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VADEMECUM SUL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PENALI…

05 Gennaio 2021

VADEMECUM SUL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PENALI

Redatto dalla Commissione di Diritto Penale

Coordinata dal Cons. Avv. Irma Conti

INTRODUZIONE

Con il Decreto “Ristori” (n.137/20) e i Provvedimenti del D.G.S.I.A. susseguitesi negli ultimi mesi (da ultimo quello del 9.11.2020) è stato introdotto e disciplinato il deposito telematico di tutti gli atti penali.

Successivamente, anche in seguito a problematiche di tipo interpretativo in ordine agli atti che possono essere depositati, con la legge n. 176/20 (entrata in vigore il 25.12.2020) con la quale è stata disposta la conversione in legge del cd. “Decreto Ristori” (e la formale abrogazione dei decreti Ristori Bis, ter e quater le cui disposizioni sono unite al testo del primo decreto) è stato ufficialmente introdotta per il periodo emergenziale la possibilità di procedere al deposito telematico delle impugnazioni.

ATTI CHE POSSONO ESSERE DEPOSITATE TELEMATICAMENTE

Possono essere inviati tutti i tipi di atti indirizzati a:

Corte di Cassazione;

Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

Corti di Appello;

Procure Generali presso la Corte di Appello;

Tribunali;

Procure della Repubblica presso il Tribunale;

Tribunali per i Minorenni;

Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;

Tribunali e Uffici di Sorveglianza.

Giudici di Pace.

Per quanto riguarda le impugnazioni, In sede di conversione e pubblicazione, l’art. 24 del D.L. 137/2020 dei commi da 6-bis a 6-undecies ha previsto la possibilità di depositare telematicamente “tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 354”.

Sarà quindi possibile depositare appelli, ricorsi, motivi nuovi, opposizioni a decreti penale di condanna e a richieste di archiviazione, istanze di riesame e appelli cautelari, reclami previsti dall’ordinamento penitenziario.

Ovviamente, tali disposizioni non modificano quanto disposto dal codice di rito in merito alle forme e alle modalità di presentazione dell’impugnazione (restando ovviamente consentite le modalità tradizionali di deposito in cancelleria e di trasmissione a mezzo raccomandata).

FINO A QUANDO È POSSIBILE IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PENALI?

Il deposito è possibile esclusivamente nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, e quindi, salvo ulteriori e possibili proroghe, fino al 31.01.2021.

IN QUALE PERIODO E POSSIBILE DEPOSITARE ATTI DI IMPUGNAZIONE? CHE COSA PREVEDE LA DISCIPLINA TRANSITORIA?

La disciplina sul deposito delle impugnazioni riguarda tutte le quelle presentate successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione (25.12.2020) e fino al 31.01.2021 (salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza).

E’ stata, comunque, introdotta una disciplina transitori – ex art. 24 comma 6 decies e comma 4 L.176/2020 con rif. DL 137/2020 e D. DGSIA 9.11.2020 – in forza della quale conservano efficacia tutti gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali (in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente presenti nel decreto del D.G.S.I.A. del 9.11.2020) depositati telematicamente dal 27.10.2020 (data dell’entrata in vigore del D.L. n. 137/2020) al 25.12.2020 (entrata in vigore della legge di conversione n.176/2020).

QUALI SONO LE MODALITA’ PREVISTE PER I DEPOSITI?

– Per il deposito di atti (memorie, istanze, nomine) indirizzati alla Procura riguardanti la fase successiva all’avviso ex art. 415-bis c.p.p. è previsto esclusivamente l’invio tramite il portale telematico P.S.T. del Ministero della Giustizia.

– Per accedere al portale basta collegarsi al seguente link https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp con il proprio dispositivo di firma digitale collegato al pc e, dopo aver cliccato sulla casella “login” e aver inserito il pin della firma digitale, basta cliccare sul pulsante “Portale Deposito atti Penali – ​deposito con modalità telematica di atti penali” e seguire i passi successivi presenti a schermo;

Per tutti gli altri atti, l’unica modalità di deposito telematico prevista è quella tramite pec.

CHE TIPO DI FILE POSSONO ESSERE INVIATI?

