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PROTOCOLLO DI INTESA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA’…

01 Dicembre 2020

CORTE DI APPELLO DI ROMA

PROTOCOLLO DI INTESA
tra
la CORTE DI APPELLO DI ROMA
ed il CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA’ DI RICHIESTA E RILASCIO DEI TITOLI ESECUTIVI 

Il Presidente della Corte d’Appello di Roma
Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Il Dirigente Amministrativo della Corte d’Appello
PREMESSO CHE
 – è necessario, al fine del contenimento dell’epidemia da COVID-19, regolamentare gli accessi degli Avvocati al Palazzo di Giustizia di Roma nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie opportune per evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;
– il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha manifestato la disponibilità ad adottare un protocollo volto a regolamentare un diverso e innovativo sistema di richiesta delle copie esecutive dei provvedimenti che sfrutti, nel rispetto delle norme, gli indubbi vantaggi connessi al processo telematico;
– Il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, Direzione Generale del personale e della formazione, con nota prot.  n. 168232 del 15/10/2020, rispondendo ad apposito quesito ha riconosciuto l’utilizzabilità dei titoli esecutivi contenenti rilascio di  formula esecutiva in formato telematico e firmata digitalmente da cancelliere;
– l’art. 268 del d.P.R. n. 115/2002, recante “Diritto di copia autentica” al comma 1 bis prevede che  “ il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall’art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012, n. 221”;
Tutto ciò premesso,
STABILISCONO E CONVENGONO
 1) previa verifica del funzionamento della strumentazione tecnica necessaria per la firma digitale delle copie esecutive da parte della Cancelleria,   gli Avvocati che intendono richiedere la formula esecutiva su ogni atto giudiziario dovranno depositare un’ istanza utilizzando l’evento “ atto in corso di causa  – deposito istanza generica – richiesta di rilascio di formula esecutiva” nel corrispondente fascicolo telematico;
2) L’Avvocato dovrà presentare, previamente al rilascio della formula esecutiva, il  versamento esclusivamente  in forma telematica dei diritti di cancelleria, ove dovuti, secondo gli importi attualmente previsti nell’allegato 7 al testo Unico n.115/2002(art.268) per il rilascio di copia  di atti esistenti nell’archivio informatico dell’Ufficio giudiziario, commisurato alle pagine di cui  è composta la versione stampata dell’atto; gli importi attualmente  quelli riportati nella tabella sotto riportata:

3) il Cancelliere designato, verificata la regolarità dell’istanza e la completezza della documentazione di corredo, provvederà a depositare nel fascicolo telematico l’originale del titolo esecutivo richiesto, composto dall’atto e dalla formula esecutiva, apponendovi la propria firma digitale;
4) il titolo esecutivo così rilasciato in modalità digitale e le successive copie di esso, conformi a quella rilasciata digitalmente dal Cancelliere  con le modalità sopra descritte, potranno essere autenticate direttamente dal difensore ai sensi dell’articolo 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legg n° 114/2014, utilizzando la seguente formula:
“ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto Avv___________, nella sua qualità di difensore di________(PI/CF) con sede/residente in __________________, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge n° 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento _______ del Giudice, Dott. _______, emesso in data ____ e spedito in forma esecutiva in data _______ nel procedimento RG n° _______ è conforme all’originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto. Sotto la mia responsabilità, dichiaro che Ia presente é Ia sola copia spedita in forma esecutiva che intendo azionare, ex art. 476 comma 1 cpc.

5) L’Avvocato, munito del titolo esecutivo e delle copie conformi come sopra formati, avrà facoltà di utilizzare gli atti per gli adempimenti di legge quali (ad esempio, per fini di notificazione  ai sensi della Legge 53/1994 o tramite UNEP) nonché per richiedere l’esecuzione del provvedimento, senza dunque alcun intervento ulteriore di Cancelleria;
6) In occasioni di richieste di notificazione o di esecuzione, i funzionari e ufficiali giudiziari addetti all’UNEP, constatata la conformità del titolo esecutivo e delle copie in quanto attestata dall’Avvocato nelle forme anzi descritte, procederanno ad adempiere alle attività di loro pertinenza;
7) L’avvocato, nel richiedere le copie esecutive con la modalità suddetta avrà cura di accertarsi, nel caso in cui dovesse  procedere  ad azioni esecutive al di fuori del territorio di competenza dell’UNEP di Roma , che l’UNEP competente accetti la formula esecutiva digitale; al contrario, non verranno rilasciate ulteriori  copie esecutive del medesimo titolo in forma cartacea;
8) Ai sensi dell’art. 476 c.p.c., permane il divieto di spedire alla stessa parte altro titolo esecutivo, salvo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Roma, 1° dicembre 2020

Il Presidente della
Corte di Appello di Roma
dott. Giuseppe MeliadòIl Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma
avv. Antonino Galletti
Il  Dirigente Amministrativo della Corte di Appello di Roma
dott.ssa Marisa Lia

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