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2022-11-15

Diritti: anima e principio della missione degli Avvocati

Diritti: anima e principio della missione degli Avvocati

Diritti: anima e principio della missione degli AvvocatiLa necessità del riconoscimento della figura dell?avvocato in Costituzionedi Carla CanaleIl CNF nelle sue sentenze ci ricorda sovente che l?avvocato esercita funzioni a garanzia del corretto esercizio della professione legale non solo nell?interesse delle parti assistite, ma anche dei terzi e della collettività, a garanzia del corretto esercizio della giurisdizione e dei principi dello Stato di diritto (ex prulimis, Consiglio Nazionale Forense, pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 10 maggio 2017, n. 56).Il concetto della responsabilità sociale dell?avvocato si basa sostanzialmente sulla constatazione che quella forense non è solo una libera professione in cui il soggetto professionista offre le proprie attività di rappresentanza e difensiva al servizio del proprio cliente, ma implica anche il dato essenziale della funzione di rilievo pubblicistico che l?avvocato riveste.La tutela dei diritti ? e a maggior ragione ? la tutela dei diritti umani è uno dei doveri essenziali dell?avvocato; la storia della Avvocatura, le vicende che ne hanno contrassegnato la vita spesso tumultuosa e aspra, le occasioni congressuali, documentano come la nostra categoria non abbia mai abdicato al suo ruolo di custode della legalità e dei diritti dei cittadini. Ed in ciò sta la sua forza e la sua nobiltà: costituire uno dei cardini dello Stato di diritto, alimentare la difesa giudiziale dei diritti, proporre soluzioni equilibrate di composizione delle liti e sostenere il sistema economico con l?attività stragiudizialeGli avvocati ? recita la Risoluzione del 27.11.2004 del CCBE, l?organismo rappresentativo degli avvocati europei ? sono i custodi dei diritti umani fondamentali e delle libertà, così come dello Stato di diritto. Questo principio è stato ribadito dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 23.3.2006 in cui si riconosce proprio all?Avvocatura una specialità di status, che trae origine non da privilegi corporativi ma dalla sua funzione difensiva.Non solo la tutela, dunque, ma l?essenza stessa dei diritti fondamentali riposa sulla funzione dell?Avvocatura. È una funzione sociale, prima ancora che processuale, una funzione ?politica? ? nel senso alto della parola ? congiunta alla sua funzione istituzionale.La stretta connessione tra diritto e azione, che ci proviene dalla bimillenaria tradizione romanistica, coinvolge il ruolo dell?avvocato che rende consapevole il suo assistito dei suoi diritti e si adopera per ricorrere agli appropriati rimedi al fine di difenderli.Ancor più pregnante è il disposto dell?art. 1 del Codice Deontologico italiano, che recita:1 - L?avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l?inviolabilità e l?effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.2 - L?avvocato, nell?esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell?Ordinamento dell?Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell?interesse della parte assistita.3 - Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell?af?damento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed ef?cacia della prestazione professionale. Appare, così, evidente che la funzione dell?avvocato impone vari doveri e obblighi (a volte, apparentemente, tra loro contraddittori), verso:? il cliente;? i giudici e le altre autorità innanzi alle quali l?avvocato assiste o rappresenta il cliente; ? l?avvocatura in generale e ogni collega in particolare;? il pubblico, per il quale una professione liberale e indipendente, legata al rispetto delle regole che essa stessa si è data, rappresenta uno strumento fondamentale per la salvaguardia dei diritti dell?uomo nei con-fronti dello Stato e degli altri poteri nella società.Altro speci?co riferimento alla ?responsabilità sociale? si trova poi ? e con chiarezza ? all?interno del codice deontologico forense all?art. 23, rispettivamente ai commi 4, 5 e 6: questa norma sottintende che il comportamento dell?avvocato deve sempre essere corretto e leale e non può consentire che la propria professionalità sia al servizio di attività illecite.La nostra professione ha, quindi, un ruolo sociale dove l?avvocato è ?guardiano? dei principi fondamentali della civiltà giuridica, garante del rispetto dei diritti umani fondamentali, costituzionale baluardo della democrazia, sino a giungere a postularne l?imprescindibilità del suo riconoscimento in seno alla Costituzione.In questo senso un importante passo in avanti sarebbe ottenere la riforma e l?introduzione dell?Avvocato in Costituzione, argomento che da diversi anni è sul tavolo delle riforme ma non riesce a trovare un reale sbocco insieme all?altra tematica importante per la dignità della nostra professione e che riguarda l?equo compenso.Come è stato sempre sostenuto dal Cnf, il riconoscimento del rilievo costituzionale, della libertà e indipendenza dell?avvocato, sarebbe un contrafforte capace di consolidare ancor di più la stessa autonomia e indipendenza della magistratura.Si tratterebbe di un richiamo a una più intangibile dignità della funzione del difensore, che avrebbe riflessi, forse graduali ma inevitabili, innanzitutto sul piano dell?effettività del diritto di difesa e dunque della parità tra le parti nel processo.Il Disegno di legge n. 1199 sulla modifica Costituzionale dell?art. 111 e l?introduzione di princìpi inerenti la funzione e il ruolo dell?avvocato dell?avvocato in Costituzione, purtroppo, non ha avuto buon esito nella legislatura appena terminata, così come quello dell?equo compenso.Una riforma del genere sancirebbe anche il ritrovato equilibrio fra i poteri e una rinnovata fiducia nelle istituzioni, nel sistema giudiziario innanzitutto.Suggellerebbe una riscoperta della centralità delle garanzie, di cui gli avvocati sono custodi.Partecipare all?attività del nostro Paese a tutto tondo, contribuire al suo sviluppo, aiutare e supportare i più deboli e coloro che non hanno avuto la possibilità di avere conoscenze necessarie per tutelare i propri diritti è un nostro dovere da svolgere con passione, ma anche un elemento proprio e caratterizzante della nostra professione e come tale va tutelato.Cons. Avv. Carla CanaleDipartimento Comunicazione, Cons. Avv. Andrea Pontecorvo

