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2022-06-23

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Le raccomandazioni del Cnf sul Curatore speciale del minore

Le raccomandazioni del Cnf sul Curatore speciale del minore

Le raccomandazioni del Cnf sul Curatore speciale del minore Entrano in vigore oggi, 22 giugno 2022, alcune disposizioni della riforma del processo civile (Legge 206/2021) con espresso riferimento alla figura del Curatore speciale del minore, nominato dal giudice e incaricato di rappresentare e assistere un minore in tutti i procedimenti in cui anche solo astrattamente c'è l'ipotesi di un conflitto di interessi tra e con le parti ovvero con i genitori.Vista la delicata funzione che l'avvocatura sarà chiamata a svolgere nelle funzioni di curatore,  il Consiglio nazionale forense su proposta della commissione diritto di famiglia coordinata dalla consigliera Daniela Giraudo e con il contributo delle associazioni specialistiche di riferimento, ha elaborato una breve guida con  alcune semplici ma importanti  raccomandazioni, ispirate ai principi generali del codice deontologico forense che informano l?esercizio dell?attività dei professionisti: indipendenza, competenza, correttezza e lealtà. È inoltre previsto a breve un corso di alta formazione sulle funzioni e il ruolo di questa (nuova) figura di riferimento per il Tribunale delle persone e delle Famiglie.RACCOMANDAZIONI PER GLI AVVOCATI CURATORI SPECIALI DI MINORIIl Curatore speciale del minore nello svolgimento del proprio incarico dovrà sempre rammentare iprincipi generali di cui all?art. 9 CDF, tra i quali riteniamo di sottolineare:INDIPENDENZACOMPETENZACORRETTEZZA E LEALTA?Il Curatore speciale del minore deve avere sempre tutela e rispetto della propria indipendenza dalGiudice e dalle parti, svolgendo il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore nelrispetto anche dei diritti garantiti allo stesso dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali.Il Curatore speciale del minore deve curare la propria competenza professionale attraversol?acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, adeguata e avere un aggiornamentocostante nelle materie attinenti al diritto della famiglia, delle persone e dei minori.Il Curatore speciale del minore deve svolgere il proprio incarico con correttezza e lealtà incollaborazione con tutte le parti e nell?interesse del minore.I principi generali si sostanziano nelle seguenti raccomandazioni:1. DEONTOLOGIAIl Curatore speciale del minore deve comportarsi sempre avendo a mente la ricorrenza deiprincipi generali che costituiscono gli imprescindibili canoni deontologici contenuti agli artt.9, 14 e 15, e 19 del Codice Deontologico Forense.Il Curatore speciale del minore ha il dovere di evitare incompatibilità nel rispetto dell?art. 24CDF e ha inoltre l?obbligo di astenersi dall?assumere l?incarico ove abbia assistito in altrecontroversie, anche con oggetto diverso, le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.Il Curatore speciale del minore nel rispetto dell?art. 18, comma 2, CDF garantiscel?anonimato del proprio assistito e si astiene dal comunicare con ogni mezzo informazionirelative al procedimento.2. PATROCINIO A SPESE DELLO STATOIl Curatore speciale che assuma le vesti di difensore, ove ricorrano i presupposti pervisti dalDPR 115/2002, deposita - in nome e per conto del minore - istanza per l?ammissione alPatrocinio a Spese dello Stato, in applicazione anche del disposto di cui all?art. 27, IVcomma 4, CDF.3. COSTITUZIONE IN GIUDIZIOIl Curatore speciale del minore, dopo la nomina, con tempestività assumerà le informazioninecessarie dalle parti e dai soggetti coinvolti, ascolterà il minore, esaminerà gli atti e idocumenti per procedere alla costituzione in giudizio nel preminente interesse del minore enel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, partecipandopersonalmente alle udienze.4. RAPPRESENTANZA SOSTANZIALEIl Curatore speciale del minore al quale l?Autorità Giudiziaria procedente abbia attribuitopoteri di rappresentanza sostanziale, qualora ciò non sia già avvenuto, deve attivarsi affinchéil Giudice specifichi in concreto tali poteri e gli obiettivi specifici ai quali siano finalizzati.5. COLLABORAZIONE CON TUTTE LE PARTI DEL PROCESSONell?adempimento del proprio mandato, il Curatore speciale del minore mantiene continuicontatti e rapporti improntati a correttezza e lealtà con il tutore, laddove esistente, con iservizi sociali, con gli educatori, con i responsabili delle comunità, con il personalesanitario, con gli affidatari (o l?ente affidatario), con gli insegnanti, nonché con tutti gli altrisoggetti che a vario titolo si occupano del minore. I contatti con genitori, parenti e partiprivate dovranno sempre avvenire per il tramite dei rispettivi difensori, in ossequio allenorme deontologiche.6. ASCOLTOa) Il Curatore speciale deve procedere all?ascolto del minore capace di discernimento, conmodi e termini a lui comprensibili, fornendo allo stesso - anche in relazione all?età e alsuo sviluppo psicofisico - le informazioni ritenute più utili a comprendere l?oggetto delprocedimento che lo riguarda. Il Curatore speciale, inoltre, in virtù dell?incaricoricevuto, deve fornire al minore adeguate informazioni e spiegazioni relative al ruoloche è chiamato a svolgere e relative alle decisioni assunte che lo riguardano.b) Il Curatore speciale deve individuare il luogo più idoneo per effettuare i colloqui con ilminore. Inoltre, deve valutare le modalità di ascolto e di comunicazione ritenute piùadeguate all'età e alle condizioni psicofisiche del minore.c) Il Curatore speciale, infine, deve chiarire al minore che sia capace di discernimento, conmodi e termini a lui comprensibili, che la sua opinione sarà tenuta in debitaconsiderazione ma non necessariamente accolta.d) Il Curatore speciale del minore può assistere ad eventuali operazioni peritali riferibili alminore.Download Raccomandazioni per il Curatore speciale del minore