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Orario di apertura delle Cancellerie, eccellente risultato…

10 Marzo 2014



ESTRATTO DAL VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 6 MARZO 2014

(omissis)

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere
Tesoriere Galletti, anche per conto del Presidente Vaglio, rappresentano al
Consiglio che, in data 20 febbraio 2014, è stata depositata dal Consiglio di
Stato, Sezione Quarta, la sentenza n. 798/2014, nella quale è stato affermato,
in tema di orario di apertura delle Cancellerie del Tribunale, che la
questione giuridica posta all’attenzione della Sezione dalla instaurata
controversia trova, quanto alla sua soluzione, un preciso riferimento normativo
nella puntuale diposizione recata dall’art.162, 1° comma della legge 23 ottobre
1962 n. 1196 (‘ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie
e dei dattilografi’) che così prevede: ‘Le cancellerie e segreterie giudiziarie
sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l’orario
stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e
delle segreterie interessate’.

Stante l’inequivoco tenore letterale della predetta
norma, ai capi degli uffici giudiziari spetta il potere regolamentare di stabilire
l’orario di apertura al pubblico delle cancellerie e segreterie, ma sempre
nell’osservanza del limite della durata dell’orario di apertura di cinque ore
giornaliere, come previsto dal citato art.162.

Quella testé riportata è una norma tassativa che, se da
un lato rimette alla discrezionalità del Dirigente il potere di articolare
l’orario in questione nel senso di poter variamente fissare l’ora di inizio
dell’apertura al pubblico, dall’altro lato vieta di ridurre la durata oraria in
cui le cancellerie e segreterie devono essere aperte al pubblico (non meno di
cinque ore nei giorni feriali).

In altri termini, la previsione legislativa in rassegna
ha un contenuto assolutamente vincolante, tale da non lasciare alcun margine di
discrezionalità in ordine ad una opzione di durata oraria giornaliera di
apertura al pubblico degli uffici giudiziari diversa da quella fissata
direttamente ed inequivocabilmente dal legislatore nazionale a mezzo di un
previsione con una valenza uniforme per tutte le cancellerie e segreterie
giudiziarie presenti sull’intero territorio italiano.

D’altra parte il regime giuridico di rango legislativo
applicabile all’orario di apertura degli uffici in questione si pone in linea
con la regola della riserva di legge prevista in materia dall’art.97 Cost. (‘i
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che
siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione’) e,
com’è noto, il principio di riserva di legge impone da un lato che la
disciplina di una certa materia sia demandata alla fonte legislativa e
dall’altro lato che fonti ‘normative’ diverse non possono intervenire sugli
oggetti riservati alla legge”
.

Il Consigliere Segretario Di Tosto rappresenta, poi, che
in data 4 marzo 2014 è pervenuta all’Ordine la nota dell’Associazione denominata
“Alleanza Forense della Giustizia”, a firma dall’ex Consigliere dell’Ordine ed
attuale Componente del Comitato dei Delegati alla Cassa Forense, Avv. Paolo
Nesta e dell’ex Consigliere dell’Ordine, Avv. Alessandro Graziani, nella quale
si invoca l’adeguamento alla sentenza.

Al riguardo, il Consigliere Segretario Di Tosto e il
Consigliere Tesoriere Galletti ritengono doveroso riportare di seguito, senza
altro commento e per dovere di verità, talune prese di posizione tenute a suo
tempo da Consiglieri ed ex Consiglieri dell’Ordine sulla presente questione
oramai definita nel merito dal Supremo Collegio di Giustizia Amministrativa.

Il Consigliere Conte, all’epoca Presidente, all’adunanza
del 24 novembre 2011, circa la fissazione di un orario ridotto di apertura
delle cancellerie (tre ore e mezzo) rispetto a quello legale, così osservava
che il dialogo, il senso di responsabilità, nonché l’autorevolezza
dell’attuale Consiglio … hanno pagato
e che “vi è, come al
solito, qualcuno che per autoreferenziarsi cita azioni dinanzi all’Autorità
giudiziaria, svolte con tempismo non causale e dall’evidente sapore populistico
ed elettorale
.

Alla medesima adunanza, l’allora Consigliere Segretario
Murra si rallegrava del fatto che oramai tutti sanno che il ricorso, nella
parte in cui conteneva istanza di misure cautelari inaudita altera parte, ha
ottenuto un provvedimento presidenziale di rigetto
.

Alla medesima adunanza, l’allora Consigliere Nesta
esprimeva “il suo compiacimento … Tale epilogo della vicenda è il frutto
della lungimirante condotta posta in essere dal Consiglio
”.

Alla medesima adunanza, l’allora Consigliere Tesoriere
Gianzi lamentava un “tentativo di prendersi un ruolo da protagonisti” e
l’allora Consigliere Rossi si dichiarava delusa e stupita del tentativo di mettere il cappello sul risultato”.

