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2022-11-04

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FAQ SCUOLA FORENSE

FAQ SCUOLA FORENSE

FAQ Scuola Forense1. Sono iscritto al Registro dei tirocinanti di Roma. Sono tenuto a frequentareobbligatoriamente la Scuola Forense al fine di ottenere il nulla osta di fine praticae di poter sostenere l?esame di abilitazione all?esercizio alla professione forense?Tutti i tirocinanti iscritti al Registro dopo il 1° aprile 2022, oltre a rispettare la previgentedisciplina della pratica forense, devono frequentare un corso di durata minima non inferiore acentosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell?arco dei diciotto mesi di tirocinio. Ipraticanti iscritti in data precedente (la data è indicata dalla delibera d?iscrizione del Consigliodell?Ordine di appartenenza) non devono frequentare obbligatoriamente i corsi di cui al D.M.17/2018 previsti dall?art. 43 L. 247/2012.2. Mi sono iscritto al Registro dei praticanti tra il 1° aprile e il 10 maggio 2022. Cosadevo fare per sostenere l?esame a dicembre 2023?Coloro che si sono iscritti al Registro dei praticanti tra il 1^ aprile e il 10 maggio 2022, potendocompletare il tirocinio forense di 18 mesi in tempo utile a sostenere l?esame di Stato nel 2023,devono obbligatoriamente frequentare il corso. Per i praticanti iscritti al Registro prima del 1°aprile 2022 il corso è facoltativo anche se sosterranno l?esame di Stato nel 2023. Chi si èiscritto al Registro dopo il 10 maggio 2022, non riuscendo a completare la pratica di 18 mesi intempo utile per sostenere l?esame di Stato nel 2023, essendo scaduti i termini per iscriversi afrequentare le lezioni del primo modulo semestrale con decorrenza 9 novembre 2022,dovranno attendere il prossimo bando oppure iscriversi ad una delle scuole di specializzazioneper le professioni legali universitarie, che stanno avviando i corsi specifici, anche inconvenzione.3. Quando posso iscrivermi ai corsi di formazione obbligatoria?Circa due mesi prima dell?inizio del modulo, ovvero nei mesi di settembre e di marzo, saràpossibile iscriversi al corso, che ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore,distribuite in maniera omogenea nell?arco dei diciotto mesi di tirocinio. I corsi sono organizzatiin moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre (DM 9 febbraio 2018 n. 17 art.5 comma1)4. Tenuto conto che le iscrizioni al Corso sono aperte ogni 6 mesi è possibilechiedere il trasferimento?Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro Ordine, questi può chiedere di essereammesso a proseguire il corso di formazione nel nuovo circondario. L?Ordine di provenienza,all?atto della valutazione del periodo di pratica già svolto ai fini della nuova iscrizione, neattesterà la frequenza (DM 9 febbraio 2018 n. 17, art.5, comma 2).5. Sono previste verifiche durante il corso obbligatorio?Sì, sono previste al termine di ciascun semestre, due intermedie ed una finale. Le verificheconsistono in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nelsemestre appena completato. Il test è composto da 30 domande in caso di verifica intermedia,mentre per la verifica finale il test si compone di 40 domande; in entrambi i casi, la verifica siintende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. L?accesso alleverifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l?80% delle lezioni.Il superamento di una verifica intermedia consente di frequentare il semestre successivoovvero il mancato superamento comporta la ripetizione dell?ultimo semestre frequentato edella relativa verifica al successivo appello. Il mancato superamento della verifica finaleimpedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e richiede la ripetizione dell?ultimo ciclosemestrale di formazione seguito e della relativa verifica. (DM 9 febbraio 201n. 17 art.8)6. Chi organizza i corsi di formazione obbligatori?I corsi possono essere organizzati dalle Scuole Forensi istituite dai Consigli dell?ordine e dalleassociazioni forensi idonee e accreditate, oltre che da altri soggetti previsti dalla legge, inclusele scuole di specializzazione per le professioni legali. (DM 9 febbraio 2018 n. 17 art. 2 comma1)La Fondazione, Scuola per l?Avvocatura dell?Ordine degli Avvocati di Roma, organizza epromuove con cadenza semestrale (maggio/ottobre, novembre/aprile) i corsi di formazioneobbligatoria per l?accesso alla professione di avvocato e per la preparazione all?esame diabilitazione mediante la pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell?Ordine.Il 9 novembre 2022 è previsto l?inizio del secondo corso obbligatorio novembre ?22-aprile ?24,mentre il primo corso continuerà con il successivo modulo semestrale.Informazioni sui corsi e iscrizioni alla pagina della Fondazione Scuola Forense presente sulsito istituzionale dell?Ordine degli Avvocati di Roma.7. Sto effettuando il tirocinio ex art. 73 DL 69/2013. Come mi devo comportare con icorsi di formazione obbligatoria?Il praticante avvocato che svolga il tirocinio presso gli uffici giudiziari devecontemporaneamente frequentare un corso di formazione ex art.43 l.p.f..8. Sono uno studente universitario che si avvale dell?anticipo della pratica forense.Sono tenuto a frequentare anche i corsi obbligatori di formazione?Sì. Lo studente regolarmente iscritto all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimentodel diploma di laurea in giurisprudenza che abbia usufruito della c.d. pratica anticipata, unavolta iscritto al Registro deve completare il tirocinio con dodici mesi di pratica presso unavvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato e contemporaneamentefrequentare un corso di formazione di eguale durata.9. Il praticante avvocato che è attualmente impiegato presso gli uffici del processodeve frequentare i corsi obbligatori di formazione?Sì. I praticanti avvocati devono proseguire il tirocinio, con tutti i doveri connessi, compresoquello di frequentare i corsi obbligatori. Per i soli praticanti ammessi al tirocinio sostitutivo,l?assunzione alle dipendenze dell?Ufficio del Processo comporta la sospensione del tirocinio edella formazione forense.10. Mi sono re-iscritto al Registro dopo l?entrata in vigore dell?obbligo di formazioneforense. Sono tenuto a frequentare i corsi durante il mio tirocinio?Sì. L?anzianità della prima iscrizione al Registro dei praticanti, alla quale non abbia fattoseguito l?effettivo e documentato svolgimento del tirocinio, non consente di esonerare iltirocinante da tutti gli obblighi di formazione che gravano sui tirocinanti iscritti (e sui re-iscritti)dopo il 1 aprile 2022.SCARICA QUI LE FAQDipartimento Comunicazione, Cons. Avv. Andrea Pontecorvo

