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Faq patrocinio a spese dello stato

FAQ Patrocinio a spese dello Stato

 

 

 

Sportello informativo

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (C.O.A.) - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour.

Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00

Email/pec: patrociniostato@ordineavvocatiroma.org

Tel.: 06.684741 (int. 5)

 

Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Spese di Giustizia (T.U.S.G.) e ss. mm. e ii.

https://www.normattiva.it/

   


1. INFORMAZIONI GENERALI

Qual è il limite di reddito attualmente vigente per l’ammissione?

Chi può essere ammesso patrocinio a spese dello Stato?

Una società può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato?

A quali spese può essere soggetto colui che è ammesso al patrocinio a spese dello Stato?

Come posso trovare un Avvocato abilitato al patrocinio a spese dello Stato?

 

2. REQUISITI

Quali sono i requisiti per l’ammissione?

Come si calcola il reddito?

I redditi esenti sono rilevanti ai fini dell’ammissione?

E in caso di ‘reddito zero’?

Il limite di reddito si innalza in proporzione al numero dei familiari conviventi?

Nelle cause di separazione, si deve considerare anche il reddito del coniuge? E il reddito degli altri familiari (figli, suoceri, ecc.)?

La restrizione in carcere e il soggiorno presso RSA o comunità terapeutiche interrompono il rapporto di convivenza?

L’ISEE può essere preso a riferimento per la compilazione delle autocertificazioni?

 

3. PROCEDIMENTI

Per quali procedimenti per i quali può essere concesso il patrocinio a spese dello Stato?

Può essere concesso il patrocinio a spese dello Stato per le attività stragiudiziali e per le ADR?

Può essere concesso il patrocinio a spese dello Stato per la crisi da sovraindebitamento?

Per quali procedimenti è competente il C.O.A. di Roma?

Perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa dal C.O.A. è in via a sempre ‘in via anticipata e provvisoria’?

Può essere impugnata una decisione del C.O.A.?

L’ammissione è valida per tutti i gradi di giudizio?

 

4. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E INTEGRAZIONI

Come si presentano le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato?

È possibile integrare un’istanza?

 

5. ABILITAZIONE E DEONTOLOGIA

Come può un Avvocato iscriversi all’Elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato?

Come può un Avvocato richiedere un Certificato di iscrizione nell’Elenco dei Difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato?

Come può un Avvocato cancellarsi dall’Elenco?

L’indicazione delle materie è vincolante?

L’avvocato iscritto al Foro di Roma può depositare un’istanza presso un altro Ordini degli Avvocati?

Gli Avvocati appartenenti ad altro Ordine devono abilitarsi per presentare un’istanza al COA di Roma?

Gli Avvocati stabiliti possono iscriversi nell’Elenco?

Quali norme deve osservare l’Avvocato una volta iscritto all’Elenco?

Quando è possibile rifiutare l’incarico?

È possibile  richiedere anticipi o compensi al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato?

 

6. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

 







  


1. INFORMAZIONI GENERALI    

Qual è il limite di reddito attualmente vigente per l’ammissione?

Il limite di redditi attualmente vigente è riportato nella pagina https://www.ordineavvocatiroma.it/patrocinio-a-spese-dello-stato/. Il reddito è aggiornato ogni due anni dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze.

 

Chi può essere ammesso patrocinio a spese dello Stato?

Al beneficio sono ammessi i cittadini italiani e gli stranieri o gli apolidi regolarmente soggiornanti (art. 119 T.U.S.G.).

Possono inoltre essere ammessi:

-i cittadini stranieri che richiedano l’ammissione per un procedimento volto a ottenere il permesso di soggiorno;

-le ditte individuali;

-Le associazioni prive di scopo di lucro, purché non abbiano svolto alcuna attività economica (indipendentemente dal reddito conseguito).

 

Una società  può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato?

Il T.U.S.G., all'art. 119, esclude le società dall'accesso al patrocinio a spese dello Stato. Va tuttavia ricordata la ormai famosa sentenza del 22 dicembre 2010, emessa dalla Seconda Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui il Giudice nazionale può tener conto della situazione economica delle persone giuridiche. Egli può prendere in considerazione la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti e la possibilità, per questi ultimi, di procurarsi le somme necessarie ad agire in giudizio.

