Riepilogo carrello

Il tuo carrello è vuoto

Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00

Prosegui al carrello

News

2023-02-28

News in evidenza
Il Discorso del Presidente Paolo Nesta all’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2025

Il Discorso del Presidente Paolo Nesta all’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2025

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2025 PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL COA DI ROMA PAOLO NESTA "Sig. Presidente della Corte, Sig. Procuratore Generale, Autorità tutte presenti, Care Colleghe e Colleghi, intervengo alla cerimonia distrettuale di inaugurazione dell’anno giudiziario 2025, quale rappresentante dell’Avvocatura romana e distrettuale, nella consapevolezza che l’inaugurazione dell’anno giudiziario è un’occasione importante per fare un bilancio sull’andamento della Giustizia in Italia e per rinnovare il nostro impegno in favore di una giustizia efficiente, equa e vicina ai cittadini. - La Riforma Cartabia, di cui al DLGS 150/2022, ha perseguito la finalità, come è noto, di accelerare i tempi dei processi mediante la semplificazione delle procedure e la modernizzazione del sistema giudiziario italiano, nel settore civile e in quello penale. Ebbene questo obiettivo, in particolare con riferimento al settore civile, non appare essere stato conseguito, tenuto conto dell’attuale durata effettiva dei giudizi e del c.d. disposition time. Il dato, che emerge al riguardo, è l’aumento della durata media effettiva dei procedimenti civili in Tribunale, 460 giorni nel 2023, in crescita rispetto ai 433 giorni del 2022, e 466 giorni al 30 giugno 2024 con prevedibile aumento nel secondo semestre del 2024, tenuto conto del periodo feriale e del conseguente rallentamento delle attività. Va rilevato, però, che l’arretrato è in calo, atteso che i procedimenti, pendenti in Tribunale da oltre tre anni, alla fine del 2023 erano 254158, con una riduzione del 17% rispetto al 2022 e del 21,8% rispetto al 2021. Parimenti, nell’ambito della Corte d’Appello di Roma l’arretrato ultra biennale, ponendo a raffronto i dati del 2020 con quelli dell’anno 2023, risulta diminuito da 23.306 a 17.246 procedimenti nel settore civile (meno 32%) e da 32.630 a 30.312 procedimenti nel settore penale (meno 7,6%), con significativa riduzione, peraltro, dei procedimenti definiti per intervenuta prescrizione, pari al 53,22% nell’anno 2020 ed al 34,6% nel 2023. In presenza di tale situazione di criticità è entrato in vigore recentemente il DLGS n. 164/2024, noto come correttivo della Riforma Cartabia, con l’intento di perfezionare e chiarire alcuni aspetti della precedente Riforma e, quindi, di rendere le procedure più snelle, così garantendo una migliore funzionalità del processo civile. - Pur nell’apprezzamento dello sforzo di migliorare l’efficienza del processo civile, non può essere sottaciuto che le riforme del processo non sono sufficienti per risolvere il problema del carico processuale e della sollecita definizione dei procedimenti, se non si pone rimedio a quello che è il vero “vulnus”, ossia la carenza di strutture e soprattutto di organico dei Giudici e del personale amministrativo, che si protrae, ormai, da decenni e che è andato sempre più accentuandosi. Tale carenza, avvertita in quasi tutti i Distretti giudiziari italiani, assume aspetti di particolare gravità nel distretto della Corte d’Appello di Roma, dove i Giudici e gli Avvocati sono chiamati ad operare in una realtà territoriale, straordinaria per dimensioni e popolazione, con risorse insufficienti se rapportate alla mole dei procedimenti pendenti. - Parimenti inaccettabile è la situazione degli Uffici del Giudice di Pace del Distretto del Lazio e soprattutto di Roma, dove esiste una scopertura dell’organico dei Giudici, in misura superiore al 72%, essendo stati in servizio, nel 2024, 56 Giudici sui 210 previsti, a fronte di una pendenza, su base annua, nel settore civile di oltre 33 mila ricorsi per decreto ingiuntivo e di 29 mila cause tra ordinarie e opposizioni a sanzioni amministrative, trattate da soli 41 Giudici assegnati al settore civile e con ugual situazione deficitaria nel settore penale. