile telematico, non costituisce un obbligo per il difensore ma un adempimento che agevola il Giudicante e nulla di più. Ciò al fine di evitare che si possa verificare quanto accaduto al Tribunale di Milano.

Il Consigliere Bolognesi riferisce che tal aspetto deve essere espressamente verbalizzato ed è implicito nell’assenza di alcun potere normativo in una “regola di cortesia”.

Il Consigliere Condello chiede un provvedimento di revoca dei Protocolli sottoscritti dall’Ordine degli Avvocati di Roma con il Presidente del Tribunale di Roma, Dott. Bresciano, in quanto inutili e dannosi per il Processo Civile Telematico.

Il Presidente Vaglio dichiara che i protocolli si sottoscrivono in due e si revocano in due, non sembra corretto revocare i
l protocollo di intesa sottoscritto con il Tribunale di Roma.

Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che trattandosi di copia di cortesia, chi lo desidera potrà depositare la copia, chi non lo desidera non depositerà alcunché. Comunque, nessuna conseguenza giuridica potrà derivare dal mancato deposito.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio approva a maggioranza, delegando all’uopo il Presidente Vaglio ad incontrare il Presidente del Tribunale di Roma, Dott. Mario Bresciano.

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