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Servizio PEC – notificazioni a persona diversa…

20 Gennaio 2015

ESTRATTO DAL VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 15 GENNAIO 2015

(omissis)

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Segreteria Particolare del Procuratore della Repubblica, dott. Giuseppe Pignatone, pervenuta in data 14 gennaio 2015, accompagnatoria del provvedimento n. 2931/14 Prot. Gab Circ. 33 del 22 dicembre 2014, indirizzata all’Ordine di Roma e alla Camera Penale, recante le disposizioni per l’utilizzo del servizio di posta elettronica certificata (P.E.C.) per l’invio di “notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli art. 148 comma 2-bis, 149, 150 e 151 comma 2 cpp. La relata di notificazione è redatta in forma automatica dal sistema informatico in dotazione alla cancelleria”. Di seguito si riporta il testo integrale del provvedimento del Procuratore della Repubblica, Dott. Giuseppe Pignatone: Rilevato che l’art. 16 comma 4 e 9 del decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012) e modificato dall’art. 1 comma 19 della legge 228/2012 ha previsto l’utilizzo esclusivo della Posta Elettronica Certificata per l’invio di “notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli art. 148 comma 2 —bis, 149,150 e 151 comma 2 cpp. La relata di notificazione é redatta in forma automatica dal sistema informatico in dotazione alla cancelleria”;

– Ritenuto che l’applicativo T.I.A.P. – in uso all’ufficio – consente la creazione da parte della segreteria del P.M. del fascicolo anche in forma digitale nonché l’esecuzione degli adempimenti sopra menzionati attraverso l’inoltro di messaggio di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al quale verrà allegato l’atto da notificare (che il personale di segreteria avrà cura di sottoporre a scansione in formato digitale);

– Ritenuto che il personale di segreteria nelle postazioni di lavoro in uso dotate di ‘scanner’ è nelle condizioni di provvedere alla trasmissione della comunicazione attraverso il servizio PEC provvedendo all’inserimento di copia della comunicazione inoltrata all’interno del fascicolo digitale;

– Rilevato che per consentire al personale di segreteria un’idonea formazione é stato predisposto un file contenente una ‘video guida’ della durata di pochi minuti con le istruzioni fondamentali per consentire di eseguire gli adempimenti sopra descritti;

PQM

Dispone che le notifiche e le comunicazioni ai difensori, all’indagato nei soli casi in cui la notificazione o comunicazione possa o debba essere effettuata mediante consegna al difensore e le notificazioni e comunicazioni alle altre parti private che abbiano comunicato un indirizzo P.E.C., vengano eseguite dal personale in servizio mediante l’utilizzo del servizio di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Per l’esecuzione delle notifiche verrà utilizzato l’applicativo T.I.A.P. all’interno del quale è stato disposto il collegamento con i pubblici registri contenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata dei destinatari— che è stato associato al servizio di Posta Elettronica Certificata onerando il personale delle formalità di conservazione della relativa ricevuta attestante la trasmissione dei documenti inseriti nel fascicolo digitale creato all’interno dell’applicativo TIAP;

– la ricevuta di consegna della comunicazione generata dall’applicativo TIAP dovrà essere stampata su supporto cartaceo per essere poi sottoscritta dall’operatore (che ne attesterà in questo modo l’intervenuta consegna);

– la ricevuta dovrà essere inserita all’interno del fascicolo cartaceo, per essere poi allocata (dopo la scansione) all’interno del fascicolo costituito sull’applicativo TIAP;

si autorizza il personale di segreteria a procedere secondo le modalità di notifica previste dagli artt. 148 e s c.p.p esclusivamente qualora non risulti possibile l’esecuzione della notifica attraverso la PEC per motivi connessi al funzionamento della postazione o altresì qualora il messaggio di Posta Elettronica Certificata:

– risulti ritualmente inoltrato dalla segreteria ma non recapitato per cause imputabili al destinatario (ad es. casella di posta elettronica piena ‘mailbox for user is full’);

– non sia stato consegnato per cause non imputabili al destinatario (ad es. server di posta momentaneamente non disponibile, problemi di connessione in rete non disponibile);

– non sia stato consegnato in quanto l’indirizzo è errato o il ‘dominio’ errato (parte dell’indirizzo PEC che segue il simbolo @;

Si rappresenta infine che l’utilizzo del servizio notifiche attraverso l’applicativo T.I.A.P. – P.E.C. non potrà essere utilizzato –allo stato- per comunicazioni e notifiche di atti alla Polizia Giudiziaria.”

Il Consiglio dispone di pubblicare la nota del Procuratore della Repubblica sul sito istituzionale e di trasmettere a tutti gli iscritti detta nota unitamente alla presente delibera, che dichiara immediatamente esecutiva.

 

Per accedere all’allegato cliccare qui.

 

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