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INDICE DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE: L’ITALIA AL…

01 Aprile 2022

Roma, 01.04.2022 – Di Carla Canale.

La causa principale della nostra posizione è la mancata adozione della Direttiva Europea 2019/1937 concernente il whistleblowing, il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale, e del ritardo nella formulazione di una legge per la regolamentazione dell’attività di lobbying, il cui testo è stato di recente approvato, in prima lettura, dalla Camera dei Deputati e che ora attende il vaglio del Senato della Repubblica. La classifica è stilata da Trasparency ogni anno e riguarda la diffusione della corruzione e sulle pratiche e norme messe in atto per contrastarla.

Tra gli strumenti più importanti di anticorruzione vi è il whistleblowing (letteralmente, suonare il fischietto) termine con il quale si intende la segnalazione di illeciti o irregolarità che un individuo, detto segnalante o whistleblower, riscontra in un’azienda o in un ente pubblico.

In Italia la materia è disciplinata dalla legge 179/2017, attualmente in vigore, che obbliga le pubbliche amministrazioni e le aziende private che hanno già adottato un modello 231, a dotarsi di un canale informatico, per consentire a chi viene a conoscenza di condotte illecite nel luogo di lavoro di segnalarle in modo assolutamente riservato.

In questo contesto l’Unione europea – constatando la disomogeneità delle normative nazionali in materia- ha introdotto una apposita Direttiva in materia di Whistleblowing 2019/1937 che persegue l’obiettivo (una volta che tutti i paesi membri l’avranno integralmente recepita) di introdurre uno standard minimo di tutela per i whistleblower nelle aziende e negli enti che hanno più di 50 dipendenti.

Il tema principale della Direttiva è la protezione dei segnalanti. Ecco i punti essenziali:

La protezione non viene garantita solo ai dipendenti che effettuano la segnalazione, ma anche ai clienti, fornitori, candidati, ex dipendenti, giornalisti…;

Le persone coinvolte sono protette dal licenziamento, dal demansionamento e da altre forme di discriminazione;

La protezione si applica solo alle segnalazioni di illeciti relativi al diritto dell’UE, come frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati in materia di appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e stradale, protezione dell’ambiente, salute pubblica e tutela dei consumatori e dei dati;

Il segnalante può scegliere se riportare un sospetto all’interno dell’azienda o direttamente all’autorità di vigilanza competente. Se non accade nulla in risposta a tale segnalazione, o se il segnalante ha motivo di ritenere che sia nell’interesse pubblico, può rivolgersi direttamente ai media. I segnalanti sono protetti in entrambi i casi.

Con queste misure protettive l’UE garantisce ai segnalanti che non devono temere ritorsioni e allo stesso tempo incoraggia le persone a segnalare le violazioni all’interno dell’aziende.

La Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione verso l’Italia, che alla data del 17 dicembre 2021 non aveva ancora attuato la Direttiva.

Ci auguriamo che si proceda al più presto per consentire all’Italia di fare un salto di qualità e di classifica nella percezione della corruzione, cosa che garantirebbe anche maggiori investimenti di capitali nel nostro Paese.

Carla Canale.

(Dipartimento Comunicazione COA ROMA, Andrea Pontecorvo)

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