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(ANSA) - Ordine avvocati contro gip Roma, svilisce funzione difesa

(ANSA) - Ordine avvocati contro gip Roma, svilisce funzione difesa

Ordine avvocati contro gip Roma, svilisce funzione difesa(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il Consiglio dell'Ordine degliavvocati di Roma protesta contro la "clamorosa iniziativa di unGiudice per le Indagini Preliminari, che in un avviso difissazione d'udienza, relativo ad un procedimento camerale perla richiesta di archiviazione , avvisa l'indagato che puo' fare ameno del difensore d'ufficio, dunque della difesa tecnica di unavvocato".E invia una formale segnalazione al presidente deltribunale della capitale perche' intervenga."Il diritto di difesa e' inviolabile in ogni stato e grado delgiudizio e non puo' certamente essere il Giudice ad interferire,in modo diretto o indiretto, invitando l'indagato a eludere talediritto costituzionalmente riconosciuto - dichiara il Presidentedel Coa Roma, Paolo Nesta - È davvero sconcertante che ilGiudice abbia posto in essere tale condotta in un attogiudiziario notificato all'indagato , che in tal modo puo' essereindotto a pensare che la presenza del difensore sia inutile"."Il Giudice in questo modo svilisce la funzione difensiva, quasiritenendola superflua, come dire all'indagato che e' megliorisparmiare - prosegue Nesta - Un comportamento che l'Ordinedegli Avvocati non puo' tollerare"."Va evidenziato - conclude il Presidente del COA - chel'indagato e l'imputato non hanno la facolta' di rinunciare aldifensore d'ufficio, il quale, pertanto, e' obbligato comunque asvolgere la funzione difensiva, incorrendo in violazioni dilegge e deontologiche in caso di mancato adempimento al dettoobbligo. E ancora : sono assicurati ai non abbienti , conappositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti adogni giurisdizione, come ben sanno gli operatori dellaGiustizia".Ieri era stato l'Organismo congressuale forense a protestare ea chiedere l'intervento del ministro Nordio, del Csm e delpresidente del tribunale. (ANSA).

Proposta per un 'Sistema di certificazione dei modelli organizzativi' elaborata dalla Commissione di diritto penale del COA ROMA

Proposta per un 'Sistema di certificazione dei modelli organizzativi' elaborata dalla Commissione di diritto penale del COA ROMA