Poiché la normativa italiana non prevede che, nel patrocinio a spese dello Stato in ambito civile, il Giudice possa agire su istanza della parte, è necessario seguire la seguente procedura:

-il difensore presenta all’Ordine istanza di ammissione, la quale, tuttavia, verrà rigettata dal C.O.A. ex art. 119 T.U.S.G.;

-a fronte del diniego, il difensore riproporrà l’istanza al Giudice, il quale potrà riammettere la società per decreto ex art. 126. c. 3, T.U.S.G.

 

A quali spese può essere soggetto colui che è ammesso al patrocinio a spese dello Stato?

La parte ammessa rimasta soccombente può essere tenuta a corrispondere personalmente alla controparte le spese legali eventualmente liquidate.

In caso di composizione della lite tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito (art. 134, c. 3, T.U.S.G.; Cass. civ., ord. 10187/2019).

 

Come posso trovare un Avvocato abilitato al patrocinio a spese dello Stato?

Per reperire un Avvocato abilitato al patrocinio, è possibile  a consultare l'elenco (selezionando la materia che occorre e lasciando gli altri spazi vuoti) qui:

https://sfera.sferabit.com/servizi/alboonline/index.php?id=1118&elenco=patrocini

In alternativa, è possibile consultare gli elenchi cartacei (aggiornati annualmente) presso lo Sportello Informativo del Patrocinio a spese dello Stato (Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00).

Per correttezza nei confronti di tutti gli iscritti all'Albo, l’Ordine non fornisce nominativi di difensori.


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2. REQUISITI

 

Quali sono i requisiti per l’ammissione?

I requisiti fondamentali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a pena di inammissibilità, sono:

- la  pretesa che si intende far valere in giudizio deve essere non manifestamente infondata (art. 122 T.U.S.G.)

- il reddito del richiedente deve essere inferiore al limite attualmente vigente (art. 76 T.U.S.G.).

- il richiedente deve essere difeso da un solo Avvocato.

In merito al primo punto, è opportuno precisare che la valutazione della non manifesta infondatezza va compiuta dal Consiglio dell'Ordine «non in astratto, ma in concreto, dovendo il Consiglio valutare a tal fine "le enunciazioni in fatto ed in diritto" di cui l'istante intende avvalersi, e le "prove specifiche" di cui intende chiedere l'ammissione» (Cass. civ., sent. 17037/2018).

Può essere prodotta copia, se già disponibile, del ricorso (anche solo in bozza) o della comparsa di costituzione.

 

Come si calcola il reddito?

Può essere ammesso chi è titolare di un reddito imponibile (quindi al netto dei soli oneri deducibili ma non al netto delle detrazioni fiscali) inferiore al limite attualmente vigente, con riferimento all’anno precedente la presentazione dell’istanza (Cass., Sez. 6 Civ., sent. 15460/2020; v. anche Cass., sez. 4 Pen., sent. 15694/2020). L’indicazione dei redditi può riferirsi a due anni prima nel caso in cui i dati dell’anno precedente non siano ancora certi o disponibili.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva (redditi soggetti a cedolare secca; redditi soggetti a tassazione separata, come per es. il TFR; redditi in regime forfetario). Vanno pertanto calcolati anche gli assegni di mantenimento, le pensioni e le indennità; i sostegni economici erogati da Enti Locali; le indennità di disoccupazione o mobilità e ogni altra diversa entrata, compresi i proventi da lavoro irregolare.

Se l’istante convive con altri familiari (anche more uxorio), il reddito è costituito dalla somma di quanto percepito nello stesso anno da ogni familiare convivente al momento del deposito dell’istanza (Cass., Sez. 4 Pen., sent. 42016/2019).

Sono esclusi i redditi del familiare convivente in conflitto con l’istante. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti aventi ad oggetto i diritti della personalità (diritto al nome, all’immagine, alla riservatezza, alla reputazione, all’identità personale, all’integrità fisica, all’assistenza sanitaria).

Il limite di reddito attualmente vigente è indicato qui: https://www.ordineavvocatiroma.it/patrocinio-a-spese-dello-stato/

Nel solo caso di procedimento penale, il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

 

I redditi esenti sono rilevanti ai fini dell’ammissione?

Ai fini della determinazione del reddito, si tiene conto anche dei redditi non soggetti a IRPEF e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte, a imposta sostitutiva (art. 76, c. 3, T.U.S.G.) o a tassazione separata (come il TFR), nonché  tutte le prestazioni sociali erogate da INPS, INAIL, Enti Locali, ecc. anche se non sottoposte a IRPEF:

. In particolare, devono essere considerati anche:

- gli assegni di mantenimento per i figli;

- l’ Assegno Unico e Universale per i figli erogato da INPS;

- le pensioni (di vecchiaia, invalidità ecc.);

- il Reddito di Cittadinanza e l’Assegno di Inclusione;

- le indennità di disoccupazione o di mobilità e la Cassa Integrazione;

- le rendite erogate da INAIL;

- la diaria per migranti (cd. pocket money).

