REGOLAMENTO

 

Art. 1

1.1 Ai fini della selezione dei candidati alla carica di “Segretario della Conferenza dei Giovani Avvocati” è bandito entro il mese di maggio di ciascun anno, un concorso annuale nell’ambito del Distretto della Corte di Appello di Roma.

 

Art. 2

2.1 Sono ammessi a partecipare al concorso tutti coloro che, alla data di pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell’Ordine, siano iscritti nel Registro dei Praticanti Abilitati al Patrocinio, ovvero siano iscritti in un Albo degli Avvocati o nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti ex d.lgs. 96/2001 del Distretto della Corte di Appello di Roma.

2.2 Ai fini della partecipazione al concorso, è richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. L’eventuale conoscenza di ulteriori lingue straniere sarà valutata a discrezione della Commissione.

 

Art. 3

3.1 Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato i 32 anni di età nell’anno solare di riferimento.

3.2. Non possono partecipare al concorso coloro che si trovano in alcuna delle condizioni di incompatibilità per l’esercizio della professione previste dalle vigenti norme sull’ordinamento della professione forense o coloro che siano stati in precedenza proclamati Segretari della Conferenza.

 

Art. 4

4.1 Il concorso annuale si articola in una prova scritta una prova orale ed una prova di eloquenza.

 

Art. 5

5.1 La Commissione esaminatrice, nominata con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, è composta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (o da un suo delegato) che la presiede, dai Segretari in carica, da un membro designato dalla Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) – Sezione di Roma, nonché da ulteriori due membri designati, a rotazione, dalle seguenti Associazioni: Associazione Giovanile Forense, Associazione Nazionale Forense – Sezione di Roma, Avvocati per l’Europa, Camera Civile di Roma, Camera Penale di Roma.

5.2 Qualora la Commissione non raggiunga il numero di almeno dieci componenti, essa sarà integrata con uno o più Segretari del precedente biennio, secondo l’ordine della relativa graduatoria.

5.3 Qualora, anche in tal modo, non si raggiunga il numero necessario per la formazione della Commissione esaminatrice, questa sarà integrata nei modi che saranno stabiliti dai Segretari in carica.

5.4 Per la validità delle deliberazioni della Commissione esaminatrice occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

 

Art. 6

6.1 La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il modulo pubblicato sul sito istituzionale ed indirizzata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, deve essere presentata, a pena di esclusione, secondo le modalità ed entro i termini precisati nel bando di concorso.

6.2 Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà indicare, a pena di esclusione: a. cognome e nome; b. data e luogo di nascita; c. domicilio professionale; d. di essere iscritto nel Registro dei Praticanti Abilitati al Patrocinio, o nell’Albo degli Avvocati o nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti ex d.lgs. 96/2001 di uno degli Ordini rientranti nel Distretto della Corte di Appello di Roma, precisando l’Ordine di provenienza e la data di iscrizione; e. la lingua o le lingue straniere conosciute, nonché l’area del Diritto prescelta ai sensi dell’Art. 8 ; f. di non aver superato i 32 anni di età nell’anno solare di riferimento; g. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per l’esercizio della professione previste dalle vigenti norme sull’ordinamento della professione forense; h. di non essere stato, in precedenza, proclamato Segretario della Conferenza; i. l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o di posta elettronica ordinaria (PEO) presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, ivi comprese le convocazioni per le prove; j. il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità strettamente connesse con l’espletamento del concorso.

6.3  Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ─ e con i medesimi mezzi utilizzati per la presentazione della domanda ─ eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.

6.4  I candidati sono ammessi a partecipare al concorso previa verifica, da parte della Commissione esaminatrice, del rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3, nonché dal presente articolo.

 

Art. 7

7.1 La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema su argomenti di carattere giuridico e culturale di interesse per la professione forense, anche con riferimento alla deontologia ed all’etica professionale, sorteggiato tra tre tracce proposte dalla Commissione, che consenta di valutare la preparazione dei candidati.

7.2 La convocazione per la prova scritta avviene per mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria (PEO) all’indirizzo indicato dal candidato.

Ogni successiva comunicazione è inviata ai candidati con le medesime modalità.

7.3 I candidati dispongono di quattro ore di tempo. È fatto divieto di consultare libri e appunti di qualsiasi genere, esclusi i testi di legge senza commenti, né annotazioni.

7.4 Ciascun candidato consegna l’elaborato senza apporvi la firma o un qualsiasi segno di riconoscimento, chiuso in una busta contenente un’altra busta piccola nella quale il candidato ha avuto cura di inserire un cartoncino con le proprie generalità, previamente sigillata dal Presidente o dal Commissario delegato. Il Presidente o il Commissario delegato appone la propria sigla su ogni foglio fornito al candidato per l’elaborato e, alla consegna, sigilla anche la busta contenente l’elaborato.

7.5 Successivamente all’ultimazione della prova scritta, la Commissione si riunisce, per procedere, all’apertura delle buste grandi, apponendo un numero progressivo su ciascun elaborato e relativa busta piccola. Quindi, stabiliti i criteri di valutazione, procede, anche in più incontri, alla lettura degli elaborati, assegnando, seduta stante, il punteggio. Ogni Commissario dispone di un voto su una scala da 1 a 30. Il punteggio assegnato a ciascun elaborato è quello risultante dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun Commissario.