L’articolo 2 del Provvedimento del D.G.S.I.A. del 9.11.2020 prevede una serie di requisiti per i file da trasmettere a mezzo pec o attraverso il portale del P.S.T. del Ministero della Giustizia:

-tutti i file devono essere in formato pdf;

l’atto (esclusi gli allegati) deve essere un pdf “nativo”: quindi dovrò essere redatto con word o altri programmi di videoscrittura e dovrà essere salvato in PDF (per farlo, basta cliccare su “File”—”Salva Come”—e selezionare il formato pdf);

-non potranno, pertanto, essere inviati pdf ottenuti da una semplice scansione dell’atto stampato e poi scannerizzato in quanto il provvedimento del D.G.S.I.A. “non ammette la scansione di immagini”;

-gli allegati all’atto, invece, dovranno essere specificamente indicati e potranno essere scansiti e salvati in formato pdf. La scansione non dovrà superare la risoluzione massima di 200 DPI (per verificare tale risoluzione, bisogna controllare le impostazioni dello scanner dal software che si utilizza per le scansioni);

– i file (atto ed allegati per l’attestazione di conformità all’originale) dovranno essere firmati digitalmente prima dell’invio (formati accettati PAdES o CAdES);

-i file trasmessi non potranno superare in totale la dimensione di 30mb (per conoscere la dimensione di un file, basta cliccare col tasto destro, selezionare “proprietà” e verificare, sulla finestra che si apre, la dimensione);

– in caso di allegati più pesanti il deposito può essere eseguito mediante l’invio di più pec. Il deposito sarà ritenuto tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza (ore 13.00).

A QUALI PEC DOVRANNO ESSERE TRASMESSI GLI ATTI DA DEPOSITARE TELEMATICAMENTE?

Gli unici indirizzi pec utili per il deposito degli atti sono quelli indicati all’elenco allegato al provvedimento del D.G.S.I.A. del 9.11.2020 che contiene le pec di tutti gli Uffici Giudiziari d’Italia.

Ciononostante, a seconda del singolo Tribunale, sono sorti problemi interpretativi che hanno richiesto provvedimenti “illustrativi” da parte dei singoli uffici.

Nei paragrafi successivi saranno analizzate prima le modalità di invio di tutti gli atti e successivamente, quelle degli atti di impugnazioni.

MODALITÀ E ORARI PER L’INVIO DELLE PEC

Per quanto attiene agli Uffici giudiziari Romani, come previsto dal protocollo del 24.11.2020 e nella successiva correzione del 25.11.2020 (entrambi scaricabili dai link presenti nel post) la pec di trasmissione degli atti dovrà contenere, nell’oggetto, l’indicazione:

– dell’Ufficio o sezione dibattimentale o codice identificativo dei singoli uffici della sezione GIP;

– del numero di RGNR o RG e del nome della parte assistita;

– della tipologia dell’atto inviato.

Gli atti pervenuti dopo le ore 13.00 saranno considerati pervenuti il giorno successivo; gli atti pervenuti oltre le ore 13 del sabato saranno considerati pervenuti il lunedì successivo.

COME DEPOSITARE TELEMATICAMENTE UN ATTO IN TRIBUNALE

Come previsto dal protocollo del 25.11.2020, l’atto e la documentazione allegata potrà essere inviata agli indirizzi:

-depositoattipenali1.tribunale.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati a GIP e GUP;

-depositoattipenali2.tribunale.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati al Tribunale del Riesame;

-depositoattipenali3.tribunale.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati all’Ufficio Misure di Prevenzione;

-depositoattipenali4.tribunale.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Corte di Assise;

-depositoattipenali5.tribunale.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alle Sezioni dibattimentali n. 1, 2, 4, 5 e 6 del Tribunale;

-depositoattipenali6.tribunale.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alle Sezioni dibattimentali n. 7, 8, 9 e 10 del Tribunale.

COME DEPOSITARE TELEMATICAMENTE UN ATTO IN PROCURA

Come evidenziato in precedenza, per gli atti successivi all’avviso ex art. 415-bis c.p.p. è ammesso esclusivamente il deposito attraverso la piattaforma PST del Ministero della Giustizia.

