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C.N.F. Chiarimenti “Decreto Costa”

Decreto interministeriale 20 dicembre 2021 − Rimborso delle spese legali agli imputati assolti (c.d. “Decreto Costa”)

Il Consiglio Nazionale Forense, in occasione della seduta amministrativa del 17 giugno 2022, ha ritenuto opportuno fornire utili chiarimenti con riferimento al Decreto interministeriale 20 dicembre 2021 (c.d. “Decreto Costa”) recante “Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all’articolo 1, c.1015 della l.178/2020 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all’art. 1 c.1020” (breviter “Decreto”).
Il Decreto prevede la possibilità per gli imputati che siano stati assolti con sentenza passata in giudicato con la formula per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato, di richiedere il rimborso delle spese legali sostenute fino a concorrenza dell’importo massimo di €10.500,00.
Il testo normativo, per quanto qui di interesse, prevede altresì che il rimborso possa avvenire solo dietro presentazione di fattura del difensore con espressa indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell’Ordine.
Le tematiche oggetto di interesse riguardano la delimitazione del potere dei Consigli dell’Ordine in merito alla particolarità del parere di congruità che, nel caso di specie, avviene a pagamento avvenuto e su fattura che, appunto deve risultare già evasa.
I punti oggetto di chiarimento riguardano:

  • lo stesso concetto di “parcella vidimata dal C.O.A.”, ovvero se si tratti del rilascio dell’ordinario parere di congruità che l’avvocato richiede all’Ordine di competenza, corredata degli atti comprovanti l’attività svolta al fine di valutare appunto la congruità del compenso richiesto (art. 3, comma 3, lettera h, del Decreto), ovvero di altra modalità procedurale, i cui contorni non vengono però
    normativamente definiti;
  • se è compito del C.O.A. verificare gli altri presupposti di accesso alla domanda di rimborso, ad esempio se la parcella deve precedere il bonifico, anche se in realtà la norma prevede che la richiesta di parere debba avvenire su fattura già pagata, e sulle stesse modalità di pagamento previsti dal DM (esclusivamente bonifico); ci si chiede in particolare se siano da ritenersi corrette altre modalità
    di pagamento purché tracciate;
  • criteri per la emissione del parere di congruità, ovvero se deve farsi riferimento ai parametri forensi di cui al DM 55/2014, e se sia d’obbligo fare riferimento al valore parametrico medio;
  • potere dell’Ordine nel caso vi sia stato accordo sul compenso fra difensore e parte assistita e se questo sia superiore al valore di congruità determinato in base ai parametri forensi;
  • soggetto legittimato a richiedere il parere (difensore che è già stato pagato o parte assistita che richiede il rimborso delle somme oggetto di esborso);
  • cosa accade se la parte assistita abbia corrisposto un compenso superiore al parametro in assenza di accordo: viene chiesto se il cliente perde il diritto al rimborso o se questo possa comunque avvenire nei termini di cui al parere di congruità rilasciato;
  • possibilità per il C.O.A. di chiedere un contributo per la vidimazione della fattura.

    Relativamente ai punti di cui sopra, il Consiglio, alla luce dell’analisi condotta dai Consiglieri Bertollini e Ollà, ha ritenuto di fornire le seguenti indicazioni:
  • non è compito del Consiglio dell’Ordine accertare i requisiti di ammissibilità della domanda, di competenza del solo Ministero;
  • il Consiglio dell’Ordine è tenuto al solo rilascio di parere di congruità con riguardo ad importi che sono già stati corrisposti agli avvocati, e può ritenere congruo anche un importo superiore alla soglia “rimborsabile” di € 10.500,00 fermo restando che il rimborso non potrà superare la soglia indicata;
  • il parere non può sovrapporsi ad eventuali accordi sul compenso, atteso che, nel perimetro normativo del Decreto, ha la sola funzione di valutare la congruità del compenso in relazione alla attività svolta e fermo restando che il rimborso da parte dello Stato non può superare l’importo di € 10.500,00;
  • per il rilascio del parere il Consiglio può richiedere un contributo economico in base ai propri regolamenti interni;
  • il parere deve essere chiesto dal difensore che deve documentare l’attività svolta e accompagnare la richiesta da una relazione illustrativa analogamente a quanto viene richiesto nell’ “opinamento” che precede il pagamento del compenso.

Dipartimento Comunicazione, Cons. Avv. Andrea Pontecorvo