7.6 Terminata la lettura e l’assegnazione del punteggio, si compila la graduatoria, in base al punteggio riportato da ciascun elaborato.

7.7 Formata la graduatoria degli elaborati, si procede all’apertura delle buste piccole per l’abbinamento degli elaborati ai nominativi dei candidati e si compila la relativa graduatoria dei candidati.

7.8 Sono ammessi a sostenere le prove successive ─ prova orale e prova di eloquenza ─ i primi 24 candidati della graduatoria, che abbiano conseguito un punteggio, non inferiore a 21. In caso di parità, è preferito il candidato più anziano di età.

7.9 Il risultato della prova scritta è comunicato al candidato per mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria (PEO) all’indirizzo indicato dal medesimo. La comunicazione contiene anche, per gli ammessi alle prove successive, la data e l’ora in cui avrà luogo la prova orale.

 

Art. 8

8.1 La prova orale consiste:

  1. a) in una prova di cultura generale giuridica, avente ad oggetto un colloquio su tematiche, sostanziali e processuali, inerenti una o più aree del diritto, quali precisate dal candidato prima dell’inizio della prova (civile, penale, amministrativo, commerciale, lavoro), nonché su temi di deontologia ed etica professionale;
  2. b) in una prova di lingua, consistente in una breve conversazione, su tematiche giuridiche, in una o più lingue straniere, quali indicate dal candidato nella domanda di partecipazione.

Per l’esame della lingua straniera, la Commissione può avvalersi anche del supporto di esperti esterni, fermo restando il diritto di voto in capo ai soli Commissari.

8.2 Al termine della prova, la Commissione assegna, seduta stante, a ciascun candidato, il punteggio, che risulterà dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova di cultura generale giuridica, per la quale ogni Commissario dispone di un voto su una scala da 1 a 30, e nella prova di lingua, per la quale ogni Commissario dispone di un voto su una scala da 1 a 15.

Il punteggio per ciascuna prova ─ di cultura generale giuridica e di lingua ─ è determinato dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun Commissario.

Il punteggio della prova orale è dato dalla somma dei due punteggi.

 

Art. 9

9.1 I candidati che hanno sostenuto la prova orale sono convocati, per mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria (PEO) agli indirizzi indicati dai medesimi e con un preavviso di almeno dieci giorni, dinanzi la Commissione, per la prova di eloquenza.

9.2 Il giorno immediatamente precedente a quello della convocazione, è assegnato, a due o più candidati, un medesimo caso giudiziario, scelto fra quelli proposti dalla Commissione, avuto riguardo, ove possibile, alle aree del diritto precisate da ciascun candidato nella prova orale.

9.3 La prova di eloquenza consiste nella discussione orale del caso assegnato da parte di ciascun candidato, in contraddittorio con gli altri candidati cui è stato assegnato il medesimo caso, assumendo ciascuno la difesa di una parte, secondo l’assegnazione previamente effettuata dalla Commissione.

La durata della discussione orale da parte di ciascun candidato è stabilita dalla Commissione esaminatrice.

9.4 Al termine della prova, la Commissione assegna, seduta stante, il punteggio ai  candidati che hanno discusso il medesimo caso giudiziario.

Ogni Commissario dispone un voto su una scala da 1 a 30.

Il punteggio è determinato dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun Commissario.

 

Art. 10

10.1 La Commissione può, a proprio insindacabile giudizio, disporre che la seconda e la terza prova di esame vengano sostenute da ciascun candidato in stretta successione di tempo, anche nello stesso giorno, fermi restando i termini di cui agli artt. 9.1 e 9.2.

 

Art. 11

11.1. Successivamente all’ultimazione della prova di eloquenza, la Commissione procede alla formazione della graduatoria finale dei candidati sulla base del punteggio complessivo, ricavato dalla somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nelle tre prove.

11.2 I candidati che si sono classificati nei primi cinque posti della graduatoria finale, sono dichiarati vincitori del concorso e vengono nominati “Segretari della Conferenza”.

11.3 In caso di parità, l’ordine di precedenza è determinato con riferimento al punteggio complessivo riportato nella prima e terza prova.

In caso di ulteriore parità, è preferito il candidato che abbia avuto un punteggio più elevato nella prova di lingua.

 

Art. 12

12.1 La proclamazione dei vincitori del concorso viene effettuata dal Presidente del Consiglio dell’Ordine nel corso di una solenne cerimonia.

12.2 I Segretari proclamati rimangono in carica per la durata di due anni e, comunque, fino al giorno della proclamazione dei vincitori del secondo concorso successivo a quello della loro nomina.

12.3 Il Primo Segretario vincitore dell’ultimo concorso, in occasione della cerimonia, pronuncia un discorso su un tema da lui scelto, che rievochi un famoso giurista del passato o un processo celebre.

12.4 Un diploma di benemerenza è conferito a tutti i Segretari della Conferenza in occasione della loro proclamazione. Al Primo Segretario, in ricordo della istituzione della Conferenza del 1967 su iniziativa dell’Avv. Tommaso Bucciarelli e dell’A.I.G.A., viene consegnata dal Presidente della Sezione Romana dell’A.I.G.A. una targa commemorativa.

12.5 Il Presidente del Consiglio dell’Ordine stabilisce l’entità dei premi da attribuire ai vincitori del concorso.

 

 

 

La previsione dell’art. 11 si applicherà a partire dalla proclamazione dei Segretari della XXVI Conferenza.   ”