Proposta per un 'Sistema di certificazione dei modelli organizzativi' elaborata dalla Commissione di diritto penale del COA ROMAResponsabile Vice Presidente Cons. Avv. Irma ContiUfficio Comunicazione COA Roma, Responsabile Avv. Andrea PontecorvoPROPOSTA DI LEGGEProposta per l?istituzione, presso i Consigli territoriali dell?Ordine degli Avvocati, di una commissione - composta da avvocati esperti in materia di responsabilità penale degli Enti, anche provenienti da Consigli territoriali differenti -, nonché da altre figure professionali con competenze specifiche nella materia, chiamata a rilasciare una relazione tecnica circa l?idoneità dei Modelli di Organizzazione e di Gestione adottati dagli Enti ex D. Lgs. 231/01 (1). La relazione ha validità di due anni e certifica l?idoneità dei Modelli ai sensi dell?art. 6 del D. Lgs. 231/01.Ogni Ordine territoriale potrà provvedere in autonomia, dotandosi di un proprio regolamento, secondo i principi contenuti nella presente proposta, ad istituire la commissione, garantendo terzietà, imparzialità e adeguata preparazione dei componenti.I Consigli degli ordini degli avvocati possono istituire Commissioni presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali nella loro disponibilità. Le Commissioni presso i tribunali sono iscritte al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti attuativi.(1) In riferimento al presente decreto vedi: annotare ultime proposte di riforma legge; annotare commissione di riforma legge; annotare ? se presenti - Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti).CAPO ICapo IDISPOSIZIONI GENERALIArticolo 1DefinizioniArt. 11. Ai fini del presente decreto, si intende per (valutare se effettuare elenco e definizioni)Articolo 2Materia oggetto di esameArt. 21. Il legale rappresentante dell?ente può accedere alla commissione di certificazione per ottenere il rilascio di una relazione tecnica che, secondo le disposizioni del presente decreto, valuti l?idoneità alla disciplina di cui al d.lgs. 231/01, di un Modello di Organizzazione e di Gestione adottato dal richiedente.2. Il presente decreto non preclude l?adozione, da parte del richiedente, di consulenze volontarie.CAPO IICapo IIDEL PROCEDIMENTO DI RELAZIONE TECNICA D?IDONEITA?Articolo 3Disciplina applicabile e forma degli attiArt. 31. Al procedimento di verifica sull?idoneità del Modello di Organizzazione e di Gestione si applica il regolamento della commissione scelta dall?interessato.2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la terzietà dei componenti della commissione, l?eliminazione di ogni causa di incompatibilità degli stessi, la riservatezza del procedimento, nonche' modalita' di nomina del componenti che ne assicurino l'idoneita' al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.3. Gli atti del procedimento in oggetto non sono soggetti a formalita'.Articolo 4Accesso al procedimento di idoneitàArt. 41. La domanda di idoneità relativa ai Modelli di Organizzazione e di Gestione di cui all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso la commissione istituita in seno all?Ordine degli Avvocati liberamente scelto dall?interessato.2. All?istanza deve essere allegato: 1. Visura Camerale del richiedente; 2. il Modello di Organizzazione e di Gestione adottato; 3. Il verbale di adozione del medesimo.Articolo 5Durata del procedimento d?idoneitàArt. 51. Il procedimento di idoneità, che porta al rilascio di una relazione tecnica, ha una durata non superiore a 2 mesi.2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di idoneità.Articolo 6Natura della relazione tecnica di idoneitàArt. 61. La relazione tecnica deve essere redatta in base ai principi ed agli standard, tipizzati dalla Linee Guida di categoria, riferibili a ciascun settore di riferimento e di appartenenza della singola Società per la valutazione di idoneità.2. La valutazione di idoneità del modello deve essere effettuata con riferimento ai principi e gli standard riportati in ciascuna delle Linee Guida, così come approvate dal Ministero della Giustizia e finalizzate alla formazione e redazione dei modelli organizzativi.3. Alla relazione tecnica deve seguire una attività di monitoraggio dell?effettiva attuazione del modello.Articolo 7ProcedimentoArt. 71. All'atto della presentazione della domanda di idoneità, il responsabile della commissione designa n. 3 componenti e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione a cura della commissione medesima. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, il richiedente deve partecipare, a mezzo legale rappresentante o soggetto delegato, se lo reputa, anche con l'assistenza del proprio consulente in materia. Durante il primo incontro il Presidente della Commissione composta dai 3 soggetti designati chiarisce al richiedente la funzione e le modalita' di svolgimento della procedura.2. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la sede della commissione.Articolo 7 bisEffetto dell?attestazione del modello di organizzazione e gestione1.In caso di regolare attestazione di idoneità del modello di organizzazione e gestione è esclusa la responsabilità dell?ente, sempre che il modello concretamente attuato corrisponda al modello valutato in sede di attestazione e non siano sopravvenute significative violazioni delle prescrizioni che abbiano reso manifesta la carenza organizzativa che ha determinato o agevolato la commissione del reato.2.La valutazione può anche riguardare le specifiche procedure in corso per l?impianto dei modelli preventivi dei reati. In tal caso l?attestazione, in attesa di quella finale, ha efficacia provvisoria, escludendo la responsabilità dell?ente solo per il tempo necessario all?impianto dei modelli e nei limiti in cui risulti espressione certa della volontà dell?ente medesimo di prevenire il fatto di reato rilevante.3. Nel caso di modello attestato idoneo non si applicano, a titolo di misura cautelare, le sanzioni interdittive di cui all?articolo 9 comma 2, salvo che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.Articolo 8Dovere di riservatezzaArt. 81. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nella commissione o comunque nell'ambito del procedimento di idoneità, e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle informazioni apprese e acquisite durante il procedimento medesimo.Articolo 9Inutilizzabilita' e segreto professionaleArt. 91. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di idoneità non possono essere utilizzate nell?eventuale giudizio penale a carico dell?Ente richiedente. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e' ammessa prova testimoniale e non puo' essere deferito giuramento decisorio.2. I componenti della commissione non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di idoneità, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Ai componenti delle commissioni si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.Articolo 10SpeseArt. 