Per giurisprudenza ormai consolidata, non si tiene conto dell’indennità di accompagnamento.

 

E in caso di ‘reddito zero’?

Un reddito annuo inesistente, irrisorio o negativo è ritenuto inverosimile. In caso di assenza di redditi, l’istante è tenuto ad allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale illustri come abbia potuto sopperire alle più elementari esigenze di vita, anche in relazione alle dimensioni del nucleo familiare. In particolare, l’istante è tenuto a specificare, con riferimento all’anno precedente:

a) le modalità con cui il proprio nucleo familiare ha sostenuto spese quotidiane e utenze;

b) il titolo in base al quale il proprio nucleo familiare ha utilizzato l’abitazione (proprietà, affitto, comodato, ecc.);

c) la disponibilità di veicoli.

 

Il limite di reddito si innalza in proporzione al numero dei familiari conviventi?

L’elevazione di € 1.032,91 per ogni familiare convivente è disposizione particolare per il solo processo penale (art. 92 T.U.S.G.; C. Cost., sent. 237/2015).

 

Nelle cause di separazione, si deve considerare anche il reddito del coniuge? E il reddito degli altri familiari (figli, suoceri, ecc.)?

Il reddito del coniuge non è rilevante nel calcolo per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, neanche in caso di separazione consensuale (Cass., sent. 20545/2020). Poiché, tuttavia,  le cause di separazione non hanno per oggetto diritti della personalità, devono essere considerati i redditi di tutti gli altri familiari conviventi (per es.: figli, suoceri, ecc.; Cass., 30068/2017).

 

La restrizione in carcere e il soggiorno presso RSA o comunità terapeutiche interrompono il rapporto di convivenza?

No, né il soggiorno presso Residenze Sanitarie Assistenziali o comunità terapeutiche, né la restrizione in carcere interrompono il rapporto di convivenza; pertanto, anche chi è ristretto in carcere o soggiorna presso comunità Assistita deve dichiarare generalità e redditi 2020 di tutti i familiari residenti presso la propria abitazione al momento della presentazione dell’istanza (Cass., sent. 109/2006).

 

L’ISEE può essere preso a riferimento per la compilazione delle autocertificazioni?

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione dei redditi per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non devono mai essere disposte sulla base dell'attestazione ISEE, essendo quest’ultima fondata su elementi reddituali difformi da quelli richiesti dal T.U.S.G.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, all’art. 1, lett. d), dispone che l’ISEE, pur permettendo l’accesso a pressoché tutte le prestazioni sociali, esclude espressamente quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

I diversi indicatori riportati nell’Attestazione (ISEE, ISR, ISE) sono il risultato ponderato di una serie di variabili matematiche e non matematiche (la quantità di persone all’interno del nucleo familiare, l’eventuale presenza di persone disabili / invalide, ecc.) che non trovano applicazione nel calcolo per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Fare riferimento ai dati ISEE (tanto degli indicatori, quanto della somma dei redditi) potrebbe facilmente (se non addirittura inevitabilmente) indurre il richiedente l’ammissione a sottoscrivere una dichiarazione elusiva o comunque errata, facendolo incorrere, oltre che nella revoca del beneficio statale, anche nelle sanzioni previste (in ambito civile) dall’art. 125 del DPR n. 115/2002. (Cass., sent. 46159/ 2021).


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3. PROCEDIMENTI

 

Per quali procedimento può essere  concesso il patrocinio a spese dello Stato?

Il beneficio può essere concesso nel processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario e negli affari di volontaria giurisdizione.

In ambito civile, il patrocinio a spese dello Stato copre ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale.

 

Può essere concesso il patrocinio a spese dello Stato per le attività stragiudiziali e per le ADR?

Il patrocinio a spese dello Stato è previsto nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita (cd. patrocinio stragiudiziale), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) la procedura sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e rientri nei casi previsti o dagli artt. 5, c. 1, e 5-quater del D. Lgs. 28/2010 (in mediazione) o dall’art. 3 del D. L. 132/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 162/2014 (in negoziazione assistita);

2) venga raggiunto l’accordo tra le parti (in caso contrario, se le parti poi adiranno il giudice con domanda giudiziale, il Difensore potrà chiedere in quella sede il compenso anche per la fase stragiudiziale).