Subito dopo l’adunanza, l’allora Consigliere Graziani
(poi dichiarato illegittimamente eletto a seguito delle sentenze rese del CNF,
della Corte Costituzionale e delle Sezioni unite della Suprema Corte di
Cassazione, nelle quali è stato plurisoccombente) ritenne doveroso spedire una
mail urbi et orbi agli iscritti dove, dopo avere riassunto la
celeberrima storia dei capponi narrata dal Manzoni ne “I Promessi Sposi”,
riteneva che “l’arguta riflessione sui capponi del Manzoni bene si attaglia
alla condotta di quattro Colleghi

n.d.r.: Vaglio, Di Tosto, Cassiani e Cerè – che, pur rivestendo la carica di
consiglieri dell’Ordine forense romano ma troppo sollecitati dalla ormai
prossima competizione elettorale, hanno ritenuto di associarsi nel “capitanare”
una davvero inopportuna iniziativa giudiziaria avverso i recenti provvedimenti
del Presidente del Tribunale di Roma e del suo Dirigente Amministrativo sugli
orari di apertura al pubblico delle cancellerie e degli uffici … Mi chiedo,
tuttavia, se sia mai possibile che, mentre hanno luogo le febbrili trattative
che il Consiglio va conducendo con la Presidenza per conseguire un opportuno
ripensamento sulle famigerate scelte adottate, in seno al massimo consesso
dell’Avvocatura romana operino quattro “mine vaganti” che sovrappongono la
propria sfrenata ambizione elettorale al vero interesse della collettività
forense?

Mi chiedo se davvero sia pensabile che … i quattro
“lotofagi de noantri” possano cospirare improvvide iniziative ad orologeria, attivate
con il solo scopo di accaparrarsi una visibilità elettorale effimera e transeunte
e ciò anche al prezzo di fare saltare i laboriosi tavoli di confronto ai quali
siedono le migliori identità del Consiglio dell’Ordine in carica?

Certo, lo sappiamo tutti: è più facile distruggere che
costruire.

Ma ci vuole davvero sfrontatezza per affermare: “non
potevamo rimanere silenti né accettare supinamente e senza alcuna reazione”.

Ebbene, a questa sciagurata iniziativa preferiamo tutti
l’operoso silenzio con il quale il Consiglio dell’Ordine va conducendo la sua
azione, efficace, ferma e dignitosa.

Fatti, dunque, non sterili provocazioni: ed i fatti,
statene certi, si vedranno presto”.

Più recentemente, all’adunanza del 10 maggio 2012, il
Consigliere Conte riteneva di dovere ricordare “a se stesso quanti proclami
furono emanati dai ricorrenti e dal loro difensore (oggi tutti comodamente
seduti intorno a questo tavolo) quando annunciarono alla comunità forense la
loro vittoria (rivelatasi poi di “Pirro”, alla luce dell’esito del giudizio di
appello)
” e si domandava “se è proprio grazie a questa improvvida
iniziativa giudiziaria che, oggi, i Dirigenti degli Uffici giudiziari non si
facciano forti della dichiarata inapplicabilità della normativa del 1960, che
obbligava l’apertura per 5 ore degli Uffici
”.

All’adunanza del 17 maggio 2012, il Consigliere Stoppani
si dichiarava “contraria al ricorso, pur ritenendo che l’Amministrazione
debba rispettare la legge
” e il Consigliere Condello riteneva di associarsi
a quanto dichiarato dal Consigliere Stoppani”.

Il Consiglio, con l’astensione del Consigliere Stoppani,
prende atto dell’eccellente risultato conseguito a beneficio dell’intera
Avvocatura, complimentandosi con i primi Colleghi ricorrenti che, con coraggio
e rischiando personalmente, hanno sollevato la questione per la prima volta al
TAR (Avvocati Riccardo Bolognesi, Fabrizio Bruni, Antonio Caiafa, Alessandro
Cassiani, Donatella Cerè, Pietro Di Tosto, Antonino Galletti, Carlo Giacchetti,
Mauro Mazzoni, Aldo Minghelli, Roberto Nicodemi, Matteo Santini, Mario Scialla,
Isabella Maria Stoppani, Mauro Vaglio, Stefano Ruggiero, Giampaolo Girardi,
Francesco Notari, Andrea Bonuomo, Eugenio Cipolla, Alessio D’Agosto, Flavia
Grasso, Roberto Maria Meola, Isidoro Sperti, Omar Castagnacci, Valentina
Guzzanti, Pierluigi Guerriero, Vanna Ortenzi, Giorgio Lombardi, Emanuela
Origlia, Francesca D’Alessio), nonchè con il loro difensore e attuale
Consigliere Tesoriere Galletti e con il difensore dell’ultimo giudizio
d’appello Avv. Prof. Angelo Clarizia.

Il Consiglio, dichiara la presente delibera
immediatamente esecutiva per l’assoluto rilievo del tema che riguarda l’intera
Categoria Forense, romana e italiana, e dispone che la medesima sia integralmente
pubblicata sul sito istituzionale.

 

E’ estratto conforme all’originale.

Roma, 7 marzo 2014

 

                                   Il Consigliere
Segretario

                                    (Avv. Pietro
Di Tosto)

 

 

 

 

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