
ODCEC “I RAPPORTI TRA ESECUZIONI IMMOBILIARI E PROCEDURE CONCORSUALI”
23 Maggio 2023I RAPPORTI TRA ESECUZIONI IMMOBILIARI E PROCEDURE CONCORSUALIanche alla luce […]
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ESTRATTO DAL VERBALE AD. 10.11.2022
– Il Presidente riferisce che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma ha recentemente affermato con la sentenza n. 14283/2022 depositata il 2 novembre 2022 (che si distribuisce) che:
1. agli ordini professionali, benché enti pubblici non economici, non si applica in via automatica l’intera disciplina sul pubblico impiego, ma solo i principi generali, e non si può estendere una disposizione di dettaglio quale l’obbligo di rilevazione dei costi del personale, in quanto non sono gravanti sulla finanza pubblica;
2. gli ordini, pur svolgendo funzioni di rilievo pubblicistico, non rientrano nella categoria degli enti pubblici sottoposti per legge al controllo sulla spesa poiché non finanziati con fondi pubblici.
La sentenza afferma il criterio che non è possibile estendere agli Ordini tutti gli obblighi riguardanti la pubblica amministrazione di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, poiché occorre verificare, di volta in volta, quali “principi” si applicano a loro.
Il Consiglio prende atto, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. Dispone la pubblicazione sul sito e sui canali comunicativi social e mediante la missiva di aggiornamento settimanale.
Dipartimento Comunicazione, Cons. Avv. Andrea Pontecorvo
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