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CORTE DI APPELLO DI ROMA DETERMINAZIONE DEL…

16 Giugno 2016

ESTRATTO DAL VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 GIUGNO 2016
(omissis)
 
– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. Luciano Panzani, Presidente della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 3 giugno 2016, accompagnatoria della nota del Ministero della Giustizia del 4 aprile 2016 relativa alla determinazione del contributo unificato da percepire per le opposizioni allo stato passivo fallimentare, per le diverse fasi “endoprocessuali” della procedura fallimentare e per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali (norme del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, art.9 co. 1; art. 13 co. 1 e co. 5). Nell’attuale contesto normativo, gli uffici giudiziari dovranno attenersi, nella determinazione del contributo unificato nelle fasi di natura giurisdizionale delle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare, come pure nelle fasi cd. endoprocessuali in cui si articola la procedura fallimentare ai seguenti criteri:
– per la procedura fallimentare, ovvero per “la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura”, dovrà essere versato il contributo fisso di euro 851,00 (art. 13, co. 5 del D.P.R. n. 115 del 2002);
– per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali, come pure per le fasi “endoprocessuali” della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato art. 13 co. 5, dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall’avvocato ai sensi dell’art. 14 D.P.R. n. 115 del 2002 al momento dell’individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata.
La Presidenza della Corte di Appello di Roma invita alla massima diffusione all’Avvocatura del Distretto della nota ministeriale.
 
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