Per tutti gli altri depositi sarà possibile trasmettere gli atti via pec agli indirizzi:

-depositoattipenali1.procura.roma@giustiziacert.it per atti indirizzati alla struttura SDAS 1;

-depositoattipenali2.procura.roma@giustiziacert.it per atti indirizzati ai singoli Sostituti Procuratori della Repubblica;

-depositoattipenali3.procura.roma@giustiziacert.it per atti indirizzati alla struttura SDAS 3;

-depositoattipenali4.procura.roma@giustiziacert.it per atti indirizzati alla struttura SDAS 4;

-depositoattipenali5.procura.roma@giustiziacert.it per tutte le persone offese e i rispettivi difensori che abbiano già presentato denuncia o querela per reati rientranti nel cd. Codice Rosso con il solo fine di chiedere informazioni in ordine al numero di procedimento e al PM assegnatario;

-depositoattipenali6.procura.roma@giustiziacert.it per il deposito di atti di opposizione alla richiesta di archiviazionead eccezione dei casi in cui la notifica dell’avviso ex art. 408 c.p.p. sia stata effettuata dalla Segreteria SDAS 4”.

COME DEPOSITARE UN ATTO IN CORTE D’APPELLO

Il Protocollo adottato dalla Corte d’Appello di Roma prevede l’invio di atti, istanze, memorie e documenti ai seguenti indirizzi:

-depositoattipenali.ca.roma@giustiziacert.it per tutti gli atti indirizzati alla

Prima Sezione Penale della Corte;

-depositoattipenali2.ca.roma@giustiziacert.it per tutti gli atti indirizzati alla Seconda Sezione Penale della Corte;

-depositoattipenali3.ca.roma@giustiziacert.it per tutti gli atti indirizzati alla Terza Sezione Penale della Corte;

-depositoattipenali4.ca.roma@giustiziacert.it per tutti gli atti indirizzati alla Quarta Sezione Penale della Corte;

-depositoattipenali5.ca.roma@giustiziacert.it per tutti gli atti riguardanti:

  • procedimenti pervenuti in cancelleria centrale e non ancora assegnati ad una singola sezione, specificando nell’oggetto “CANCELLERIA CENTRALE”;

  • procedimenti penali di competenza della Corte di Assise di Appello specificando nell’oggetto “CORTE DI ASSISE DI APPELLO”;

-depositoattipenali6.ca.roma@giustiziacert.it per tutte le istanze riguardanti il rilascio copie penali in carico presso lo sportello Unico penale.

 

COME DEPOSITARE UN ATTO INDIRIZZATO ALLA CORTE DI CASSAZIONE

Il deposito telematico degli atti dovrà essere effettuato ai seguenti indirizzi pec:

– depositoattipenali1.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alle Sezioni Unite penali e alla I sezione Penale;

– depositoattipenali2.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Seconda Sezione Penale;

– depositoattipenali3.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Terza Sezione Penale;

– depositoattipenali4.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Quarta Sezione Penale;

– depositoattipenali5.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Quinta Sezione Penale;

– depositoattipenali6.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Sesta Sezione Penale;

– depositoattipenali7.cassazione@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Settima Sezione Penale.

 

COME DEPOSITARE UN ATTO AL GIUDICE DI PACE E AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il deposito telematico degli atti dovrà essere effettuato ai seguenti indirizzi pec:

  • depositoattipenali.tribmin.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati al Tribunale per i Minorenni (specificando altresì se si tratta di un procedimento dibattimentale o in fase GIP/GUP);

  • depositoattipenali.procmin.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni;

  • depositoattipenali.gdp.roma@giustiziacert.it per gli atti indirizzati al Giudice di Pace Penale.

COME DEPOSITARE UN ATTO INDIRIZZATO AL TRIBUNALE E ALL’UFFICIO DI SORVEGLIANZA

Gli atti dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi:

  • depositoattipenali.uffsorv.roma@giustiziacert.it per tutti gli atti di competenza dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma;

  • depositoattipenali.tribsorv.roma@giustiziacert.it per tutti gli atti di competenza del Tribunale di Sorveglianza d Roma.