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, negli scorsi mesi, è intervenuto per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle Autorità, lamentando non solo l’inaccettabile ritardo nella trattazione dei giudizi, ma anche evidenziando che l’ulteriore aumento di competenza del Giudice di Pace, previsto nell’anno 2025, avrebbe reso la situazione insostenibile, tenuto conto anche della grave carenza del personale amministrativo. In tale contesto abbiamo proposto alle Autorità ministeriali e al CSM soluzioni concrete, che prevedevano l’immediata immissione nelle funzioni giudicanti dei Giudici Onorari di Pace, già vincitori del concorso ed assegnati per un biennio all’Ufficio per il Processo del Tribunale. Prendiamo atto che un primo passo è stato fatto in quanto il Ministro della Giustizia con decreto legge 29 novembre 2024 n. 178 ha ridotto ad un anno l’assegnazione dei Giudici di Pace all’Ufficio per il Processo e a tal riguardo va sottolineata la tempestività con la quale il Presidente FF del Tribunale di Roma, subito dopo l’intervenuta modifica legislativa, ha disposto, in data 12.12.2024, l’immediata assegnazione di 16 Giudici presso gli Uffici del Giudice di Pace di Roma. - Uno dei capisaldi della Riforma Cartabia è la digitalizzazione del processo civile, certamente utile e in linea con l’evoluzione tecnologica, ma che, però, non deve andare a scapito della certezza del diritto, del giusto processo e della tutela delle garanzie difensive, con particolare riferimento al contraddittorio e all’oralità del processo, significativamente necessaria e, in taluni casi, indispensabile per realizzare il concetto di Giustizia. Purtroppo dobbiamo constatare l’esistenza di ostacoli legata alla mancata formazione del personale, all’inadeguata ed insufficiente manutenzione del sistema informatico esistente, che incide negativamente sul regolare funzionamento della Giustizia, creando situazioni di grave disagio agli operatori e agli Avvocati, nell’espletamento della loro attività. Difficoltà accentuata, per gli Avvocati, dalla mancata realizzazione di un'unica piattaforma, pur reiteratamente richiesta dall’Avvocatura e ribadita da una proposta di legge giacente in Parlamento, con identiche regole per tutti i riti, così da superare i sette distinti canali di deposito e di consultazione, oggi esistenti. - Siamo consapevoli che l’incremento degli organici dei Giudici e del personale amministrativo, unitamente al rinnovamento e all’efficace manutenzione delle piattaforme digitali, comportano un costo rilevante per lo Stato che deve farsi carico delle esigenze di bilancio, in funzione di altri servizi pubblici essenziali da assicurare alla cittadinanza. Dobbiamo osservare, però, che la Giurisdizione è una funzione primaria dello Stato e, quindi, deve poter fruire delle necessarie risorse economiche da porre a carico del sistema fiscale. Risorse economiche, peraltro, di non scarsa entità, tenuto conto del rilevante gettito derivante dalla Giurisdizione, in particolare dal contributo unificato e dall’imposta di registro applicata sui provvedimenti giudiziari. - Né può essere condivisa la recente novità normativa, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, che ha previsto l’aggiunta del comma 3.1 all’art. 14 del DPR 30.05.2012, recante il Testo Unico sulle spese di Giustizia, con la prevista impossibilità di iscrivere a ruolo le cause civili, salvi i casi di esenzione, qualora non sia effettuato il pagamento di almeno € 43,00. L’introduzione di tale pagamento, come peraltro accaduto nel corso degli ultimi anni con l’abnorme aumento del contributo unificato, limita l’accesso alla giustizia civile dei soggetti più deboli, economicamente e socialmente, in violazione del principio, costituzionalmente riconosciuto, che l’accesso alla Giustizia deve essere consentito a tutti, avendo consapevolezza che il problema del carico processuale non si risolve rendendo più difficoltoso o discriminando l’accesso alla Giustizia o comprimendo i diritti della Difesa. La Giustizia è un diritto universale e non un privilegio riservato a chi può permetterselo. - Parimenti nel settore penale la riforma Cartabia ha perseguito l’obiettivo di accelerare la definizione dei processi e di ridurre il numero dei procedimenti pendenti limitando, però, in taluni casi, l’effettività del diritto di difesa e dei valori del giusto processo nel nome di una pretesa efficienza e velocizzazione dei processi, come se il diritto di difesa fosse un ostacolo alla loro rapida conclusione, tale da giustificare sia la compressione dell’autonomo potere di impugnazione del difensore in danno dei soggetti più deboli, sia la previsione di nuove ipotesi di decadenza e d’inammissibilità legate ad aspetti puramente tecnici (errori nei depositi telematici o meramente formali come nei giudizi di impugnazione). Al riguardo è fortemente avvertita dall’Avvocatura l’esigenza di procedere, in tempi brevi, alla eliminazione di tutte quelle norme della riforma Cartabia che