Riepilogo carrello

Il tuo carrello è vuoto

Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00

Prosegui al carrello

News

2022-11-15

TUTELA DELL'EQUO COMPENSO: IL COA ROMA VINCE L'ENNESIMA BATTAGLIA STAVOLTA CONTRO IL COMUNE DI LACCO AMENO

TUTELA DELL'EQUO COMPENSO: IL COA ROMA VINCE L'ENNESIMA BATTAGLIA STAVOLTA CONTRO IL COMUNE DI LACCO AMENO

TUTELA DELL'EQUO COMPENSO: IL COA ROMA VINCE L'ENNESIMA BATTAGLIA STAVOLTA CONTRO IL COMUNE DI LACCO AMENOIl TAR Campania, Sezione Sesta, con sentenza 14 novembre 2022, n. 7037 (allegata), ha accolto integralmente il ricorso dell'Ordine capitolino contro il Comune di Lacco Ameno.Il Consiglio capitolino è stato rappresentato dal Collega Avv. Lorenzo Maria Cioccolini, cui vanno i nostri ringraziamenti e complimenti per l?appassionata, generosa e sapiente difesa dell?Ente.In particolare, il ricorso è stato ritenuto fondato sulla base di queste osservazioni:-           ?Per equo compenso infatti deve intendersi ? ai sensi del comma 2, dell?articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dal comma 1 dello stesso articolo 19-quaterdecies del d.l. n 148 ? un compenso ?proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6?; ciò non vuol dire che l?ente pubblico debba determinare il compenso in base ai parametri del D.M. n. 55 del 2014 ma che il compenso debba necessariamente essere ragguagliato al contenuto della prestazione, e in particolare all?impegno quali-quantitativo che essa richiede e implica, tenuto conto che il riferimento a un criterio di proporzionalità rispetto a qualità e quantità del lavoro si ritrova anche nell?articolo 36 C.; i compensi previsti dall?articolo 6 sono obiettivamente tali da ledere il ?principio dell?equo compenso? dato che risultano pressochè irrisori, anche se si ritenesse che la maggiorazione del 15% per spese generali non debba intendersi in essi compresa ma debba ad essi aggiungersi come sostenuto dal comune?; sul punto, il Giudice ha espressamente ritenuto persuasivo l?esempio di quantificazione che avevo formulato con il ricorso (attraverso il quale avevo illustrato il carattere irrisorio della quantificazione) e sulla base di questo ha concluso per la fondatezza del motivo;-           ?In definitiva gli atti impugnati sono anzitutto lesivi del principio dell?equo compenso, prevedendo corrispettivi per l?attività professionale completamente sganciati da una valutazione in concreto di qualità e quantità dell?impegno richiesto al professionista; in questa prospettiva risulta anche fondato il vizio di illogicità, dato che l?articolo 6 prevede un corrispettivo unico e fisso per categorie di contenziosi non solo accorpando tipi di giudizio diversi ma senza neppure prevedere la possibilità all?interno delle singole categorie di differenziare il corrispettivo in relazione al contenuto della prestazione (per esempio prevedendo limiti minimi e massimi)?.Al contrario, le difese comunali sono state ritenute infondate sulla base delle seguenti considerazioni, integralmente riprese dalla difesa dell'Ordine romano in sede di replica:-           ?Le argomentazioni difensive del comune sono d?altro lato infondate. La circostanza che il singolo professionista resti libero di valutare la convenienza dell?incarico e di rifiutarlo nel caso in cui ritenga non equo il compenso non rileva, dato che ciò non esclude la violazione dell?articolo 19-quaterdecies, comma 3, cioè la violazione dell?obbligo dell?amministrazione di garantire un compenso equo; in altri termini, la disposizione violata impone all?amministrazione di prevedere compensi equi e non consente la previsione di compensi non equi, anche se ? ovviamente ? il singolo professionista non è certo obbligato, ove inserito nell?elenco, a accettare l?incarico e quindi di beneficiare di un compenso non equo?-           ?Considerazioni mutatis mutandis analoghe valgono per le previsioni dell?avviso aventi a oggetto prestazioni non remunerate, qual è la previsione dell?obbligo di redigere un parere scritto sulla convenienza o meno della proposizione di impugnazioni o della resistenza a impugnazioni proposte dalle controparti e quella di procedere alla esazione delle spese legali poste a carico della controparte. Con riferimento a quest?ultima prestazione il comune ha obiettato che si tratta di una previsione legittima in quanto l?esazione è prevista in caso di spese liquidate in misura maggiore rispetto al compenso spettante in base all?avviso e l?avvocato ? una volta recuperate le somme ? le tratterebbe, così venendo remunerato per l?attività svolta; va osservato in contrario che il recupero delle spese ? potendo il debitore risultare incapiente ? costituisce una mera eventualità a fronte dello svolgimento dell?attività di esazione (che per sua natura può comportare ulteriori spese e sicuramente un impegno da parte del professionista); resta quindi confermata la previsione di prestazioni senza onere per il comune (e oggetto solo eventuale di una retribuzione oltretutto non quantificabile a priori, cioè al momento dell?accettazione dell?incarico)?. Sulla base delle suesposte ragioni, quindi, il ricorso è stato integralmente accolto, i provvedimenti impugnati sono stati annullati in parte qua e il Comune è stato condannato al rimborso delle spese di lite in Euro 3.000,00, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA).La sentenza può essere impugnata in appello dinanzi al Consiglio di Stato.SCARICA QUI LA SENTENZADipartimento Comunicazione, Cons. Avv. Andrea Pontecorvo