Per informazioni sulla liquidazione del compenso dell’Avvocato per l’attività svolta in mediazione o in negoziazione assistita, è disponibile il vademecum disposto dal COA di Roma.

Il patrocinio a spese dello Stato non copre gli strumenti di tutela amministrativa alternativi ai ricorsi giurisdizionali (ricorso gerarchico, ricorso in opposizione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: ) e le attività stragiudiziali (consulenze, arbitrati, transazioni, ecc.).

 

Può essere concesso il patrocinio a spese dello Stato per la crisi da sovraindebitamento?

La legislazione vigente e la giurisprudenza formatasi in materia di applicazione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure alternative alla giurisdizione conducono, allo stato, a non ritenere possibile applicare il patrocinio a spese dello Stato nella procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, introdotta dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3 (CNF, parere n. 23 del 19 marzo 2021)

 

Per quali procedimenti è competente il C.O.A. di Roma?

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma è competente per le ammissioni al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi avanti le Sezioni Civili del Tribunale Ordinario di Roma, della Corte di Appello di Roma, del Tribunale per i Minorenni di Roma e dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, nonché nei giudizi avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e il Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici del Lazio, Umbria e Toscana.

Per ricorsi e controricorsi avanti la Corte suprema di Cassazione e la Corte dei Conti, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma è competente solo se il Magistrato che ha emesso il provvedimento da impugnare ha sede in Roma; altrimenti, è competente l’Ordine nel cui circondario risiede il Magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 124, c. 2, T.U.S.G.).

Per i procedimenti avanti le Sezioni Penali, le Commissioni Tributarie, il TAR, il Consiglio di Stato e la CEDU, le richieste di ammissione devono essere inoltrate direttamente all’Autorità giudiziaria.

 

Perché l’ammissione concessa dal C.O.A. è sempre ‘in via anticipata e provvisoria’?

Le decisioni del COA in materia di patrocinio a spese dello Stato non sono mai definitive. Infatti, le deliberazioni dell’Ordine devono poi essere sottoposte alla valutazione del Magistrato competente per il giudizio, il quale può sia revocare l’ammissione concessa (art. 136 T.U.S.G.), sia riesaminare ed ammettere un’istanza rigettata dal COA (art. 126 T.U.S.G.).

Il Magistrato revoca:

a)per insussistenza dei presupposti (reddito e non manifesta infondatezza della pretesa);

b)se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Se non diversamente specificato, la decisione del Magistrato decorre dalla data di presentazione della istanza al C.O.A. (Cass., sent. 20710/2017; Ord., 15699/2020).

 

Può essere impugnata una decisione del C.O.A.?

Se il C.O.A. dichiara inammissibile un’istanza, questa può essere proposta al Magistrato competente per il giudizio, che decide per decreto (art. 126 T.U.S.G.).

 

L’ammissione è valida per tutti i gradi di giudizio?

Stando all’art. 75 T.U.S.G., l’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le procedure comunque connesse, purché la parte ammessa non rimanga soccombente (art. 120 T.U.S.G.). Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha di recente interpretato in senso restrittivo l’art. 75 T.U.S.G., escludendo che (in ambito non penale) possa considerarsi valida anche il secondo grado un’ammissione concessa per il primo grado (Cons. Stato, Decreto N. 03565/2025 Reg.Prov.Coll.). Si consiglia vivamente, pertanto, di presentare sempre una nuova istanza sia per i gradi successivi di giudizio, sia per le eventuali procedure che possano discendere da un processo per il quale si è ottenuta l’ammissione. 


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4. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E INTEGRAZIONI

 

Come si presentano le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato?

Dal 1° dicembre 2017 le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato devono essere presentate esclusivamente online da un Avvocato tramite la piattaforma SFERA, raggiungibile dalla pagina:

https://www.ordineavvocatiroma.it/patrocinio-a-spese-dello-stato/

Dalla medesima pagina è possibile  scaricare:

- i nuovi modelli (obbligatori),

- una breve scheda relativa alla procedura da seguire per il deposito telematico,

- le linee-guida dell'Ordine in materia di patrocinio a spese dello Stato.

Non sono ammesse modalità di inoltro diverse da quella telematica.

Gli allegati devono essere depositati esclusivamente in formato PDF (max. 10 MB).

 

È possibile integrare un’istanza?

