AUTORIZZAZIONE PER LA NOTIFICA IN PROPRIO
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER LA NOTIFICAZIONE IN PROPRIO
La Legge 53 del 1994 dispone e disciplina la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (testo aggiornato alle modifiche di cui al D.L. 90/2014)
- Nota del Ministero della Giustizia del 24 novembre 2005
Per ottenere l’autorizzazione a notificare in proprio tramite registro cronologico è necessario depositare presso l’Ufficio Affari Generali (1° piano) l’istanza allegata al Registro Cronologico numerato in alto ogni mezzo foglio.
Dopo una settimana dalla richiesta è possibile passare presso il suddetto ufficio per ritirare l’autorizzazione e il Registro.
Dalla seconda autorizzazione in poi è necessario presentare il nuovo Registro Cronologico e la copia della prima autorizzazione.
Si ricorda che per le notifiche tramite pec non serve l’autorizzazione da parte dell’Ordine e neanche l’utilizzo del Registro Cronologico.
Modulo istanza di autorizzazione da presentare al Consiglio dell’Ordine
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