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Primo stop al C.N.F. sulla formazione

15 Maggio 2015

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 7 MAGGIO 2015

(omissis)

 

– Il Presidente f.f. Cassiani, anche per conto del Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti, quest’ultimo anche quale coordinatore del Dipartimento Centro Studi assieme al Consigliere Bruni, rappresentano al Consiglio che, all’esito della Camera di Consiglio del 5 maggio scorso, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con l’ordinanza n. 1949/2015 ha accolto l’appello cautelare interposto dall’Ordine avverso l’ordinanza del T.A.R. capitolino di diniego della tutela cautelare nel ricorso per l’annullamento del noto regolamento del CNF sulla formazione continua.

La decisione di accoglimento, sia pure resa ai sensi dell’art. 55 co. 10 C.P.A., conferma il rilievo dei motivi di ricorso (e, quindi, dell’appello) che hanno indotto il Consiglio dell’Ordine di Roma a percorrere la via giurisdizionale, dopo avere tentato (invano) di ottenere dal C.N.F. un intervento in autotutela.

Alla luce di quanto sopra e nell’attesa della fissazione dell’udienza di merito da parte del T.A.R., il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bruni propongono di proseguire con l’attuale sistema dei crediti formativi, rinviando perciò l’applicazione del regolamento del C.N.F.; chiedono altresì che la presente delibera, assieme all’ordinanza, sia comunicata al C.N.F., agli altri Ordini italiani e a tutti gli iscritti, alla luce della rilevanza degli oneri formativi imposti dalla legge di riforma professionale (art. 11 L. 247/2012) e dal nuovo codice deontologico.

Il Consiglio, preso atto con soddisfazione della decisione giurisdizionale d’appello e ringraziato il collegio difensivo composto dagli Avv.ti Angelo Clarizia, Antonello Lirosi, Sara Di Cunzolo e Marco Martinelli, dispone che, nelle more della definizione del giudizio pendente dinanzi al T.A.R. romano, si prosegua ad utilizzare l’attuale sistema della formazione secondo il vigente regolamento consiliare; dispone altresì che la presente delibera, dichiarata immediatamente esecutiva, sia comunicata al Consiglio Nazionale Forense nell’auspicio che, nella sua nuova composizione, provveda ad un intervento in autotutela, agli altri Consigli dell’Ordine italiani e agli iscritti per doverosa conoscenza.

 

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