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Le raccomandazioni del Cnf sul Curatore speciale…

Le raccomandazioni del Cnf
sul
Curatore speciale del minore

Entrano in vigore oggi, 22 giugno 2022, alcune disposizioni della riforma del processo civile (Legge 206/2021) con espresso riferimento alla figura del Curatore speciale del minore, nominato dal giudice e incaricato di rappresentare e assistere un minore in tutti i procedimenti in cui anche solo astrattamente c’è l’ipotesi di un conflitto di interessi tra e con le parti ovvero con i genitori.
Vista la delicata funzione che l’avvocatura sarà chiamata a svolgere nelle funzioni di curatore,  il Consiglio nazionale forense su proposta della commissione diritto di famiglia coordinata dalla consigliera Daniela Giraudo e con il contributo delle associazioni specialistiche di riferimento, ha elaborato una breve guida con  alcune semplici ma importanti  raccomandazioni, ispirate ai principi generali del codice deontologico forense che informano l’esercizio dell’attività dei professionisti: indipendenza, competenza, correttezza e lealtà. È inoltre previsto a breve un corso di alta formazione sulle funzioni e il ruolo di questa (nuova) figura di riferimento per il Tribunale delle persone e delle Famiglie.

RACCOMANDAZIONI PER GLI AVVOCATI CURATORI SPECIALI DI MINORI

Il Curatore speciale del minore nello svolgimento del proprio incarico dovrà sempre rammentare i
principi generali di cui all’art. 9 CDF, tra i quali riteniamo di sottolineare:

INDIPENDENZA
COMPETENZA
CORRETTEZZA E LEALTA’

Il Curatore speciale del minore deve avere sempre tutela e rispetto della propria indipendenza dal
Giudice e dalle parti, svolgendo il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore nel
rispetto anche dei diritti garantiti allo stesso dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali.
Il Curatore speciale del minore deve curare la propria competenza professionale attraverso
l’acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, adeguata e avere un aggiornamento
costante nelle materie attinenti al diritto della famiglia, delle persone e dei minori.
Il Curatore speciale del minore deve svolgere il proprio incarico con correttezza e lealtà in
collaborazione con tutte le parti e nell’interesse del minore.

I principi generali si sostanziano nelle seguenti raccomandazioni:

1. DEONTOLOGIA
Il Curatore speciale del minore deve comportarsi sempre avendo a mente la ricorrenza dei
principi generali che costituiscono gli imprescindibili canoni deontologici contenuti agli artt.
9, 14 e 15, e 19 del Codice Deontologico Forense.
Il Curatore speciale del minore ha il dovere di evitare incompatibilità nel rispetto dell’art. 24
CDF e ha inoltre l’obbligo di astenersi dall’assumere l’incarico ove abbia assistito in altre
controversie, anche con oggetto diverso, le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Il Curatore speciale del minore nel rispetto dell’art. 18, comma 2, CDF garantisce
l’anonimato del proprio assistito e si astiene dal comunicare con ogni mezzo informazioni
relative al procedimento.

2. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Curatore speciale che assuma le vesti di difensore, ove ricorrano i presupposti pervisti dal
DPR 115/2002, deposita – in nome e per conto del minore – istanza per l’ammissione al
Patrocinio a Spese dello Stato, in applicazione anche del disposto di cui all’art. 27, IV
comma 4, CDF.

3. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
Il Curatore speciale del minore, dopo la nomina, con tempestività assumerà le informazioni
necessarie dalle parti e dai soggetti coinvolti, ascolterà il minore, esaminerà gli atti e i
documenti per procedere alla costituzione in giudizio nel preminente interesse del minore e
nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, partecipando
personalmente alle udienze.

4. RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE
Il Curatore speciale del minore al quale l’Autorità Giudiziaria procedente abbia attribuito
poteri di rappresentanza sostanziale, qualora ciò non sia già avvenuto, deve attivarsi affinché
il Giudice specifichi in concreto tali poteri e gli obiettivi specifici ai quali siano finalizzati.

5. COLLABORAZIONE CON TUTTE LE PARTI DEL PROCESSO
Nell’adempimento del proprio mandato, il Curatore speciale del minore mantiene continui
contatti e rapporti improntati a correttezza e lealtà con il tutore, laddove esistente, con i
servizi sociali, con gli educatori, con i responsabili delle comunità, con il personale
sanitario, con gli affidatari (o l’ente affidatario), con gli insegnanti, nonché con tutti gli altri
soggetti che a vario titolo si occupano del minore. I contatti con genitori, parenti e parti
private dovranno sempre avvenire per il tramite dei rispettivi difensori, in ossequio alle
norme deontologiche.

6. ASCOLTO
a) Il Curatore speciale deve procedere all’ascolto del minore capace di discernimento, con
modi e termini a lui comprensibili, fornendo allo stesso – anche in relazione all’età e al
suo sviluppo psicofisico – le informazioni ritenute più utili a comprendere l’oggetto del
procedimento che lo riguarda. Il Curatore speciale, inoltre, in virtù dell’incarico
ricevuto, deve fornire al minore adeguate informazioni e spiegazioni relative al ruolo
che è chiamato a svolgere e relative alle decisioni assunte che lo riguardano.
b) Il Curatore speciale deve individuare il luogo più idoneo per effettuare i colloqui con il
minore. Inoltre, deve valutare le modalità di ascolto e di comunicazione ritenute più
adeguate all’età e alle condizioni psicofisiche del minore.
c) Il Curatore speciale, infine, deve chiarire al minore che sia capace di discernimento, con
modi e termini a lui comprensibili, che la sua opinione sarà tenuta in debita
considerazione ma non necessariamente accolta.
d) Il Curatore speciale del minore può assistere ad eventuali operazioni peritali riferibili al
minore.