Se un’istanza risulta ‘aperta’ o ‘in riesame’ o ‘in attesa di delibera’, essa può ancora essere integrata, inviando la documentazione aggiuntiva via pec all’indirizzo patrocinistato@ordineavvocatiroma.org.

Una volta chiuse, le istanze non possono più essere integrate. In tal caso, l’l'istanza va ripresentata con tutta la documentazione richiesta. In alternativa, è possibile proporre l'istanza direttamente al Magistrato competente per il giudizio, che potrà riammettere la parte per decreto, ex art. 126, c. 3, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con decorrenza dalla data di presentazione della istanza al C.O.A. (Cass., sent. 20710/2017; Ord., 15699/2020).


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5. ABILITAZIONE E DEONTOLOGIA

 

Come può un Avvocato iscriversi all’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato ?

Gli Avvocati del Foro di Roma possono richiedere in qualsiasi momento l’iscrizione all’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, purché:

-siano iscritti all'Albo degli avvocati da almeno due anni (anche non continuativi);

-siano in regola con l’assolvimento degli obblighi formativi;

-non abbiano subito sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la domanda.

Per formalizzare la richiesta è sufficiente compilare la “ Domanda di iscrizione nelle liste per il patrocinio a spese dello Stato ”, (disponibile nella sezione ‘Modulistica’ del sito istituzionale dell’Ordine), indicando i tre settori nei quali svolge prevalentemente l’attività professionale. Il modulo andrà inviato via pec a  affarigenerali@ordineavvocatiroma.org.

Salvo imprevisti, tutte le richieste di iscrizione vengono deliberate nella prima adunanza consiliare del mese successivo alla presentazione della domanda. Una volta iscritto, l’Avvocato rimane nelle liste fin quando non presenti istanza di cancellazione, purché non incorra in provvedimenti disciplinari superiori all’avvertimento e sia in regola con il versamento della quota associativa e  con l’obbligo formativo.

L’ufficio competente alla gestione  delle domande di iscrizione/cancellazione è l’Ufficio Affari Generali.

 

Come può un Avvocato richiedere un Certificato di iscrizione nell’Elenco dei Difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato?

Per ottenere un ‘Certificato di iscrizione all’Elenco dei Difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato’, è’ sufficiente inviare una richiesta via pec a affarigenerali@ordineavvocatiroma.org.

 

Come può un Avvocato cancellarsi dall’Elenco?

Per cancellarsi è sufficiente inviare una richiesta di cancellazione via pec a affarigenerali@ordineavvocatiroma.org.  

L’indicazione delle materie è vincolante?

L’indicazione delle materie non è vincolante e non esclude che il Difensore abilitato possa assumere incarichi anche in settori diversi, purché tali incarichi non vìolino quanto previsto dall’art. 26 del Codice Deontologico Forense.

Ad ogni buon conto, è sempre possibile sostituire le materie indicate in sede di iscrizione, inviando una pec a affarigenerali@ordineavvocatiroma.org.

 

L’avvocato iscritto al Foro di Roma può depositare un’istanza presso un altro Ordini degli Avvocati?

L’abilitazione consente all’Avvocato iscritto all’Elenco dei Difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato’ presso il proprio Ordine di presentare istanze di ammissione sull’intero Territorio Nazionale, fermo restando che le spese di trasferta non sono coperte dal patrocinio a spese dello Stato né possono essere richieste al soggetto ammesso.

 

Gli Avvocati appartenenti ad altro Ordine devono abilitarsi presso il COA di Roma?

Per depositare un’istanza per un procedimento per il quale è competente il COA di Roma, gli Avvocati appartenenti ad altro Ordine non devono abilitarsi presso l’Ordine di Roma, ma devono essere già iscritti all’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato istituito presso il proprio Ordine di appartenenza.

All’istanza di ammissione presentata al COA di Roma per conto del proprio Assistito, l’Avvocato di altro Foro allegherà un’autocertificazione di iscrizione all’Elenco dei Difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato istituito presso il proprio Ordine.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso di Avvocato di altro Foro e per il deposito delle istanze, si rinvia alle istruzioni contenute nelle Linee-Guida del COA di Roma, disponibili qui: https://www.ordineavvocatiroma.it/patrocinio-a-spese-dello-stato/

Si ricorda che le spese di trasferta non sono coperte dal patrocinio a spese dello Stato né possono essere richieste al soggetto ammesso.

 

Gli Avvocati stabiliti possono iscriversi nell’Elenco?