Diritti: anima e principio della missione degli Avvocati

Diritti: anima e principio della missione degli Avvocati

Diritti: anima e principio della missione degli AvvocatiLa necessità del riconoscimento della figura dell?avvocato in Costituzionedi Carla CanaleIl CNF nelle sue sentenze ci ricorda sovente che l?avvocato esercita funzioni a garanzia del corretto esercizio della professione legale non solo nell?interesse delle parti assistite, ma anche dei terzi e della collettività, a garanzia del corretto esercizio della giurisdizione e dei principi dello Stato di diritto (ex prulimis, Consiglio Nazionale Forense, pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 10 maggio 2017, n. 56).Il concetto della responsabilità sociale dell?avvocato si basa sostanzialmente sulla constatazione che quella forense non è solo una libera professione in cui il soggetto professionista offre le proprie attività di rappresentanza e difensiva al servizio del proprio cliente, ma implica anche il dato essenziale della funzione di rilievo pubblicistico che l?avvocato riveste.La tutela dei diritti ? e a maggior ragione ? la tutela dei diritti umani è uno dei doveri essenziali dell?avvocato; la storia della Avvocatura, le vicende che ne hanno contrassegnato la vita spesso tumultuosa e aspra, le occasioni congressuali, documentano come la nostra categoria non abbia mai abdicato al suo ruolo di custode della legalità e dei diritti dei cittadini. Ed in ciò sta la sua forza e la sua nobiltà: costituire uno dei cardini dello Stato di diritto, alimentare la difesa giudiziale dei diritti, proporre soluzioni equilibrate di composizione delle liti e sostenere il sistema economico con l?attività stragiudizialeGli avvocati ? recita la Risoluzione del 27.11.2004 del CCBE, l?organismo rappresentativo degli avvocati europei ? sono i custodi dei diritti umani fondamentali e delle libertà, così come dello Stato di diritto. Questo principio è stato ribadito dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 23.3.2006 in cui si riconosce proprio all?Avvocatura una specialità di status, che trae origine non da privilegi corporativi ma dalla sua funzione difensiva.Non solo la tutela, dunque, ma l?essenza stessa dei diritti fondamentali riposa sulla funzione dell?Avvocatura. È una funzione sociale, prima ancora che processuale, una funzione ?politica? ? nel senso alto della parola ? congiunta alla sua funzione istituzionale.La stretta connessione tra diritto e azione, che ci proviene dalla bimillenaria tradizione romanistica, coinvolge il ruolo dell?avvocato che rende consapevole il suo assistito dei suoi diritti e si adopera per ricorrere agli appropriati rimedi al fine di difenderli.Ancor più pregnante è il disposto dell?art. 1 del Codice Deontologico italiano, che recita:1 - L?avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l?inviolabilità e l?effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.2 - L?avvocato, nell?esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell?Ordinamento dell?Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell?interesse della parte assistita.3 - Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell?af?damento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed ef?cacia della prestazione professionale. Appare, così, evidente che la funzione dell?avvocato impone vari doveri e obblighi (a volte, apparentemente, tra loro contraddittori), verso:? il cliente;? i giudici e le altre autorità innanzi alle quali l?avvocato assiste o rappresenta il cliente; ? l?avvocatura in generale e ogni collega in particolare;? il pubblico, per il quale una professione liberale e indipendente, legata al rispetto delle regole che essa stessa si è data, rappresenta uno strumento fondamentale per la salvaguardia dei diritti dell?uomo nei con-fronti dello Stato e degli altri poteri nella società.Altro speci?co riferimento alla ?responsabilità sociale? si trova poi ? e con chiarezza ? all?interno del codice deontologico forense all?art. 23, rispettivamente ai commi 4, 5 e 6: questa norma sottintende che il comportamento dell?avvocato deve sempre essere corretto e leale e non può consentire che la propria professionalità sia al servizio di attività illecite.La nostra professione ha, quindi, un ruolo sociale dove l?avvocato è ?guardiano? dei principi fondamentali della civiltà giuridica, garante del rispetto dei diritti umani fondamentali, costituzionale baluardo della democrazia, sino a giungere a postularne l?imprescindibilità del suo riconoscimento in seno alla Costituzione.In questo senso un importante passo in avanti sarebbe ottenere la riforma e l?introduzione dell?Avvocato in Costituzione, argomento che da diversi anni è sul tavolo delle riforme ma non riesce a trovare un reale sbocco insieme all?altra tematica importante per la dignità della nostra professione e che riguarda l?equo compenso.Come è stato sempre sostenuto dal Cnf, il riconoscimento del rilievo costituzionale, della libertà e indipendenza dell?avvocato, sarebbe un contrafforte capace di consolidare ancor di più la stessa autonomia e indipendenza della magistratura.Si tratterebbe di un richiamo a una più intangibile dignità della funzione del difensore, che avrebbe riflessi, forse graduali ma inevitabili, innanzitutto sul piano dell?effettività del diritto di difesa e dunque della parità tra le parti nel processo.Il Disegno di legge n. 1199 sulla modifica Costituzionale dell?art. 111 e l?introduzione di princìpi inerenti la funzione e il ruolo dell?avvocato dell?avvocato in Costituzione, purtroppo, non ha avuto buon esito nella legislatura appena terminata, così come quello dell?equo compenso.Una riforma del genere sancirebbe anche il ritrovato equilibrio fra i poteri e una rinnovata fiducia nelle istituzioni, nel sistema giudiziario innanzitutto.Suggellerebbe una riscoperta della centralità delle garanzie, di cui gli avvocati sono custodi.Partecipare all?attività del nostro Paese a tutto tondo, contribuire al suo sviluppo, aiutare e supportare i più deboli e coloro che non hanno avuto la possibilità di avere conoscenze necessarie per tutelare i propri diritti è un nostro dovere da svolgere con passione, ma anche un elemento proprio e caratterizzante della nostra professione e come tale va tutelato.Cons. Avv. Carla CanaleDipartimento Comunicazione, Cons. Avv. Andrea Pontecorvo

