Formazione professionale – Offerta formativa eventi gratuiti accreditati il 5 settembre 2024
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31.03.2022 – Di Paolo Nesta.
L’art. 24 della Costituzione sancisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
L’esercizio del diritto di difesa è attuato tramite l’attività professionale svolta dall’Avvocato, il quale, conseguentemente, svolge una funzione pubblica costituzionalmente riconosciuta.
Quindi il ruolo dell’Avvocato è particolarmente delicato in quanto non deve tutelare soltanto gli interessi dell’assistito nel miglior modo possibile ma anche mantenere una condotta, che tenga nel dovuto conto la sua responsabilità etica e sociale.
Per assicurare l’espletamento di una corretta e qualificata prestazione professionale è indispensabile, però, che l’Avvocato abbia la competenza necessaria e conseguentemente che provveda a curare adeguatamente la sua formazione e l’aggiornamento professionale, specialmente in un epoca, come questa, caratterizzata dal susseguirsi di norme di legge e regolamentari, oltreché da mutamenti giurisprudenziali.
Tale esigenza fu avvertita e tenuta nel giusto conto alcuni anni fa, allorquando il dovere di formazione fu dapprima introdotto nel Codice Deontologico Forense e, quindi, disciplinato dal CNF con un proprio Regolamento adottato nel luglio 2007.
Il dovere di formazione ebbe la sua consacrazione con l’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che, all’art. 11, punto 1, prevede espressamente l’obbligo per l’avvocato di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
Successivamente il Consiglio Nazionale Forense, in attuazione di quanto sancito da una norma di carattere primario nel punto 3 del richiamato art. 11, nella seduta del 16 luglio 2014 approvava il Regolamento n. 6 per la formazione continua, al fine di disciplinare, come previsto nell’art. 1, le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua da parte dell’Avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio nonché la gestione e l’organizzazione delle attività formative.
Tale Regolamento, oltre a disciplinare le attività formative e le metodologie didattiche, specifica il contenuto dell’obbligo formativo, che, peraltro, a seguito della pandemia Covid-19 ha subito modifiche di carattere transitorio. Ma su questo profilo ci soffermeremo successivamente. Va aggiunto, infine, che il nostro Codice Deontologico prevede espressamente all’art. 15 il dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua e a tale dovere si ricollega il dovere di competenza, previsto dall’art. 14, che ovviamente può essere adempiuto se l’Avvocato è preparato ed è in grado di svolgere adeguatamente l’incarico.
Paolo Nesta.
(Dipartimento Comunicazione COA ROMA, Andrea Pontecorvo)
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