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DISCRIMINAZIONE E GRAVIDANZA: IL TRIBUNALE DI ROMA…

04 Aprile 2022

04.04.2022 – di Angelica Addessi

Con decreto del 23 marzo 2022, il Tribunale del Lavoro di Roma si è pronunciato sul ricorso proposto, ex art. 38, d.lgs. 198/2006, da due assistenti di volo, che avevano qualificato come discriminazione per motivi di genere la condotta di una compagnia di volo che, nell’ambito di un piano di assunzione, non avrebbe preso in considerazione la loro candidatura, poiché in stato di gravidanza.

Il provvedimento assume particolare interesse, poiché reso nell’ambito del rito sommario, a carattere urgente, a contrasto degli atti discriminatori per motivi di genere, di cui al Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna.

Il Tribunale ha, anzitutto, ribadito il principio secondo il quale la normativa antidiscriminatoria deve ritenersi estesa anche alla fase di selezione e reclutamento del personale, dunque anche ad un momento antecedente alla costituzione del rapporto di lavoro.

Ciò è inequivocabilmente previsto dall’art. 27, d.lgs. 198/2006 ed i relativi principi risultano confermati tanto dalla giurisprudenza della CGUE (sent. 08/11/1990, causa C-177/88, Dekker, sent. 03/02/2000, causa Silke Karin Mahlburg c. Land Mecklenburg-Vorpommern), che da quella di legittimità (Cass., sez. lav., 26/02/2021, n. 5476).

La tutela antidiscriminatoria comprende, quindi, anche la fase di accesso al lavoro, non diversamente dalla successiva fase di svolgimento del rapporto di lavoro, e può essere integrata dalla mancata assunzione, così come dalla mancata ammissione a procedure selettive.

Il Tribunale ha evidenziato il carattere oggettivo della condotta discriminatoria, come emerge dal tenore della disposizione dell’art. 40, d.lgs. n. 198/2006, con la conseguenza che l’indagine giudiziaria è diretta ad accertare la tipologia dell’atto posto in essere e l’effetto che esso produce, restando del tutto fuori dal sindacato lo stato psicologico (dolo, colpa, buona fede, ecc.) dell’autore del comportamento.

Sul piano probatorio, il Giudice del Lavoro ha attribuito rilievo alle circostanze, dedotte dalle ricorrenti, secondo cui anche altre lavoratrici in gravidanza o in periodo di astensione obbligatoria non erano state chiamate per la selezione e nessuna delle lavoratrici selezionate dalla compagnia si trovava in stato di gravidanza.

Ha richiamato, al riguardo, gli artt. 28, d.lgs. 150/2011 e 40, d.lgs. 198/2006, che prevedono una attenuazione del regime della prova in favore del soggetto discriminato, allorquando fornisca “elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, (…) idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso”, con la conseguenza che, in tal caso, “spetta al convenuto l’onere della prova sull’insussistenza della discriminazione”.

Ha ritenuto che la discriminazione risultasse avvalorata anche da dati statistici demografici, avuto riguardo all’incidenza percentuale delle gravidanze nella popolazione femminile in età fertile, comparata alla totale assenza tra le assistenti di volo donne nel frattempo assunte.

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha ordinato la cessazione del comportamento illegittimo, consistente nell’esclusione delle candidate in gravidanza e puerperio dalla procedura di selezione ed assunzione per le assistenti di volo.

Ha accolto la domanda risarcitoria ─ e non quella di assunzione, ritenuta esorbitante rispetto ai poteri del Giudice ─ richiesta dalle lavoratrici, sotto il profilo del danno da perdita di chance, quantificata nell’importo della retribuzione mensile per il periodo di 15 mensilità, tenuto conto del periodo di astensione dal lavoro antecedente il parto ed i sette mesi successivi dalla nascita del figlio, precisando che la somma “esprime anche una valenza dissuasiva, perché elide il vantaggio che la società resistente ha inteso assicurarsi evitando l’assunzione di assistenti di volo in gravidanza, per le quali la presenza sul luogo di lavoro sarebbe stata sospesa per la durata del tempo a cui la condanna viene commisurata.”

Angelica Addessi
(Dipartimento Comunicazione COA ROMA, Andrea Pontecorvo)

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