101. All?atto della richiesta, la parte è tenuta a versare una quota fissa determinata dal regolamento adottato da ciascuna commissione istituita presso gli Ordini territoriali per le spese di funzionamento.2. Le tariffe per la prestazione dell?attività sono fissate con decreto del Ministero della Giustizia ai sensi dell?art.11 seguente.Articolo 11Obblighi dei Componenti della CommissioneArt. 111. Al componenti delle commissioni e ai loro ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con le richieste trattate, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.2. Ai componenti delle commissioni e' fatto, altresi', obbligo di:a) sottoscrivere, per ciascun istruttoria per la quale sono designati, una dichiarazione di imparzialita' secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonche' gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;b) informare immediatamente la commissione e la parte istante delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialita' nello svolgimento della procedura di idoneità;c) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile della commissione.3. In caso di conflitto d?interesse, anche su istanza di parte, il responsabile della commissione provvede alla eventuale sostituzione di uno o più componenti. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando il conflitto d?interesse riguarda il responsabile della commissione.4. I componenti della commissione esercitano funzioni private sotto il controllo della pubblica autorità.CAPO IIICapo IIICOMMISSIONI DI IDONEITA?Articolo 12Commissioni e registro.Art. 121. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle commissioni iscritte, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione di procedimenti d?idoneità che richiedono specifiche competenze anche in materia tecnica, nonche' la determinazione delle indennita' spettanti alle commissioni sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della Giustizia, di concerto, con il Ministro dello sviluppo economico.2. La commissione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della Giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dalla Commissione, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennita'. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneita' del regolamento.3. La vigilanza sul registro e' esercitata dal Ministero della Giustizia.4. Gli avvocati e gli esperti iscritti ammessi a far parte delle commissioni devono essere adeguatamente formati in materia e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a cio' finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.5. Presso il Ministero della Giustizia e' istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per le commissioni. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione, la cancellazione degli iscritti e le incompatibilità, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei componenti delle commissioni. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di formazione di cui al presente comma costituisce per il componete della commissione il requisito di qualificazione professionale.6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della Giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.Articolo 13Composizione delle CommissioniLe commissioni sono composte da esperti in materia di responsabilità da reato degli enti.L?organismo può essere monocratico o collegiale.L?organismo collegiale è presieduto da un avvocato esperto nelle materie penalistiche.I membri delle commissioni sono scelti nelle liste di esperti redatte dal Ministero della Giustizia, tra appartenenti agli ordini degli avvocati e agli ordini professionali con competenze utili ai fini della corretta formazione dei modelli di organizzazione e gestione.Nello svolgimento delle attività di monitoraggio sul modello, la commissione può assumere le funzioni di organismo di vigilanzaArticolo 14Abuso nella attestazione di idoneità1.Il soggetto incaricato di attestare l?idoneità del modello ai sensi dell?articolo 7 bis, che con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alle sue funzioni, dichiarando falsamente esistenti i presupposti per la valutazione di idoneità del modello preventivo dei reati da cui dipende la responsabilità dell?ente, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto o arreca ad latri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.2.Fuori dai casi previsti dal comma 1, il soggetto incaricato di attestare l?idoneità del modello, che, con attestazione non conforme al vero, dichiara consapevolmente o con colpa grave che sussistono i presupposti dell?idoneità del modello, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 Euro. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione fino a due anni dall?attività di attestazione e, nei casi più gravi, dell?interdizione definitiva. L?autorità competente ad applicare le sanzioni è il Ministero della giustizia.3. Ai fini di cui al comma 2, l?autorità giudiziaria comunica al Ministero della giustizia le violazioni accertate che non costituiscono reato.Articolo 15Risorse, regime tributario e agevolazioni fiscali?Ipotesi:Sgravi sui contributi da versare per i lavoratori per 5 anni, come quelli previsti nel campo del diritto del lavoro, ad esempio collegati alla regolarità contributiva.Mutuo a tasso agevolato per il costo del Modello e dell?OdV nei primi 5 anniRiduzioni sulle imposte: ad esempio, l?imprenditore paga le tasse solo su una percentuale del reddito che produce (l?agevolazione consiste fondamentalmente in un abbattimento dell?imponibile), come nell?articolo 5 del dl 34/2019 (rientro dei cervelli ? Decreto crescita).CAPO IVCapo IVDISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVAArticolo 16Credito d'imposta?CAPO VCapo VABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIEArticolo 17Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismoArt. 181. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:«5-ter) commissione d?idoneità, ai sensi dell'art. ?».2. All'articolo 6 del decreto legislativo 2001, n. 231 è aggiunto il comma 3-bis, con il seguente testo:«I modelli di organizzazione e di gestione certificati dalle Commissioni istituite ai sensi del D.Lgs?. si presumono idonei ai fini di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo».3. All'articolo 7 del decreto legislativo 2001, n. 231 è aggiunto il comma 3-bis, con il seguente testo:«I modelli di organizzazione e di gestione certificati dalle Commissioni istituite ai sensi del D.Lgs?. si presumono idonei ai fini di cui al comma che precede».Articolo 18Abrogazioni?da valutare?Proposta aggiuntiva:Presso il Ministero della Giustizia è istituita una Commissione, composta da esperti della materia, che acquisisce informazioni presso gli Uffici di Procura e di Tribunale circa il numero di procedimenti avviati ex D.Lgs. 213/2001 e il numero di archiviazioni e di provvedimenti di assoluzione motivati sulla scorta dell?idoneità del Modello di Organizzazione e Gestione, anche allo scopo di formulare ulteriori proposte di modifica del D.Lgs. 231/2001.

