Corte Costituzionale: la sospensione delle procedure esecutive…
Corte costituzionale n. 128/2021: illegittima la seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
Con la risonante sentenza n. 128 del 2021, (dep. il 22.6.2021) il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, c. I, e 24, c. I e II della Carta Costituzionale – dell’art. 13, c. 14, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, nella parte in cui ha previsto la seconda proroga, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, che ha disposto la sospensione provvisoria delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, poiché, come si evince da una lettura complessiva del provvedimento, il bilanciamento di interessi ad essa sotteso è divenuto, anche per il mancato adeguamento delle misure, rimaste invariate dall’inizio della pandemia, sproporzionato e privo di ragionevolezza, avendo il legislatore utilizzato lo strumento della proroga come una misura di extrema ratio e generalizzata, senza aver mai precisato i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, non fornendo ai Giudicanti della fase esecutiva gli strumenti normativi per effettuare un contemperamento in concreto degli interessi in gioco.
Evidenzia, altresì, la Corte che l’intervento del Legislatore si è sviluppato secondo un percorso chiaramente diacronico. E’ noto, infatti, che vi sono, in parallelo a queste misure specifiche per le esecuzioni sull’abitazione principale, altre più generali previsioni normative, che hanno riguardato tutti i giudizi civili, compresi quelli di esecuzione, per i quali vi è stata, non senza disagi, una graduale evoluzione della disciplina, dalla prima fase di rinvio d’ufficio di tutti i procedimenti, civili e penali, con sospensione del decorso dei termini, sino a giungere alla fase della cartolarizzazione delle udienze.
Ci si chiede, in concreto, quale possa essere l’impatto della suddetta pronuncia. In considerazione del dettato dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30, c. III della L. 87/1953, da un punto di vista immediatamente utilitaristico, essendo tale pronuncia giunta in limine alla scadenza temporale del periodo di proroga, l’impatto sulle esecuzioni esistenti appare molto limitato.
Discorso nettamente differente può farsi sull’effetto futuro del giudizio di costituzionalità, che, seppur ribadendo che resta in capo al legislatore la possibilità di adottare all’occorrenza le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, non può prescindere da un effettivo contemperamento dell’esigenza del diritto all’abitazione del debitore esecutato e la tutela giurisdizionale in executivis dei creditori procedenti.
Articolo a firma degli Avv.ti Andrea Mariani, V Segretario della XLII Conferenza dei Giovani Avvocati del COA Roma e Andrea Pontecorvo, Dipartimento Comunicazione COA Roma.
Clicca qui per scaricare la Sentenza n. 128 del 2021 della Corte Costituzionale (9/22 giugno 2021)