Cassazione: Sì alla ripetibilità dell?assegno di separazione e di divorzio

Cassazione: Sì alla ripetibilità dell?assegno di separazione e di divorzio

Cassazione: Sì alla ripetibilità dell?assegno di separazione e di divorziodi Lucilla AnastasioCon sentenza n. 32914 pubblicata in data 8/11/2022, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito il principio, oggetto di studio approfondito nel tempo, secondo il quale l?assegno di separazione e/o divorzio versato all?ex coniuge può essere ripetibile, ?ab initio? qualora non vi siano i presupposti per ottenere il diritto al mantenimento, quali lo ?stato di bisogno? o l?addebito.Gli Ermellini hanno affermato che non prevedendo l?ordinamento ?una disposizione che sul piano sostanziale, sancisca l?irripetibilità dell?assegno, propriamente alimentare, provvisoriamente disposto a favore dell?alimentando? e neanche in ordine ai contributi economici disposti con i provvedimenti presidenziali, ?non si tratterebbe di sancire l?obbligo di restituzione di quanto percepito a titolo strettamente alimentare, ma di restituire somme di denaro sulla base di un supposto ed inesistente diritto al mantenimento?.La questione prende le mosse da un ricorso presentato da una donna che era stata condannata dalla Corte di Appello di Roma alla restituzione delle somme percepite dall?ex marito. La Corte, infatti, nel decidere su un assegno di mantenimento e divorzile aveva stabilito che ?sin dalla richiesta di modifica delle condizioni della separazione non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento?, revocando, in tal modo, i provvedimenti provvisori adottati in primo grado e condannando la ex moglie alla restituzione delle somme già percepite. La condannata alla restituzione si rivolgeva, quindi, alla Suprema Corte proponendo ricorso anche sulla base della falsa applicazione degli artt. 156 e 445 c.c. ?stante la natura alimentare dell?assegno di mantenimento?.In definitiva, le Sezioni Unite su sollecitazione della Prima Sezione civile della Cassazione hanno chiarito che, ferma restando ?una valutazione personalizzata? da parte del giudice di merito e considerata, altresì, ?la situazione personale e sociale del coniuge debole, le ragionevoli aspettative di tenore di vita ingenerate dal rapporto matrimoniale ovvero di non autosufficienza economica?, occorre distinguere se opera o meno la ?conditio indebiti?, ossia la regola generale della piena ripetibilità delle prestazioni economiche già effettuate ove si accerti l?insussistenza ?ab origine? dei presupposti per l?assegno di mantenimento o divorzile, ovvero se la prestazione è da ritenersi irripetibile, laddove sia intervenuta una rivalutazione o rimodulazione al ribasso -purché sempre in relazione a somme di modesta entità- alla luce del principio di solidarietà post-familiare in quanto presuntivamente consumate per le esigenze del soggetto più debole economicamente. Al di fuori di questa seconda ipotesi, in presenza di una modifica con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi, opera la regola generale della ?ripetibilità?.Si tratta, dunque, di un principio forte che cambia radicalmente l?orientamento giurisprudenziale che già da qualche anno si andava affermando nelle varie Corti di merito.LEGGI QUI LA SENTENZA 32914 pubblicata in data 8 novembre 2022Cons. Avv. Lucilla AnastasioDipartimento Comunicazione, Cons. Avv. Andrea Pontecorvo