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Attestazione di conformità della copia informatica di…

11 Maggio 2018

ESTRATTO DAL VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 MAGGIO 2018
(omissis)
 
– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Mario Luigi Torsello, Segretario Generale del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, pervenuta in data 12 aprile 2018, con la quale trasmette quanto dallo stesso inviato a tutti i Magistrati amministrativi e ai dirigenti in merito all’attestazione di conformità della copia informatica di documenti analogici relativa all’interpretazione dell’art. 22 co. 2 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) a seguito delle modifiche apportate con il d. lgs. 13 dicembre 2017 n. 217 che si riporta integralmente:
Premesso che:

  • con riferimento alla disciplina del Processo Amministrativo Telematico, l’art. 136, co. 2 ter c.p.a., l’art. 8 co. 2 e 14 co. 5 d.p.c.m. 16 febbraio 2016, n. 40 nonché gli artt. 14 co. 3 e 6 delle Specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al predetto d.p.c.m., prescrivono di procedere all’asseverazione ai sensi dell’art. 22 co. 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82);
  • con il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (pubblicato in G.U. il 12 gennaio 2018) è stato novellato il Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
  • in particolare, sono state apportate modifiche all’art. 22 co. 2 del predetto decreto legislativo, relativamente al potere di attestazione di conformità della copia informatica di documenti analogici;
  • il testo dell’art. 22 co. 2 anteriore alla suddetta modifica era il seguente: “2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico ed asseverata, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71”;
2
  • a seguito delle modifiche apportate, il testo risulta il seguente: “2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida”,
  • risulta pertanto eliminata la previsione secondo cui l’attestazione di conformità viene effettuata “con dichiarazione allegata al documento informatico ed asseverata”;

Premesso, inoltre, che:

  • l’art. 22 co. 2 nella formulazione precedente alle modifiche da ultimo intervenute rinviavano alle regole tecniche di cui all’art. 71 e che tali regole tecniche venivano adottate con d.p.c.m. 13 novembre 2014;
  • l’art. 4 co. 3 delle predette regole tecniche stabilisce che “l’attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all’art. 22, comma 2, del Codice, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
  • l’art. 63 del d. lgs. 217/2017, modificando l’art. 71 del d. lgs. 82/2005, ha previsto che siano adottate, in sostituzione del d.p.c.m. 13 novembre 2014, Linee Guida contenenti le Regole tecniche per l’attuazione del CAD;
  • tuttavia, ai sensi dell’art. 65 co. 10 del d. lgs. 217/2017 “le regole tecniche emanate ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto, restano efficaci fino all’eventuale modifica o abrogazione da parte delle Linee guida di cui al predetto articolo 71, come modificato dal presente decreto”;

Considerato:

  • che sono sorti dubbi circa gli effetti che la modifica dell’art. 22 co. 2 CAD potrebbe avere sulla disciplina del PAT, dubitandosi in particolare dell’effettiva possibilità di procedere all’attestazione in assenza dell’indicazione delle modalità operative;
  • che occorre pertanto, ai fini di chiarire tali dubbi, offrire una interpretazione univoca agli operatori del Processo Amministrativo Telematico,

Premesso tutto ciò
le Rappresentanze in seno al Tavolo Tecnico sul PAT istituito presso il Segretariato generale della Giustizia amministrativa, ritengono che l’eliminazione dall’art. 22 CAD dell’inciso “mediante dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata”, non elimina tout court il potere di asseverazione bensì la sola specificazione che tale attestazione di conformità avvenga unicamente mediante tali modalità.
Pertanto, anche in considerazione delle vigenti regole tecniche di cui al d.p.c.m. 13 novembre 2014 e nelle more dell’emanazione delle nuove Linee Guida ex art. 71 CAD, l’asseverazione nell’ambito del Processo Amministrativo Telematico può essere compiuta in entrambe le modalità previste dal Regolamento di cui al d.p.c.m. 40/2016, ossia con asseverazione sul medesimo file o in distinto documento sottoscritto con firma digitale.”

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