hanno limitato il diritto di difesa, così da ricostituire l’identità ed il ruolo costituzionalmente riconosciuto al difensore. La funzione giurisdizionale non può essere esercitata correttamente, secondo i dettami della Costituzione, se nell’esercizio di tale funzione non viene garantita l’effettività del diritto di difesa ed ogni sua ingiustificata limitazione viola i principi di legalità e democrazia, che costituiscono l’essenza dello Stato di diritto. L’Avvocatura è pronta a tutelare tali indefettibili e non negoziabili principi, sensibilizzando la società civile, i politici e gli organi di informazione, anche per ridurre significativamente la distanza esistente tra la cultura costituzionale dei diritti e la cultura sociale dominante, spesso orientata verso una deriva così giustizialista da identificare il difensore come complice del criminale o, ancor peggio, come difensore del crimine. E’ necessario diffondere la cultura del garantismo e far comprendere all’opinione pubblica che ogni cittadino, anche se accusato di efferati delitti, ha diritto alla difesa, che non deve essere in alcun modo limitata né tantomeno demonizzata. - Esprimiamo, altresì, la più profonda preoccupazione e lo sconcerto per le condizioni nelle quali continuano a vivere i detenuti nelle carceri italiane, senza che nessuno ascolti i continui appelli al rispetto dei diritti fondamentali delle persone in stato di detenzione. Carceri fatiscenti, sovraffollamento, condizioni degradate di vita anche per il personale di polizia penitenziaria, che hanno determinato, nel 2024, 88 suicidi tra i detenuti e anche suicidi tra il personale penitenziario. Di fronte a questa situazione drammatica, richiamata recentemente dallo stesso Presidente della Repubblica, è indispensabile intervenire senza preconcetti ideologici o visioni di parte, operando nel rispetto dell’art. 27 della Costituzione, il quale sancisce che le pene non debbono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere, invece, alla rieducazione del condannato. - Una questione cruciale e di attualità è la separazione delle carriere tra il Pubblico Ministero ed il Giudice. Al riguardo è necessario, nell’interesse primario dei cittadini, che sia evitata, pur nella diversità delle posizioni, una improduttiva e rigida contrapposizione tra i poteri dello Stato ed in tal senso l’Avvocatura è pronta ad impegnarsi, nei modi consentiti e nelle sedi opportune, per superare la grave conflittualità esistente. Va ribadito, però, il principio secondo cui il processo accusatorio richiede un Giudice terzo e imparziale rispetto al Pubblico Ministero e al Difensore nell’ambito di un contraddittorio che si deve svolgere, in attuazione dell’articolo 111, comma 2, della Costituzione, in condizioni di parità tra accusa e difesa, da intendersi non come uguaglianza di poteri tra PM e Difensori, ma come riconoscimento alla Difesa di poteri idonei a controbilanciare quelli spettanti al PM, il che vuol dire tutela assoluta e rafforzamento delle garanzie difensive per realizzare un effettivo contraddittorio. Il Giudice non solo deve essere ma anche apparire terzo e imparziale nella percezione dei cittadini e l’unicità della carriera tra Giudice e Pubblico Ministero, il fatto di provenire dallo stesso concorso, la possibilità del passaggio da una funzione all’altra, sia pure con i limiti introdotti, si rivelano fattori che incidono negativamente su tale percezione. Parità delle parti da attuare, sia ben chiaro, garantendo in modo assoluto l’autonomia e l’indipendenza del Pubblico Ministero, escludendo ogni controllo dell’esecutivo. Ciò in quanto ciascuno dei poteri dello Stato -legislativo, esecutivo e giudiziario- nessuno escluso, è tenuto a rispettare concretamente ed in ogni circostanza il principio della separazione dei poteri, evitando di porre in essere condotte che vadano a violare tale fondamentale principio, espressione della democrazia dello Stato e della volontà dei cittadini. Proprio l’esigenza di garantire l’effettività dell’autonomia, indipendenza ed obiettività, esige che il Pubblico Ministero nell’esercizio dell’azione penale sia immune da condizionamenti, specialmente di carattere politico, non spettando al Pubblico Ministero e nemmeno ai Giudici la risoluzione dei problemi sociali né una valutazione di carattere etico dei politici, avendo la Magistratura soltanto il compito di accertare, nel processo penale, la sussistenza o meno di fattispecie di reato nella condotta posta in essere dai soggetti in esso coinvolti. - Lo scorso anno, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, ci eravamo soffermati