Cassazione: Sì alla ripetibilità dell?assegno di separazione e di divorzio

Cassazione: Sì alla ripetibilità dell?assegno di separazione e di divorzio

Cassazione: Sì alla ripetibilità dell?assegno di separazione e di divorziodi Lucilla AnastasioCon sentenza n. 32914 pubblicata in data 8/11/2022, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito il principio, oggetto di studio approfondito nel tempo, secondo il quale l?assegno di separazione e/o divorzio versato all?ex coniuge può essere ripetibile, ?ab initio? qualora non vi siano i presupposti per ottenere il diritto al mantenimento, quali lo ?stato di bisogno? o l?addebito.Gli Ermellini hanno affermato che non prevedendo l?ordinamento ?una disposizione che sul piano sostanziale, sancisca l?irripetibilità dell?assegno, propriamente alimentare, provvisoriamente disposto a favore dell?alimentando? e neanche in ordine ai contributi economici disposti con i provvedimenti presidenziali, ?non si tratterebbe di sancire l?obbligo di restituzione di quanto percepito a titolo strettamente alimentare, ma di restituire somme di denaro sulla base di un supposto ed inesistente diritto al mantenimento?.La questione prende le mosse da un ricorso presentato da una donna che era stata condannata dalla Corte di Appello di Roma alla restituzione delle somme percepite dall?ex marito. La Corte, infatti, nel decidere su un assegno di mantenimento e divorzile aveva stabilito che ?sin dalla richiesta di modifica delle condizioni della separazione non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento?, revocando, in tal modo, i provvedimenti provvisori adottati in primo grado e condannando la ex moglie alla restituzione delle somme già percepite. La condannata alla restituzione si rivolgeva, quindi, alla Suprema Corte proponendo ricorso anche sulla base della falsa applicazione degli artt. 156 e 445 c.c. ?stante la natura alimentare dell?assegno di mantenimento?.In definitiva, le Sezioni Unite su sollecitazione della Prima Sezione civile della Cassazione hanno chiarito che, ferma restando ?una valutazione personalizzata? da parte del giudice di merito e considerata, altresì, ?la situazione personale e sociale del coniuge debole, le ragionevoli aspettative di tenore di vita ingenerate dal rapporto matrimoniale ovvero di non autosufficienza economica?, occorre distinguere se opera o meno la ?conditio indebiti?, ossia la regola generale della piena ripetibilità delle prestazioni economiche già effettuate ove si accerti l?insussistenza ?ab origine? dei presupposti per l?assegno di mantenimento o divorzile, ovvero se la prestazione è da ritenersi irripetibile, laddove sia intervenuta una rivalutazione o rimodulazione al ribasso -purché sempre in relazione a somme di modesta entità- alla luce del principio di solidarietà post-familiare in quanto presuntivamente consumate per le esigenze del soggetto più debole economicamente. Al di fuori di questa seconda ipotesi, in presenza di una modifica con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi, opera la regola generale della ?ripetibilità?.Si tratta, dunque, di un principio forte che cambia radicalmente l?orientamento giurisprudenziale che già da qualche anno si andava affermando nelle varie Corti di merito.LEGGI QUI LA SENTENZA 32914 pubblicata in data 8 novembre 2022Cons. Avv. Lucilla AnastasioDipartimento Comunicazione, Cons. Avv. Andrea Pontecorvo