Gli avvocati stabiliti non possono iscriversi nell’Elenco del patrocinio a spese dello Stato. L’ammissione consente infatti al cittadino  di avvalersi di un unico avvocato (il conferimento del mandato a più di un difensore costituisce motivo di inammissibilità dell’istanza di ammissione o di revoca del beneficio, qualora già concesso); gli avvocati stabiliti, dovendo sempre agire d’intesa con un professionista nazionale, non possono dunque essere abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Peraltro, giusto in virtù della circostanza che debba sempre agire d’intesa, l’avvocato stabilito risulta non avere ancora quelle «attitudini ed esperienza professionale specifica» richieste dall’art. 81 T.U.S.G.

Si consideri, infine, che, come requisito per l’iscrizione all’Elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, la normativa vigente presuppone la permanenza da almeno due anni nell’Albo ordinario e non contempla la possibilità che si possa tener conto dei periodi di iscrizione in elenchi speciali.

 

Quali norme deve osservare l’avvocato una volta iscritto nell’Elenco?

Fino a quando non si cancelli o non sia cancellato d’ufficio per motivi disciplinari, l’Avvocato iscritto: 

-ha obbligo, se chiamato, di assicurare il patrocinio a spese dello Stato;

-può rifiutare la nomina o recedere dall’incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi;

-non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi. L’inosservanza di tali norme costituisce illecito disciplinare.

Tutti gli Avvocati, all’atto del conferimento dell’incarico, devono sempre informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, qualora ne ricorrano le condizioni.

 

Quando è possibile rifiutare dell’incarico?

L’Avvocato abilitato può rifiutare l’incarico:

- se non si ritiene competente alla trattazione della specifica materia;

- se contattato telefonicamente o via mail da un potenziale cliente e quest’ultimo non accetti l’invito a recarsi presso lo studio per un colloquio preliminare;

- se rilevi che la pretesa che la parte intende far valere sia infondata; 

- se rilevi che la parte agisca o resista in giudizio con mala fede o colpa grave;

- se impossibilitato ad accertare l’identità della parte;

- se l’azione può determinare un conflitto;

- se sussistono con la parte rapporti economici o di altro genere che possano influire sul rapporto professionale;

- se  l’azione sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.

 

È possibile  richiedere anticipi o compensi al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato?

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’Avvocato che, in violazione dell’art. 85 T.U.S.G., richieda un compenso al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a nulla rilevando in contrario la circostanza che il professionista non fosse a conoscenza dell’ammissione al beneficio stesso così come l’eventuale successiva revoca del beneficio.


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6. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

 

Il Consiglio dell’Ordine non è competente per la liquidazione dei compensi con il patrocinio a spese dello Stato.

L’istanza di liquidazione, resa in conformità degli artt. 82 e 130 T.U.S.G., deve essere presentata al Magistrato competente per il giudizio prima che il grado o la fase di giudizio si concluda, affinché il decreto di pagamento possa essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento (art. 83, c. 3-bis, T.U.S.G.). Ciò non esclude che l’Avvocato possa richiedere la liquidazione anche successivamente (Ministero della Giustizia, Circolare 10 gennaio 2018): in tal caso, tuttavia, graveranno sull’Avvocato gli eventuali effetti negativi connessi alla ritardata liquidazione.

La parcella è basata sulla somma dei valori medi delle tariffe professionali per ogni fase del giudizio.

Nei procedimenti civili, tale somma deve essere decurtata del 50%; nei procedimenti penali il totale andrà invece decurtato di un terzo. Al totale andranno aggiunte le spese generali e la Cassa Avvocati.

Le istanze di liquidazione devono essere depositate attraverso il portale SIAMM - LSG (lsg.giustizia.it/), per il quale è disponibile il Manuale Utente.

In alcuni uffici giudiziari ove è attivo il PCT, tuttavia, può essere ancora richiesto l’usuale deposito telematico (es.: Tribunale di Roma – Settore Civile).

Si consiglia di richiedere informazioni sulla procedura da utilizzare alla cancelleria dell’Ufficio Giudiziario ove si svolge il procedimento.

 

Per monitorare lo stato della procedura di liquidazione (successivamente all’emissione del decreto di liquidazione da parte del Magistrato), è necessario consultare la piattaforma SIAMM - LSG (lsg.giustizia.it/).

 

Per la liquidazione del compenso dell’Avvocato per attività svolta in mediazione o in negoziazione assistita, è disponibile il vademecum disposto dal C.O.A. di Roma.


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