sul ruolo, sempre più importante, che stava assumendo l’Intelligenza Artificiale, anche nell’ambito della Giustizia. A distanza di un anno constatiamo che siamo in una fase di costante evoluzione e di profonda trasformazione, in cui le tecnologie intelligenti cambieranno sempre più il volto del settore legale. Realisticamente siamo di fronte ad una nuova stagione dell’umanità e l’IA, con riferimento specifico alla Giustizia, costituirà un importante strumento per definire in tempi ragionevolmente brevi i processi, così da consentire l’attuazione del principio sancito dall’art. 111 della Costituzione. L’IA potrà costituire un importante banca dati, utile per la ricerca di filoni giurisprudenziali e per individuare gli orientamenti delle Corti e dei Tribunali territoriali, così da evitare inutili e costose vertenze giudiziarie. Sarà certamente utile per essere superiore all’uomo per quanto concerne la capacità di memoria, il lavoro ininterrotto, l’esclusione della incompetenza e della arbitrarietà, ma, come rilevato dalla Commissione Europea per l’efficienza della Giustizia, l’Intelligenza Artificiale, ossia la macchina, non è in grado: di sostituirsi all’essere umano nell’effettuazione di un ragionamento giuridico, men che meno di carattere sillogistico; nella scelta e nella interpretazione dei fatti rilevanti ai fini del decidere; non ha coscienza, intuizione, sensibilità, capacità di pensiero e di adattamento ad un fatto imprevedibile. Si basa, infatti, soltanto su precedenti contenuti in un software progettato senza alcuna garanzia di oggettività e competenza, oppure orientato a piacimento di chi lo ha creato. Sarà compito degli operatori del diritto, Avvocati e Giudici, approfondire i meccanismi specifici del settore tecnico – informatico, così da capire in che modo gli stessi possano essere messi a disposizione della collettività per conseguire benefici nel settore della Giustizia, compatibilmente con il rispetto dei principi della Costituzione. - In un’epoca che vede l’accentuarsi delle disuguaglianze e l’acuirsi dei conflitti, gli Avvocati, quali garanti della legalità e difensori dei diritti, memori che il Diritto come diceva Ulpiano, è “l’arte del buono e dell’equo”, ribadiscono l’impegno a tutelare con umanità e senso del dovere, i diritti fondamentali dell’uomo, difendendo la centralità della persona in tutte le sue dimensioni -dignità, libertà, uguaglianza- con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione. Il nostro impegno non si esaurisce nell’aula di un Tribunale, ma intendiamo contribuire alla realizzazione di una società più giusta, dove i diritti fondamentali siano effettivamente garantiti a tutti, senza eccezioni. Pertanto, ad ogni componente rappresentativa dell’Avvocatura, istituzionale e politica, deve essere attribuito sempre il giusto riconoscimento ed adeguato rispetto e non è accettabile che il loro valore rappresentativo, ex lege previsto, sia sminuito e marginalizzato, come purtroppo accaduto recentemente, con provvedimenti inopportuni e, peraltro, privi di adeguata motivazione, che vanno ad incidere negativamente - non per fatto imputabile all’Avvocatura - sul rapporto esistente tra soggetti indispensabili per una corretta amministrazione della Giustizia. La Speranza ha due figli, diceva Sant’Agostino: il primo è l’Indignazione, il secondo è il Coraggio. L’indignazione serve per farci capire ciò che non ci piace, ciò che non riusciamo più a tollerare ed il coraggio serve per cambiare ciò che non ci piace. Ebbene, noi Avvocati nell’ambito di una collaborazione costruttiva con le Istituzioni e la Magistratura, basata sul rispetto reciproco e condivisione di obiettivi comuni, coltiviamo la Speranza che anche con il nostro determinante contributo in Italia si realizzi una Giustizia pronta ed efficiente, in grado di rispondere alle esigenze reali della società, così divenendo un presidio di legalità e uno strumento di pace sociale. Con tale auspicio, a nome dell’Avvocatura romana e di quella del Distretto della Corte d’Appello di Roma, porgo al Presidente della Corte, al Procuratore Generale e a tutti gli operatori della Giustizia, i migliori auguri di buon lavoro." Roma, 25.01.2025

Proposta per un 'Sistema di certificazione dei modelli organizzativi' elaborata dalla Commissione di diritto penale del COA ROMA

Proposta per un 'Sistema di certificazione dei modelli organizzativi' elaborata dalla Commissione di diritto penale del COA ROMA