NUOVI PARAMETRI FORENSI, PREVENTIVO E CONTRATTO

NUOVI PARAMETRI FORENSI, PREVENTIVO E CONTRATTO

NUOVI PARAMETRI FORENSI, PREVENTIVO E CONTRATTOdi Paolo VotaggioDopo quasi quattro anni sono stati finalmente pubblicati in Gazzetta Ufficiale (n. 236/8.10.2022) i nuovi parametri forensi (fermi al DM 37/2018). Il decreto è entrato in vigore il 23.10.2022.La procedura di aggiornamento - prevista ogni due anni dall?art. 13 comma 6 della L. 31 dicembre 2012 n. 247 - ha avuto un iter assai laborioso. Il Consiglio Nazionale Forense, solo nel febbraio 2022 ha completato la procedura per l?aggiornamento inviando la sua proposta al Ministro della Giustizia. Dopo l?approvazione da parte del Ministro, il parere favorevole del Consiglio di Stato, il parere favorevole della Ragioneria generale dello Stato e successivo parere favorevole delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, è stato emanato il D.M. n. 147 del 2022.Le novità, rispetto al DM 55/2014, non sono poche e per qualche verso sono assai significative colmando alcuni vuoti con l?inserimento di nuove voci finora non regolamentate.Sono stati aggiornati i parametri forensi al costo della vita e introdotte alcune novità positive per l?Avvocatura, in particolare; la riduzione del margine di discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi; nuove tabelle per le procedure concorsuali; quantificazione di tariffa oraria; rivisitazione delle tariffe per giudizi penali e amministrativi; un?unica percentuale del 50% per regolare aumenti e diminuzioni dei valori medi; incentivi per la soluzione conciliativa delle controversie in sede stragiudiziale; penalità sui compensi per liti temerarie.Nell?art. 2233 c.c. troviamo l?ordine di preferenza riguardo ai criteri di liquidazione dei compensi: 1. accordo tra le parti; 2. parametri forensi; 3. provvedimento del giudice, sentito il parere dell?associazione professionale a cui l?avvocato appartiene.Nell?ottica dell?accordo tra le parti speciale importanza assumono Il preventivo ed il contratto con il cliente.Il preventivo, all?atto della sua introduzione, è stato accolto con fastidio dall?avvocatura a motivo della comprensibile difficoltà di non riuscire a prevedere la durata del processo e l?esatta quantità delle prestazioni.Tuttavia, Il passaggio dall?analitica esposizione di diritti ed onorari, prevista dalle abolite tariffe forensi agli attuali parametri forensi, che scandiscono le prestazioni ?a fasi?, ha sicuramente semplificato la predisposizione del preventivo, aiutando gli avvocati a superare l?avversione alla redazione di un preventivo, che se ben fatto - ancor più se tagliato a misura dell?assistito e da questi sottoscritto ? può agevolare non poco l?ottenimento del corrispettivo.La previsione di un pagamento dilazionato ?cucito su misura per il cliente? o di più pagamenti all?inizio o al termine di ogni singola fase possono aiutare a scongiurare il mancato pagamento delle proprie prestazioni, legittimando la rinuncia al mandato nel caso di inadempimento dell?assistito.Un contratto che preveda l?entità del pagamento ed indichi le scadenze, insieme ad una buona clausola di salvaguardia per la revisione dell?accordo, rendono più facile l?eventuale attività di recupero del credito.E? bene ricordare che il preventivo da qualche anno è obbligatorio. La legge n. 124/2017, ha infatti abrogato l?articolo contenuto nella legge professionale che prevedeva il preventivo solo se richiesto dal cliente. Con tale abrogazione l?avvocato deve rilasciare, in tutti i casi, il preventivo al cliente per agevolare la massima trasparenza nel rapporto tra il cliente e il proprio legale, evitando sorprese spiacevoli all?atto della quantificazione delle spese legali.Il CNF ha messo a disposizione vari facsimile (cliccare qui).Non esiste una norma che stabilisca quali siano le conseguenze per la mancata comunicazione di un preventivo scritto al cliente. La Corte di Cassazione, ha sopperito a tale mancanza, esprimendosi in diverse occasioni sul tema; tuttavia, ad oggi, l?orientamento interpretativo non è univoco.Un orientamento asserisce che l?assenza di preventivo scritto determinerebbe l?invalidità del rapporto professionale tra cliente e avvocato con conseguente diritto del cliente di ottenere la restituzione delle spese legali versate. Altra interpretazione, sicuramente preferibile, sancisce, al contrario, che il contratto, in assenza del preventivo, non incide sulla validità ed efficacia del rapporto.Il CNF ha fornito una lettura più vicina al secondo orientamento della Corte affermando che, se manca il preventivo, il contratto rimane valido ma la quantificazione dei compensi professionali in caso di controversia è demandata al giudice secondo i parametri forensi del DM vigente.Va però tenuto a mente che la violazione dell?obbligo di fornire il preventivo al cliente può determinare una violazione deontologica dell?avvocato con conseguente procedimento disciplinare a suo carico per avere violato l?obbligo di trasparenza e buona fede che il professionista deve assicurare all?interno del rapporto con il proprio cliente.Infine è opportuno, precisare che l?accordo scritto tra le parti, sancito con un contratto, preceduto da un preventivo scritto approvato dal cliente, può consentire una misura dei compensi anche superiore ai massimi previsti dai parametri forensi purchè si rispetti il principio di proporzionalità sancito dal comma 2 dell?art. 2233 c.c. ossia che i compensi siano sempre proporzionati ?all?importanza dell?opera e al decoro della professione?.Cons. Avv. Paolo VoltaggioDipartimento Comunicazione, Cons. Avv. Andrea Pontecorvo