BASKET FORENSE A PALERMO LA SQUADRA DEL COA ROMA CRESCE

BASKET FORENSE A PALERMO LA SQUADRA DEL COA ROMA CRESCE

7° EDIZIONE TORNEO DI PALLACANESTRO "INSIEME PER NON DIMENTICARE". PALERMO 8-11.06.2023La rappresentativa del COA Roma ha potuto partecipare alla settima edizione del Torneo di pallacanestro forense ?Insiemeper non dimenticare? intitolato alla memoria del magistrato Ciampi e dell?Avv. Appiani, entrambi uccisi a colpi di pistola il 9 aprile 2015 nel Tribunale di Milano.L?esperienza è stata ancora una volta occasione di incontro e di sensibilizzazione al dialogo tra le due principali figure forensi (avvocati e magistrati appunto), spesso innaturalmente in contrasto tra loro.Il tutto si è svolto nella splendida cornice della città di Palermo dove hanno partecipato le seguenti rappresentative: Palermo; Catania; Trapani; Ius Emilia; Milano; Torino; Pesaro; Alessandria Venezia; Santa Maria Capua Vetere; Cagliari; Perugia; una rappresentativa della Germania e RomaAll'evento commemorativo si è parlato dell'importanza che ha "il terzo tempo" (inteso come il momento che succede all'incontro sportivo) tanto nello sport quanto nella vita di tutti giorni, dove dopo un confronto sportivo, nel rispetto delle regole, ci dovrebbe essere sempre uno scambio ed un momento di aggregazione tra i "duellanti".La pallacanestro, dal canto suo, seppur non rappresenti uno sport "violento", prevede comunque un contatto tra gli atleti nei limiti delle regole, lasciando sul campo, alla fine dell'incontro, l'impeto agonistico che fa spazio alla condivisione e ai saluti nel rispetto dei principi sportivi.All'incontro ha partecipato la famiglia Appiani, estremamente legata a questo evento che ormai sente di far parte della bella famiglia che si è creata tra i partecipanti di questo torneo, in cui Roma ormai è un elemento di rilievo.La nostra delegazione era composta dai seguenti avvocati: Federico Maria Fratello, Luigi Pecorario, Gianluca Di Ascenzo, Ugo Potente, Raffaele Piemontese, Lorenzo Borghese, Stefano Banchetti, Guglielmo Busatto (del foro di Torino); Alessandro Bonavita, Riccardo Di Veroli e dal magistrato Davide Rizzuti.Nel girone con Perugia (arrivata terza alla scorsa edizione) e Germania (arrivata in finale in questa edizione) abbiamo fatto un'ottima figura, giocando punto a punto tutte e due le partite ma patendo lo strapotere fisico della squadra tedesca nel finale e l'ottima qualità della squadra di Perugia che spesso si piazza sul podio.Il girone è stato superato dalla Germania appunto, che poi ha perso la finale con Santa Maria Capua Vetere, giunta alla quinta vittoria su sette edizioni.Sebbene non siano arrivate vittorie, abbiamo lottato contro squadre forti con cui negli anni passati non ci sarebbe stato confronto, a dimostrazione che stiamo facendo un percorso di crescita che sono sicuro porterà nel prossimo futuro ad un ottimo risultato.Ufficio Comunicazione, Responsabile Andrea Pontecorvo

