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Estratto dal verbale dell'Adunanza del 12 dicembre…

18 Dicembre 2018

ESTRATTO DAL VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 12 DICEMBRE 2018
(omissis)
 
– Il Consigliere Segretario Di Tosto, facendo seguito alle precedenti comunicazioni e alla presentazione del disegno di legge regionale in tema di equo compenso, rappresenta al Consiglio come da qualche tempo stessero assurgendo all’attenzione generale alcune convenzioni e/o in ogni caso accordi per lo svolgimento di attività di consulenza e di rappresentanza in giudizio in favore di imprese bancarie, assicurative ed Enti pubblici, che:
-contengono clausole vessatorie,
-prevedono una remunerazione per gli Avvocati notevolmente inferiore a quella prevista dal DM 55/14, come integrato dal DM 37/18,
-impongono agli Avvocati, pena la esclusione dall’elenco di fiduciari, la prestazione di alcune attività gratuite e/o con compenso forfettario irrisorio (pareri, assistenza alle attività transattive, data entry sul gestionale, reportistica, ed altro).
I colleghi che svolgono attività professionale in favore dei grandi gruppi economici subiscono gravi umiliazioni e mortificazioni.
Il Consigliere Segretario Di Tosto propone al Consiglio di prendere posizione nei confronti di quegli enti pubblici, assicurazioni e banche non ancora adeguatisi alla sopravvenuta normativa di settore.
Tanto premesso, e altresì

  • recepite le analoghe iniziative di altri Consigli dell’Ordine, come ad esempio quello di Bari,
  • richiamato il nuovo art. 13bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247,
  • richiamato in particolare il diritto/dovere a un compenso “equo”, ossia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e conforme ai parametri previsti dalle apposite tabelle ministeriali,
  • richiamate le specifiche ipotesi di vessatorietà previste ai commi 6° e 8° di detta disposizione,
  • richiamati il regime e le peculiarità della conseguente nullità di protezione,
  • richiamate le pronunce della Corte di Giustizia Europea e della Suprema Corte di Cassazione in materia di inderogabilità dei minimi tariffari stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e di necessario rispetto del decoro professionale,
  • chiarito che nessun tipo di accordo, neppure con proposta formulata dal professionista, può giustificare la elusione o la deroga della disciplina in materia di equo compenso,

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Roma invita formalmente Enti e imprese bancarie e assicurative a:

  • rivedere le convenzioni e gli accordi predisposti, apportando, ove necessario, le modifiche necessarie a: 1) garantire agli Avvocati un compenso non inferiore a quello minimo previsto dal D.M. di cui all’art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012; 2) eliminare le clausole vessatorie ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247; 3) riconoscere agli Avvocati il rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dal D.M. di cui all’art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012;
  • trasmettere al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma le convenzioni e i singoli accordi proposti o conclusi con i propri fiduciari legali per tutte le opportune valutazioni, anche sotto il profilo deontologico,
  • richiede a tutti gli Enti Pubblici e alle imprese private ai quali si applica la legge sull’equo compenso, nonché all’ISVAP e all’ABI la trasmissione di tutte le convenzioni.

Tanto ricordato, il Consigliere Segretario Di Tosto, rappresenta al Consiglio la necessità di inviare un formale invito al rispetto della disciplina sull’equo compenso sia oggi rivolto anche a tutti gli avvocati iscritti all’Ordine; al riguardo, rileva che la situazione di soggezione e di debolezza contrattuale nella quale si trovano gli avvocati rispetto a Enti Pubblici e a imprese bancarie e assicurative non li autorizza in ogni caso ad accettare compensi non “equi” e che anzi la violazione dei principi vigenti in materia di equo compenso e di inderogabilità in pejus dei parametri di cui stabiliti da D.M. n. 55 del 2014 arreca grave umiliazione alla categoria tutta.
Il Presidente Gabbani, il Vice Presidente Cassiani, il Consigliere Tesoriere Galletti, i Consiglieri Nicodemi, Graziani, Tamburro, Celletti, Scialla, Agnino, Mazzoni, Canale, Cesali, Rossi e Gentile si associano.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
ritenuto

  • che dopo l’invito rivolto a Enti Pubblici e imprese bancarie e assicurative, sia ora necessario intervenire sul lato degli avvocati che svolgono la propria attività in favore di tali soggetti;
  • che infatti l’accettazione da parte dell’avvocato del pagamento da parte di Enti Pubblici, imprese bancarie e assicurative di un compenso non considerabile “equo” ai sensi di quanto disposto dall’art. 13bis L. 31 dicembre 2012 n. 247, è condotta idonea a ledere la dignità e il decoro professionale e a violare i principi di leale concorrenza tra colleghi

INVITA
tutti gli Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma a mantenere nei propri rapporti professionali con Enti Pubblici, imprese bancarie e di assicurazione, un comportamento ispirato al pieno rispetto dei richiamati principi in tema di diritto a un compenso “equo”, inderogabilità dei minimi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014, di decoro e dignità professionale, di leale concorrenza. A tale scopo, e specularmente all’invito già rivolto ad Enti Pubblici e a imprese bancarie e assicurative,
INVITA
formalmente tutti gli iscritti all’Ordine:

  • a non sottoscrivere convenzioni o accordi, né formulare proposte, nemmeno per singoli incarichi, che prevedano il riconoscimento di un compenso non “equo” ai sensi di quanto disposto dall’art. 13bis della legge professionale n. 247/2012; a non accettare in ogni caso compensi inferiori a quelli minimi previsti dal D.M. di cui all’art. 13 della legge professionale n. 247/2012; ad attenersi, a tale scopo, anche alle modalità di determinazione del valore dell’affare ivi previste;
  • a non sottoscrivere convenzioni o accordi, che prevedano una o più delle clausole vessatorie, e quindi nulle, indicate ai commi 6 e 8 dell’art. 13 bis, della legge professionale n. 247/2012;
  • a non sottoscrivere convenzioni o accordi, né formulare proposte, nemmeno per singoli incarichi, che escludano il rimborso delle spese generali nella misura prevista dal D.M. di cui all’art. 13 della legge professionale n. 247/2012;
  • a non sottoscrivere convenzioni o accordi, né formulare proposte, nemmeno per singoli incarichi, che prevedano lo svolgimento di attività professionale a titolo gratuito ovvero a fronte del riconoscimento di compensi forfettari irrisori.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

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