A QUALI INDIRIZZI DEVONO ESSERE TRASMESSI GLI ATTI DI IMPUGNAZIONE NEL MERITO

Le impugnazioni dovranno essere:

– trasmesse dall’indirizzo di posta elettronica certificata intestato al difensore e presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia;

– ai sensi del comma 6-ter, inviate all’indirizzo pec (presente nell’allegato al Decreto D.G.S.I.A. del 9.11.2020) dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato (a tal fine non si applicano le disposizioni previste dall’art. 582 comma 2 c.p.p.).

A QUALI INDIRIZZI DEVONO ESSERE TRASMESSI GLI ATTI DI IMPUGNAZIONE CAUTELARI

In caso di riesame o appello avverso una misura cautelare personale o reale, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, l’atto dovrà essere trasmesso all’indirizzo pec del Tribunale di cui all’articolo 309, comma 7 c.p.p. (e quindi il Tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza).

A QUALI INDIRIZZI DEVONO ESSERE TRASMESSI I MOTIVI NUOVI E LE MEMORIE SUCCESSIVE ALLE IMPUGNAZIONI

I motivi nuovi e le memorie dovranno essere inviati rispettando le regole appena illustrate all’indirizzo pec del “Giudice dell’Impugnazione

IN QUALI CASI UN ATTO DI IMPUGNAZIONE PUO’ ESSERE RITENUTO INAMMISSIBILE

Oltre ai casi previsti dal codice di rito, il comma 6-sexies prevede l’inammissibilità dell’atto di impugnazione quando

a) l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b)  le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis (gli allegati) non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all’originale;

c)  l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia;

d) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;

e) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

INDIRIZZI TRIBUNALE DI ROMA

Per offrire un esempio pratico relativo al Tribunale di Roma, l’Avvocato che vorrà presentare un atto di impugnazione, dovrà seguire tutte le prescrizioni imposte dal decreto e che sono state fino ad ora illustrate e trasmettere l’atto di appello dal proprio indirizzo di posta elettronica a:

– depositoattipenali1.tribunale.roma@giustiziacert. nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dal GIP o dal GUP;

– depositoattipenali3.tribunale.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla Sezione Speciale per le Misure di Prevenzione;

– depositoattipenali4.tribunale.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla Corte di Assise;

– depositoattipenali5.tribunale.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalle sezioni 1,2,4,5 e 6 del Tribunale in composizione Monocratica o Collegiale;

– depositoattipenali6.tribunale.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalle sezioni 7, 8, 9 e 10 del Tribunale in composizione Monocratica o Collegiale.

– depositoattipenali2.tribunale.roma@giustiziacert.it per gli appelli cautelari o le istanze di riesame personali o reali. Allo stesso indirizzo potranno essere inviati anche memorie e motivi nuovi;

– depositoattipenali.tribmin.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dal Tribunale dei Minorenni;

– depositoattipenali.gdp.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dal Giudice di Pace;

–depositoattipenali.ca.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla Prima Sezione Penale della Corte di Appello;

-depositoattipenali2.ca.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Appello;

-depositoattipenali3.ca.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla Terza Sezione Penale della Corte di Appello;

-depositoattipenali4.ca.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Appello;

-depositoattipenali5.ca.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dalla Corte di Assise di Appello specificando nell’oggetto “CORTE DI ASSISE DI APPELLO”;

– -depositoattipenali6.procura.roma@giustiziacert.it per il deposito di atti di opposizione alla richiesta di archiviazionead eccezione dei casi in cui la notifica dell’avviso ex art. 408 c.p.p. sia stata effettuata dalla Segreteria SDAS 4” (in quest’ultimo caso, depositoattipenali4.procura.roma@giustiziacert.it);

– depositoattipenali.uffsorv.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dall’Ufficio di Sorveglianza;
– depositoattipenali.tribsorv.roma@giustiziacert.it nel caso in cui il provvedimento impugnato sia stato emesso dal Tribunale di Sorveglianza
Pubblicazione e diffusione a cura del Dipartimento Comunicazione (Cons. Avv. Andrea Pontecorvo)
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