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La risoluzione dei conflitti con la Pubblica…

05 Aprile 2022

05.04.2022 – di Alessia Alesii

Il legislatore manifesta un sempre crescente favor nei confronti degli strumenti alternativi alla giurisdizione, quali – principalmente – la conciliazione, la mediazione, la negoziazione assistita et similia.

Tali istituti possono rivelarsi di utile applicazione anche nelle controversie con la Pubblica Amministrazione in un’ottica di pronta risoluzione delle stesse e celerità nel raggiungimento del risultato.

La P.A. viene chiamata a rispondere della responsabilità derivante dall’azione amministrativa in molteplici campi di esercizio (sanità pubblica, erogazione di servizi pubblici, rifiuti, ambiente, ecc.) nei quali il volume del contenzioso si rivela, spesso, di notevole consistenza.

In tali ambiti e purchè si tratti di diritti “disponibili”, analogamente a quanto è previsto per le controversie di lavoro ex art. 410 c.p.c., gli strumenti alternativi alla giurisdizione possono comportare un’utilità reciproca sia per l’istante che per l’ente chiamato.

Tali risultati appaiono facilmente conseguibili in tutti quei casi nei quali la posizione delle “parti” e le relative responsabilità siano sostanzialmente delineate o delineabili, senza che occorra necessariamente affidarsi ad un’istruttoria lunga e dispendiosa. In tali casi, laddove la responsabilità della P.A. ed una potenziale condanna in termini risarcitori della stessa siano, a seguito di un giudizio prognostico da svolgere sulla base degli atti e dell’istruttoria, altamente probabili, la soluzione conciliativa appare senz’altro percorribile.

Diversa è l’ipotesi nella quale le circostanze di fatto e di diritto e la posizione rivestita dalle parti non siano ben nette e la controversia non appaia di pronta soluzione. In tali casi il ricorso ai rimedi alternativi alla giurisdizione deve essere necessariamente accompagnato da un’istruttoria attenta che conduca al percorso conciliativo con maggiore probabilità di successo, dal momento che l’Ente pubblico dovrà valutare – in modo circostanziato – l’utilità della soluzione stragiudiziale in termini di costi/benefici rispetto ad un’eventuale condanna in sede giurisdizionale, avendo come paradigma di riferimento quello della corretta gestione delle risorse pubbliche e della responsabilità erariale.

La conciliazione dovrà, dunque, sempre essere riconducibile ai canoni di razionalità, logicità, corretta gestione ed imparzialità (Corte dei conti Sez. Lombardia – delib. n. 65/2020).

L’Ente valuterà la convenienza dell’accordo rispetto ai rischi derivanti dalla definizione della lite dinanzi all’Autorità Giudiziaria sulla base di una ponderazione degli elementi di fatto e di diritto che emergono dalla fattispecie nonché dei precedenti giurisprudenziali eventualmente intervenuti su casi analoghi alla fattispecie in esame.

A tale riguardo, poiché le controversie che vedono come parte la P.A. nella materia dei servizi pubblici presentano profili economici e tecnici complessi o, comunque, non sempre di facile soluzione, è necessario che ci si rivolga preventivamente a professionisti esperti che svolgano un’adeguata istruttoria preventiva.

Questo è il caso, ad esempio, del medico legale e/o del medico specialista nella disciplina oggetto della vertenza per quanto riguarda le controversie in materia di responsabilità sanitaria.

Tale pratica agevola l’Amministrazione nella decisione di definire una controversia in sede stragiudiziale consentendole di poter difendere, con validi argomenti, la relativa scelta nell’ambito di un eventuale giudizio di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti dal momento che ogni spesa sostenuta dalla P.A. è sempre in astratto passibile di vaglio da parte del Giudice contabile (e prima ancora da parte degli organi di controllo interno alla P.A.), soprattutto laddove tale spesa sia il risultato della scelta discrezionale di aderire ad una procedura stragiudiziale piuttosto che a quella, di natura vincolata, di eseguire una sentenza di condanna pronunciata a conclusione di un giudizio.

Pertanto, al fine di correttamente osservare i principi di buon andamento ed imparzialità dettati dall’art. 97 della Costituzione e perseguire la legittimità degli atti, l’Amministrazione ben potrà decidere di optare per l’adesione alle procedure stragiudiziali di definizione di una lite (conciliazione, mediazione, negoziazione assistita, ecc.) laddove la relativa scelta sia il frutto di un adeguato approfondimento e di un’attenta istruttoria e sia supportata da un’idonea motivazione che illustri l’iter logico-decisionale che ha portato a deliberare quella scelta e la spesa che ne è derivata.

Alessia Alesii

(Dipartimento Comunicazione COA ROMA, Andrea Pontecorvo)

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