Calcio forense mondiale a Saint Tropez

Calcio forense mondiale a Saint Tropez

Avvocati romani trionfano nel calcio forense mondialeAlla competizione internazionale Nation Cup 2023, organizzata dalla CSO Corporation (che gestisce il logo Mundiavocat) hanno partecipato 4 squadre in rappresentanza dell?ordine degli Avvocati di Roma: tre hanno partecipato alla competizione Legend (over 40) e una alla competizione Superlegend (Over 50).La squadra Ordine Avvocati Roma Legend Procura è stata allenata e capitanata dal collega Luca Montanari (circa 20 colleghi). La squadra Ordine Avvocati Roma Legend Lex United è stata guidata dall?Avv. Ulderico Capocasale (Vice allenatore Giandomenico Catalano) e capitanata dall?Avv. Claudio Marcone (circa 20 colleghi). Le altre due squadre Ordine degli Avvocati di Roma (che hanno partecipato al torneo Legend e Superlegend) sono state allenate dall?Avv. Andrea Celletti e capitanate dall?Avv. Alessandro Bianchini (48 colleghi). Le spedizioni hanno portato a Saint Tropez complessivamente circa 90 persone tra avvocati giocatori (circa l?80%), giocatori esterni non avvocati (massimo 3 per squadra) e familiari/accompagnatori.La manifestazione ha visto la partecipazione di 87 rappresentative provenienti da tutti il mondo. Oltre a quelle europee (Polonia, Belgio, Romania, Francia, Ungheria, Svizzera, Turchia), è stata folta la rappresentanza sia delle squadre sud-americane (Panama, Messico, Argentina, Brasile, Uruguay) che di quelle asiatiche (Cina, Indonesia, India, Iran, Giappone, Bangladesh).Nel torneo Legend, le squadre OAR Roma Procura e OA Roma Lex United hanno raggiunto i quarti di finale, dove hanno perso rispettivamente per 2-1 e 4-1. La terza, OA Roma Legend, già vincitrice del Mundiavocat 2018 e Eurolawyers 2019, è stata purtroppo eliminata nel girone, sicuramente il più difficile. La squadra Ordine Avvocati Roma Superlegend, invece, messa insieme alla fine di Maggio grazie alla disponibilità di un nucleo base (alcuni giocatori del legend), di alcuni amici e colleghi di vecchia data, ha meritatamente vinto il torneo della Sua categoria. Nella lista della squadra vi era anche l?allenatore della rappresentativa OAR Roma Lex United (Ulderico Capocasale).La squadra Superlegend ha vinto il girone eliminatorio grazie soprattutto al successo contro i brasiliani del OAB MINAS GERAIS (1-0), in una partita molto sofferta e combattuta decisa con un rigore segnato dall?esterno storico Enrico Vari. Il pareggio contro gli Argentini di Moron ha consentito di mantenere la testa della classifica e incontrare in semifinale gli uruguaiani dell?Universitario, i quali si sono dimostrati molto competitivi. I colleghi Uruguaiani sono passati in vantaggio al primo tempo e sono stati raggiunti nel secondo tempo da una bella punizione sempre di Enrico Vari: la partita è poi stata vinta ai rigori. Nella finale, giocata contro gli argentini LOGIA SUPER LEGEND nello stadio di Saint Tropez, la squadra OA Roma Superlegend è passata in vantaggio con merito a metà del primo tempo su rigore. Nel secondo tempo, i colleghi della Logia hanno pressato a tutto campo, colpendo una traversa e sbagliando un paio di clamorose occasioni. La partita è stata chiusa allo scadere da un gol in contropiede dell?Avv. Luigi Azzariti, sul quale l?arbitro ha fischiato la fine delle ostilità.Gli abbracci e i complimenti alla nostra squadra a fine partita hanno dimostrato ancora una volta il valore di questa competizione, grazie alla quale si ha la possibilità di intessere rapporti di amicizia e colleganza con avvocati di tutti il mondo.Ufficio Comunicazione, Responsabile Andrea Pontecorvo