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Organismo di Mediazione Forense di Roma: modifica…

22 Marzo 2012

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

 

 

Organismo di Mediazione Forense di Roma: modifiche al regolamento di procedura dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma

 

 

In data 20 marzo 2012, su proposta del Consigliere Avv. Roberto Nicodemi, coordinatore dell’Organismo di Mediazione, il Consiglio ha deliberato di modificare l’art. 4 del Regolamento di procedura dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma come segue:

 

Art. 4  – Avvio del procedimento di Mediazione

1.              La Segreteria comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l’avvenuta ricezione alla parte istante (o alle parti istanti): il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo dell’incontro di mediazione, informando contestualmente la parte (o le parti istanti) dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 D.Lgs. n. 28/2010, avvertendola delle circostanze che, ai sensi dell’art. 8, comma 5 del D.Lgs. 28/2010, il Giudice può desumere dalla mancata partecipazione argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2 c.p.c. e può condannare la parte che senza giustificato motivo, non abbia partecipato al procedimento di mediazione, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato per il giudizio, informandola, altresì, della facoltà per la parte stessa di provvedere alle comunicazioni di cui al successivo comma 2, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l’avvenuta ricezione;

2.              La parte istante, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, comunica a sua cura e spese e in una forma comprovante l’avvenuta ricezione, alla parte chiamata (o alle parti chiamate): la domanda di mediazione, il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo dell’incontro di mediazione, con l’invito a comunicare, alla Segreteria dell’Organismo di Mediazione almeno otto giorni prima dell’incontro, la propria adesione o non adesione a partecipare al procedimento, informando contestualmente la parte (o le parti chiamate) dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 D.Lgs. n. 28/2010, avvertendola delle circostanze che, ai sensi dell’art. 8, comma 5 del D.Lgs. 28/2010, il Giudice può desumere dalla mancata partecipazione argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2 c.p.c. e può condannare la parte che senza giustificato motivo, non abbia partecipato al procedimento di mediazione, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato per il giudizio;

3.              Tutte le comunicazioni alle parti previste nel presente Regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario. Dall’avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento;;

4.              Le comunicazioni ai fini della interruzione dei termini di prescrizione e di impedimento della decadenza devono essere fatte direttamente dalla parte interessata.

COSTI DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE:

 

SPESE

 

Parte Istante:

€ 40,00 + IVA = € 48,40

da versare all’atto dell’iscrizione della procedura

 

Parte Chiamata:

€ 40,00 + IVA = € 48,40

da versare all’atto dell’adesione alla procedura

 

 

INDENNITA’

 

Parte Istante:

€ 50,00 + IVA = € 60,50

quale anticipo da corrispondere prima della data fissata per l’incontro

 

Parte Chiamata:

€ 50,00 + IVA = € 60,50

quale anticipo da corrispondere prima della data fissata per l’incontro

 

* * *

I suddetti versamenti possono essere effettuati a mezzo:

 

1) BANCOMAT direttamente presso la Segreteria dell’Organismo;

 

2) BONIFICO BANCARIO intestato a:

    Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Unicredit Banca di     

    Roma ag. 92 PG1 – IBAN IT 64 X 02008 05101 000101223048

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