Deposito e pubblicazione delle sentenze del Giudice…
15 Dicembre 2014
ESTRATTO DAL VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 4 DICEMBRE 2014
(omissis)
– Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano di avere incontrato in data odierna il Presidente del Tribunale Dott. Bresciano, il Presidente della XII Sezione del Tribunale Dott.ssa Mangano e il Dirigente amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace Dott.ssa Laguardia, per individuare congiuntamente una soluzione delle gravi problematiche relative alla pubblicazione delle sentenze arretrate del Giudice di Pace, già più volte affrontate dal Consiglio, in particolare nelle recenti delibere del 7 ottobre 2014 (all. n. 1), del 6 novembre 2014 (all. n. 2) e del 20 novembre 2014 (all. n. 3). A tali delibere ha fatto anche seguito una missiva spedita dal Presidente Vaglio al Presidente del Tribunale e ad altre cariche interessate della vicenda (all. n. 4), con la quale si ribadiva la illegittimità della pubblicazione delle sentenze del Giudice di Pace con un ritardo di oltre due anni ma con il deposito retrodatato a quello della minuta, con violazione del diritto di difesa poiché al momento dell’inserimento della stessa sentenza nel sistema SIGP –rendendola solo in quel momento ostensibile alle parti- il termine per l’appello era già abbondantemente scaduto.
A seguito dell’incontro del 4 dicembre 2014, la Dirigente dell’Ufficio del Giudice di Pace si è impegnata a predisporre una circolare di chiarimento che stabilisca i seguenti principi:
– per le sentenze emesse a decorrere dal 10 dicembre 2014 varrà come data di pubblicazione quella di inserimento nel sistema SIGP;
– per le sentenze emesse a decorrere dal 10 dicembre 2014 ai sensidell’art. 281 sexies c.p.c. o in materia di O.S.A., il cui dispositivo e motivazione siano lette in udienza, le stesse dovranno intendersi immediatamente pubblicate, con l’obbligo però per il cancelliere di inserirle nel sistema SIGP entro la mattinata successiva;
– per le sentenze in arretrato ancora in fase di pubblicazione la effettiva data di pubblicazione sarà da considerarsi quella di inserimento nel sistema SIGP, anche a seguito dell’apposizione di un ulteriore timbro di depositato da parte del Cancelliere.
Rimarranno escluse da tale previsione le sentenze ancora non inserite nel sistema SIGP ma pronunciate in udienza in materia di O.S.A. o ai sensi dell’art. 281 sexies per le quali la data di pubblicazione continuerà a coincidere con quella dell’udienza benché l’inserimento nel sistema SIGP sia avvenuto con due anni di ritardo. In tale ipotesi l’unica possibilità per la rimessione in termini perl’appello sarà quella di proporre querela di falso laddove si possa provare la mancata effettiva lettura della sentenza durante l’udienza.
Il Consiglio dispone di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale e di trasmetterla a mezzo email a tutti gli iscritti, unitamente al testo dell’emananda circolare dell’Ufficio del Giudice di Pace. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.
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