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Decreto del Presidente del Consiglio di Stato…

04 Giugno 2015

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 28 MAGGIO 2015

(omissis)

 

– Il Consigliere Tesoriere Galletti, quale Coordinatore del Progetto consiliare afferente il Diritto Amministrativo, comunica che è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio di Stato (previsto dalla legge c.d. “del fare”) con il quale sono stati fissati i limiti di pagine per gli atti difensivi in materia di appalti.

Ai sensi dell’articolo 40 del decreto legge n. 90 del 2014 è stato previsto che «Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello».

La penalizzazione per il mancato rispetto dei vincoli sul numero di pagine consiste nel possibile mancato esame delle ragioni contenute nelle pagine in eccesso, senza che il mancato esame possa costituire motivo di impugnazione da fare valere nei gradi successivi di giudizio.

Ai sensi del decreto «le dimensioni dell’atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione e dell’opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell’atto di costituzione, delle memorie e di ogni altro atto difensivo non espressamente disciplinato dai numeri seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 30 pagine».

Quando la controversia presenta questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse oppure riguarda interessi sostanziali di particolare rilievo anche economico è possibile derogare alla rigida disciplina.

Così, devono essere valutati, a titolo di esempio, il valore della causa, comunque non inferiore a 50.000.000 euro, determinato secondo i criteri relativi al contributo unificato, il numero e l’ampiezza degli atti e provvedimenti effettivamente impugnati, la dimensione della sentenza impugnata, l’esigenza di riproposizione di motivi dichiarati assorbiti oppure di domande od eccezioni non esaminate, la necessità di dedurre distintamente motivi di natura diversa.

Il Consiglio prende atto ed esprime profonda preoccupazione per il grave vulnus introdotto ai diritti di difesa delle parti in un settore nevralgico per l’economia nazionale come quello costituito dagli appalti.

Il Consiglio confida in una applicazione ragionevole da parte dei magistrati amministrativi che possa almeno ridurre gli evidenti rischi di incostituzionalità che prima facie sembrano insiti nella palese violazione dell’art. 24 della Costituzione.

Il Consiglio dispone che la presente delibera sia resa accessibile sul sito istituzionale e comunicata per mail agli iscritti.

 

 

Per accedere all’allegato cliccare qui.

 

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