La tutela dell?equo compenso: un baluardo per la salvaguardia della dignità della professione

La tutela dell?equo compenso: un baluardo per la salvaguardia della dignità della professione

La tutela dell?equo compenso: un baluardo per la salvaguardia della dignità della professionedi Irma ContiIl diritto all? ?equo compenso? rappresenta uno degli obiettivi che il Consiglio dell?Ordine di Roma ha perseguito negli ultimi anni con particolare forza e convinzione.L?equo compenso non significa soltanto il diritto ad un giusto riconoscimento economico per l?attività prestata, ma costituisce un baluardo a salvaguardia della dignità dell?intera categoria.Evidenzio, infatti, che nonostante l?approvazione della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 -che ha modificato l?art. 13-bis della Legge Professionale? abbia costituito un importante passo in avanti nella tutela della proporzionalità dei compensi, i principi dettati dalla legge sono stati spesso oggetto di travisamento nella quotidianità.In particolare, nonostante l?art. 13-bis della Legge Professionale preveda:il rispetto di due presupposti tra loro concorrenti ai fini dell?individuazione dell??equità? del compenso, ossia che esso sia determinato coerentemente ai parametri dettati dai decreti ministeriali e che sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale;che le clausole che ?determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell?avvocato? debbano essere ritenute vessatorie;tali presupposti vengono spesso vanificati in presenza dei cd. ?contraenti forti?.Proprio per tale motivo, il Consiglio dell?Ordine di Roma ha svolto un?importante opera di monitoraggio delle situazioni anomale che di sovente si verificano nei bandi per la predisposizione di elenchi di professionisti, o nell?attività prestata a favore di determinati enti ed imprese.A tale monitoraggio si aggiungono ulteriori e rilevanti iniziative a sostegno dell?avvocatura che personalmente ho portato avanti anche, avanzando una concreta proposta al CNF di modifica dei parametri ministeriali in materia penale che si è tradotta nella Delibera del 9 Febbraio 2022 n. 535, che ha consentito l?approvazione del D.M. n. 147 del 13.08.2022 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/10/08/236/sg/pdf) con la quale sono stati aumentati i predetti parametri e sono state introdotte alcune fasi che, fino ad oggi, non risultavano esplicitamente disciplinate dal D.M. 55/2014.Si tratta di meri esempi di quella che ritengo essere una battaglia assolutamente centrale, sulla quale non è possibile arretrare neanche di un passo in considerazione della funzione, di rango costituzionale, che l?avvocatura svolge a tutela delle libertà e dei diritti, che deve essere onorata e rispettata.A questo proposito non si può dimenticare ciò che gli Avvocati hanno sopportato sulle loro uniche spalle durante la pandemia, tra le chiusure e le accorate richieste di giustizia che provenivano dai cittadini, facendovi fronte tra le mille difficoltà senza interruzione e senza mai sottrarsi ai propri assistiti anche a costo della propria vita.Si tratta di iniziative e attività che abbiamo posto in essere in questi anni che forniscono e continueranno a fornire un?effettiva e concreta tutela del ruolo e della dignità dell?Avvocato.Cons. Avv. Irma ContiResponsabile della Commissione di Diritto Penale del Consiglio dell?Ordine degli Avvocati di RomaDipartimento Comunicazione, Cons. Avv. Andrea Pontecorvo