Proposta per un 'Sistema di certificazione dei modelli organizzativi' elaborata dalla Commissione di diritto penale del COA ROMAResponsabile Vice Presidente Cons. Avv. Irma ContiUfficio Comunicazione COA Roma, Responsabile Avv. Andrea PontecorvoPROPOSTA DI LEGGEProposta per l?istituzione, presso i Consigli territoriali dell?Ordine degli Avvocati, di una commissione - composta da avvocati esperti in materia di responsabilità penale degli Enti, anche provenienti da Consigli territoriali differenti -, nonché da altre figure professionali con competenze specifiche nella materia, chiamata a rilasciare una relazione tecnica circa l?idoneità dei Modelli di Organizzazione e di Gestione adottati dagli Enti ex D. Lgs. 231/01 (1). La relazione ha validità di due anni e certifica l?idoneità dei Modelli ai sensi dell?art. 6 del D. Lgs. 231/01.Ogni Ordine territoriale potrà provvedere in autonomia, dotandosi di un proprio regolamento, secondo i principi contenuti nella presente proposta, ad istituire la commissione, garantendo terzietà, imparzialità e adeguata preparazione dei componenti.I Consigli degli ordini degli avvocati possono istituire Commissioni presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali nella loro disponibilità. Le Commissioni presso i tribunali sono iscritte al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti attuativi.(1) In riferimento al presente decreto vedi: annotare ultime proposte di riforma legge; annotare commissione di riforma legge; annotare ? se presenti - Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti).CAPO ICapo IDISPOSIZIONI GENERALIArticolo 1DefinizioniArt. 11. Ai fini del presente decreto, si intende per (valutare se effettuare elenco e definizioni)Articolo 2Materia oggetto di esameArt. 21. Il legale rappresentante dell?ente può accedere alla commissione di certificazione per ottenere il rilascio di una relazione tecnica che, secondo le disposizioni del presente decreto, valuti l?idoneità alla disciplina di cui al d.lgs. 231/01, di un Modello di Organizzazione e di Gestione adottato dal richiedente.2. Il presente decreto non preclude l?adozione, da parte del richiedente, di consulenze volontarie.CAPO IICapo IIDEL PROCEDIMENTO DI RELAZIONE TECNICA D?IDONEITA?Articolo 3Disciplina applicabile e forma degli attiArt. 31. Al procedimento di verifica sull?idoneità del Modello di Organizzazione e di Gestione si applica il regolamento della commissione scelta dall?interessato.2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la terzietà dei componenti della commissione, l?eliminazione di ogni causa di incompatibilità degli stessi, la riservatezza del procedimento, nonche' modalita' di nomina del componenti che ne assicurino l'idoneita' al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.3. Gli atti del procedimento in oggetto non sono soggetti a formalita'.Articolo 4Accesso al procedimento di idoneitàArt. 41. La domanda di idoneità relativa ai Modelli di Organizzazione e di Gestione di cui all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso la commissione istituita in seno all?Ordine degli Avvocati liberamente scelto dall?interessato.2. All?istanza deve essere allegato: 1. Visura Camerale del richiedente; 2. il Modello di Organizzazione e di Gestione adottato; 3. Il verbale di adozione del medesimo.Articolo 5Durata del procedimento d?idoneitàArt. 51. Il procedimento di idoneità, che porta al rilascio di una relazione tecnica, ha una durata non superiore a 2 mesi.2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di idoneità.Articolo 6Natura della relazione tecnica di idoneitàArt. 61. La relazione tecnica deve essere redatta in base ai principi ed agli standard, tipizzati dalla Linee Guida di categoria, riferibili a ciascun settore di riferimento e di appartenenza della singola Società per la valutazione di idoneità.2. La valutazione di idoneità del modello deve essere effettuata con riferimento ai principi e gli standard riportati in ciascuna delle Linee Guida, così come approvate dal Ministero della Giustizia e finalizzate alla formazione e redazione dei modelli organizzativi.3. Alla relazione tecnica deve seguire una attività di monitoraggio dell?effettiva attuazione del modello.Articolo 7ProcedimentoArt. 71. All'atto della presentazione della domanda di idoneità, il responsabile della commissione designa n. 3 componenti e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione a cura della commissione medesima. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, il richiedente deve partecipare, a mezzo legale rappresentante o soggetto delegato, se lo reputa, anche con l'assistenza del proprio consulente in materia. Durante il primo incontro il Presidente della Commissione composta dai 3 soggetti designati chiarisce al richiedente la funzione e le modalita' di svolgimento della procedura.2. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la sede della commissione.Articolo 7 bisEffetto dell?attestazione del modello di organizzazione e gestione1.In caso di regolare attestazione di idoneità del modello di organizzazione e gestione è esclusa la responsabilità dell?ente, sempre che il modello concretamente attuato corrisponda al modello valutato in sede di attestazione e non siano sopravvenute significative violazioni delle prescrizioni che abbiano reso manifesta la carenza organizzativa che ha determinato o agevolato la commissione del reato.2.La valutazione può anche riguardare le specifiche procedure in corso per l?impianto dei modelli preventivi dei reati. In tal caso l?attestazione, in attesa di quella finale, ha efficacia provvisoria, escludendo la responsabilità dell?ente solo per il tempo necessario all?impianto dei modelli e nei limiti in cui risulti espressione certa della volontà dell?ente medesimo di prevenire il fatto di reato rilevante.3. Nel caso di modello attestato idoneo non si applicano, a titolo di misura cautelare, le sanzioni interdittive di cui all?articolo 9 comma 2, salvo che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.Articolo 8Dovere di riservatezzaArt. 81. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nella commissione o comunque nell'ambito del procedimento di idoneità, e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle informazioni apprese e acquisite durante il procedimento medesimo.Articolo 9Inutilizzabilita' e segreto professionaleArt. 91. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di idoneità non possono essere utilizzate nell?eventuale giudizio penale a carico dell?Ente richiedente. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e' ammessa prova testimoniale e non puo' essere deferito giuramento decisorio.2. I componenti della commissione non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di idoneità, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Ai componenti delle commissioni si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.Articolo 10SpeseArt. 101. All?atto della richiesta, la parte è tenuta a versare una quota fissa determinata dal regolamento adottato da ciascuna commissione istituita presso gli Ordini territoriali per le spese di funzionamento.2. Le tariffe per la prestazione dell?attività sono fissate con decreto del Ministero della Giustizia ai sensi dell?art.11 seguente.Articolo 11Obblighi dei Componenti della CommissioneArt. 111. Al componenti delle commissioni e ai loro ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con le richieste trattate, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.2. Ai componenti delle commissioni e' fatto, altresi', obbligo di:a) sottoscrivere, per ciascun istruttoria per la quale sono designati, una dichiarazione di imparzialita' secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonche' gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;b) informare immediatamente la commissione e la parte istante delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialita' nello svolgimento della procedura di idoneità;c) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile della commissione.3. In caso di conflitto d?interesse, anche su istanza di parte, il responsabile della commissione provvede alla eventuale sostituzione di uno o più componenti. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando il conflitto d?interesse riguarda il responsabile della commissione.4. I componenti della commissione esercitano funzioni private sotto il controllo della pubblica autorità.CAPO IIICapo IIICOMMISSIONI DI IDONEITA?Articolo 12Commissioni e registro.Art. 121. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle commissioni iscritte, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione di procedimenti d?idoneità che richiedono specifiche competenze anche in materia tecnica, nonche' la determinazione delle indennita' spettanti alle commissioni sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della Giustizia, di concerto, con il Ministro dello sviluppo economico.2. La commissione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della Giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dalla Commissione, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennita'. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneita' del regolamento.3. La vigilanza sul registro e' esercitata dal Ministero della Giustizia.4. Gli avvocati e gli esperti iscritti ammessi a far parte delle commissioni devono essere adeguatamente formati in materia e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a cio' finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.5. Presso il Ministero della Giustizia e' istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per le commissioni. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione, la cancellazione degli iscritti e le incompatibilità, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei componenti delle commissioni. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di formazione di cui al presente comma costituisce per il componete della commissione il requisito di qualificazione professionale.6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della Giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.Articolo 13Composizione delle CommissioniLe commissioni sono composte da esperti in materia di responsabilità da reato degli enti.L?organismo può essere monocratico o collegiale.L?organismo collegiale è presieduto da un avvocato esperto nelle materie penalistiche.I membri delle commissioni sono scelti nelle liste di esperti redatte dal Ministero della Giustizia, tra appartenenti agli ordini degli avvocati e agli ordini professionali con competenze utili ai fini della corretta formazione dei modelli di organizzazione e gestione.Nello svolgimento delle attività di monitoraggio sul modello, la commissione può assumere le funzioni di organismo di vigilanzaArticolo 14Abuso nella attestazione di idoneità1.Il soggetto incaricato di attestare l?idoneità del modello ai sensi dell?articolo 7 bis, che con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alle sue funzioni, dichiarando falsamente esistenti i presupposti per la valutazione di idoneità del modello preventivo dei reati da cui dipende la responsabilità dell?ente, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto o arreca ad latri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.2.Fuori dai casi previsti dal comma 1, il soggetto incaricato di attestare l?idoneità del modello, che, con attestazione non conforme al vero, dichiara consapevolmente o con colpa grave che sussistono i presupposti dell?idoneità del modello, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 Euro. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione fino a due anni dall?attività di attestazione e, nei casi più gravi, dell?interdizione definitiva. L?autorità competente ad applicare le sanzioni è il Ministero della giustizia.3. Ai fini di cui al comma 2, l?autorità giudiziaria comunica al Ministero della giustizia le violazioni accertate che non costituiscono reato.Articolo 15Risorse, regime tributario e agevolazioni fiscali?Ipotesi:Sgravi sui contributi da versare per i lavoratori per 5 anni, come quelli previsti nel campo del diritto del lavoro, ad esempio collegati alla regolarità contributiva.Mutuo a tasso agevolato per il costo del Modello e dell?OdV nei primi 5 anniRiduzioni sulle imposte: ad esempio, l?imprenditore paga le tasse solo su una percentuale del reddito che produce (l?agevolazione consiste fondamentalmente in un abbattimento dell?imponibile), come nell?articolo 5 del dl 34/2019 (rientro dei cervelli ? Decreto crescita).CAPO IVCapo IVDISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVAArticolo 16Credito d'imposta?CAPO VCapo VABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIEArticolo 17Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismoArt. 181. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:«5-ter) commissione d?idoneità, ai sensi dell'art. ?».2. All'articolo 6 del decreto legislativo 2001, n. 231 è aggiunto il comma 3-bis, con il seguente testo:«I modelli di organizzazione e di gestione certificati dalle Commissioni istituite ai sensi del D.Lgs?. si presumono idonei ai fini di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo».3. All'articolo 7 del decreto legislativo 2001, n. 231 è aggiunto il comma 3-bis, con il seguente testo:«I modelli di organizzazione e di gestione certificati dalle Commissioni istituite ai sensi del D.Lgs?. si presumono idonei ai fini di cui al comma che precede».Articolo 18Abrogazioni?da valutare?Proposta aggiuntiva:Presso il Ministero della Giustizia è istituita una Commissione, composta da esperti della materia, che acquisisce informazioni presso gli Uffici di Procura e di Tribunale circa il numero di procedimenti avviati ex D.Lgs. 213/2001 e il numero di archiviazioni e di provvedimenti di assoluzione motivati sulla scorta dell?idoneità del Modello di Organizzazione e Gestione, anche allo scopo di formulare ulteriori proposte di modifica del D.Lgs. 231/2001.