SANTA PASQUA 2024
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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
ESTRATTO DAL VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 4 LUGLIO 2013
(omissis)
– Il Presidente e il Consigliere Minghelli riferiscono che il Progetto Magistratura Onoraria, ha elaborato le seguenti considerazioni sul contenuto del cd. “Decreto del Fare” in materia di smaltimento dell’arretrato delle Corti d’Appello Civili: “Le misure contenute nel recente Decreto ‘del fare’ non hanno alcuna capacità di incidere positivamente sul sistema giustizia e sul vero problema rappresentato dall’arretrato civile e penale”.
Invero si istituisce un magistrato onorario della “quarta età”, privilegiando, anzichè i giovani operatori del diritto, gli infra-settantottenni già dotati di anacronistiche rendite pensionistiche, ossia, paradossalmente, coloro che, abbandonando anzitempo la funzione giudiziaria, hanno aggravato la formazione dell’arretrato.
Quanto sopra, risulta oltremodo inconferente con le priorità individuate dall’ANM e dall’OUA, nonchè di quelle forze politiche che, prima di dare vita all’attuale Governo, hanno dichiarato di sostenere la riforma di una magistratura onoraria che uniformi l’inquadramento giuridico ed economico delle figure già esistenti.
Appare, inoltre, palesemente incostituzionale la previsione di differenziare i requisiti anagrafici di accesso alla istituenda magistratura onoraria di Appello, a secondo che i candidati siano magistrati (fino a 70 anni) o avvocati (fino a 60 anni); parimenti irragionevole e iniqua è l’esclusione dei magistrati onorari tra coloro che hanno titolo per l’accesso a tali nuovi incarichi, nonostante siano coloro che più rapidamente potrebbero mettere mano all’arretrato giudiziario.
Il Decreto, nel prefigurare l’istituzione della figura dello stagista, infligge inoltre una ingiustificata umiliazione ai magistrati onorari in servizio, ai quali, rispetto alle istituende figure di supporto, pur avendo esercitato la giurisdizione per anni, sorreggendo il peso del farraginoso sistema giurisdizionale, non è riconosciuto alcuno dei benefici previsti per i predetti tirocinanti al termine dei 18 mesi di stage, ovvero la preferenza nell’accesso ai concorsi pubblici e la preferenza assoluta nei concorsi di accesso alla magistratura onoraria di Tribunale.
Nel reintrodurre una mediazione che impone ai cittadini, specialmente i meno agiati, l’obbligato rallentamento dell’accesso alla giustizia civile, il Decreto realizza un irriguardoso colpo basso sia all’Avvocatura, che l’aveva orgogliosamente combattuta, in quanto strumento incongruente con lo smaltimento dell’arretrato e la tempestiva tutela dei diritti, sia a quella Corte Costituzionale che l’aveva cassata per eccesso di delega, senza tuttavia escludere, nel merito, anche la presenza di ulteriori profili di illegittimità costituzionale che saranno prontamente riproposti dall’Avvocatura”.
Il Consiglio prende atto e condivide le considerazioni sottoposte al Consiglio dai Magistrati Onorari
E’ estratto conforme all’originale.
Roma, 12 luglio 2013
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