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Conseguimento del titolo di Avvocato specialista

12 Gennaio 2016

ESTRATTO DAL VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 17 DICEMBRE 2015

(omissis)

 

– Il Consigliere Mazzoni riferisce in merito al Regolamento disposto con decreto 12 agosto 2015 n. 144 dal Ministero della Giustizia a norma dell’art. 9 L. 247/12.

Al riguardo, considerato che l’art. 6 di detto decreto dispone che l’interessato al conseguimento del titolo di avvocato specialista deve presentare domanda presso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio Nazionale Forense, è necessario richiedere alle società responsabili del sito e della gestione dei dati di inserire detto elenco tra quelli già presenti nel sito dell’Ordine.

Inoltre al fine di procedere in maniera più sollecita all’invio della documentazione al Consiglio Nazionale Forense è necessario predisporre, con urgenza, un indirizzo di posta certificata dedicata al ricevimento di dette istanze e della relativa documentazione e prevederne l’archiviazione digitale.

All’esito di detta attività gli avvocati richiedenti il titolo di specialista dovranno provvedere all’invio delle domande e della documentazione allegata esclusivamente in via telematica.

Il Consiglio dispone che gli avvocati che richiedono il riconoscimento del titolo di specialista dovranno provvedere all’invio delle domande e della documentazione allegata esclusivamente in via telematica.

 

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