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Copertura assicurativa R.C. professionale per coloro che…

02 Novembre 2017

ESTRATTO DAL VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 19 OTTOBRE 2017
(omissis)
 
– Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Mazzoni riferiscono circa la richiesta pervenuta da numerosi Colleghi relativa all’obbligatorietà della copertura assicurativa per le responsabilità civile professionale per coloro che prestano la propria attività in studi associati senza, tuttavia, la qualifica di associati.
In tale posizione professionale è da ritenersi sufficiente al fine del superamento dell’obbligo che la polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile professionale dello studio associato indichi anche la copertura nominativa dei singoli collaboratori che, pur facenti parte dello studio, non rivestono il ruolo di associato.
Al riguardo si ribadisce la posizione di contrasto all’obbligatorietà della polizza infortuni così come deliberato all’adunanza del 12 ottobre 2017 e ribadito in sede di assemblea del 13 ottobre 2017 dell’O.C.F. che ha aderito alla stessa.
(omissis)
Il Consiglio ritiene che qualora l’associazione professionale abbia sottoscritto polizza assicurativa RC professionale e infortuni che copra nominativamente anche i singoli Colleghi facenti parte dello studio e con attività prestata in esclusiva, non sia necessaria, da parte di questi ultimi, la sottoscrizione di autonoma assicurazione, fermo restando che coloro i quali svolgono anche attività in proprio, al di fuori dell’Associazione professionale, sono obbligati a contrarre la polizza assicurativa individuale.
Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e dispone la sua trasmissione a tutti gli iscritti.

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