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2022-04-05

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IL PATROCINIO IN FAVORE DEI NON ABBIENTI. I NUMERI, LE CRITICITA' E LE PROSPETTIVE DERIVANTI DALLA COMPENSAZIONE.

IL PATROCINIO IN FAVORE DEI NON ABBIENTI. I NUMERI, LE CRITICITA' E LE PROSPETTIVE DERIVANTI DALLA COMPENSAZIONE.

05.04.2022 - di Mario SciallaIn un periodo di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo a livello mondiale, a causa della pandemia e dell'invasione dell'Ucraina, che indebolirà ancora più l'economia, impedendo a tante persone indigenti di adire la giustizia per vedere tutelati i propri diritti, si apprezza ancora di più l'importanza di questo nobile ed antico istituto che, fortunatamente, consentirà di dare ugualmente voce a chi non avrebbe potuto più farlo. Eppure questa grande risorsa che deve essere considerata un vanto della nostra cultura giuridica, il fiore all'occhiello della nostra politica giudiziaria che ci pone all'avanguardia nei confronti degli altri Stati, finisce periodicamente - e del tutto inopportunamente - sotto attacco, evidentemente per i pregiudizi culturali di cui non si è ancora liberata. Per citare un recente esempio di tale difficoltà, è sufficiente ricordare che il Presidente della Corte di Appello di Palermo, nel corso del proprio intervento, durante l'inaugurazione del presente anno giudiziario, aveva segnalato l'elevato numero di cittadini beneficiati dal patrocinio a spese dello Stato, a suo giudizio "sintomatico di una tendenziale deriva incontrollata dell'istituto verso una anomala forma di sostegno del reddito di una parte del Foro?, snaturandone la sua effettiva e nobile funzione. A tale considerazione il Presidente Galletti ed il sottoscritto, in qualità di Segretario e Responsabile del Dipartimento sulle difese di ufficio e patrocinio in favore dei non abbienti, hanno voluto replicare che "piuttosto che mettere in discussione principi cardine dell'ordinamento come il gratuito patrocinio che consente di dare la voce ai più deboli e sul quale già agiscono in via preventiva gli Ordini che - soprattutto quello di Roma - operano con severi e certosini controlli, la Magistratura dovrebbe avviare una seria riflessione sulle riforme che da più parti vengono invocate in seno all'ordinamento giudiziario stesso" come evidenziato dallo stesso Primo Presidente della Corte di Cassazione, Pietro Curzio. Che la risorsa del gratuito patrocinio sia preziosa e non vada dissipata se ne rende perfettamente conto la stessa Avvocatura e basta analizzare i numeri che provengono dall'Ordine degli Avvocati di Roma per comprenderlo: nel 2021 su 9.323 istanze ne sono state ammesse 6.449, il che fa pensare ad un controllo preliminare scrupoloso ed accorto, non certo di facciata. Oltre che di periodici attacchi sulla sua stessa ragione d'essere, l'istituto in questione soffre anche dei ritardi connessi al pagamento delle notule e, in alcuni casi, di liquidazioni troppo basse. Per ridurre questi inconvenienti è intervenuto costantemente, negli ultimi anni, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, sollecitando l'emissione dei decreti di liquidazione con proprio personale a supporto delle cancellerie e, sulla qualità delle liquidazioni, mediante il ricorso ai protocolli che hanno ottenuto buoni risultati nel settore penale (dovrebbe venire alla luce a breve anche una integrazione del Protocollo richiesta a seguito dell'intervento del Ministero che ha contestato gli aumenti legati ad alcuni fattori correttivi) e nella difesa dei procedimenti aventi ad oggetto la protezione internazionale. Il grande numero di magistrati presenti nel settore civile e la obiettiva difficoltà a seguire le indicazioni di un protocollo anche in tale materia ha, nei fatti, impedito l'applicazione delle liquidazioni forfettarie, ma in futuro bisognerà tentare nuovamente di intervenire in questo ampio bacino. In prospettiva occorrerà, inoltre, raccogliere i frutti anche di un altro incessante lavoro che prende le mosse da una iniziativa ideata dall'Associazione Nazionale Forense, oltre quindici anni fa, e che prevedeva la compensazione dei crediti derivanti da attività professionali in cause ammesse al gratuito patrocinio con tasse, tributi ed anche somme dovute a Cassa Forense. Infatti i motivi legati al ritardo dei pagamenti, al di là delle lentezze degli uffici nell'emettere i decreti di pagamento, derivano dalla scarsità delle risorse finanziarie per tale capitolo di spesa. Per accelerare tali pagamenti, nel 2016 è stata introdotta la compensabilità dei crediti per gratuito patrocinio e difese di ufficio con i debiti per tributi (irpef, iva) ed i crediti previdenziali dei dipendenti degli Avvocati, attraverso la loro preventiva certificazione sul portale del Ministero dell' Economia e delle Finanze. Tale possibilità incontra però due limiti: lo scarso importo previsto per la compensazione (10 milioni) e la possibilità di operare la certificazione solo dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno. Cassa Forense, tramite l'introduzione, a partire dal 31 maggio 2021 del modello F24, ha consentito ai propri iscritti di pagare i contributi previdenziali anche tramite la compensazione con i crediti d'imposta vantati nei confronti dell'Erario. Possibilità che ha incontrato il favore degli iscritti. E' stata pertanto avviata una interlocuzione tra Cassa, Consiglio Nazionale Forense e Pubblica Amministrazione per consentire la compensazione dei debiti previdenziali degli Avvocati con i crediti spettanti per il patrocinio a spese dello Stato. Tale interlocuzione che ha coinvolto Agenzia delle Entrate, Equitalia e Ministero della Giustizia, è stata fino ad oggi assolutamente positiva. Come riferito dal Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense, Avv. Giancarlo Renzetti, nella sua relazione in occasione dei lavori dell'Unione Distrettuale degli Ordini del Lazio, tenutasi a Tivoli il 26 marzo scorso, al momento è stato possibile ottenere il raddoppio per il secondo semestre del 2022 degli importi per la compensazione, con previsione di incrementi progressivi a partire dal 2023. Gli ulteriori appuntamenti previsti con la Ragioneria dello Stato ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrebbero portare ad una modifica dell'attuale normativa che consenta di compensare i crediti per gratuito patrocinio e difese di ufficio con i debiti previdenziali; aumentare significativamente i fondi per la compensazione tenendo conto degli oltre 130 milioni di imposte pagate in via diretta da Cassa Forense; allungare il periodo in cui è possibile, per l'Avvocato, certificare i suoi crediti tramite piattaforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il raggiungimento di questi obiettivi è vitale per consentire al patrocinio in favore dei non abbienti di mantenere intatta la sua importanza, garantendo anche in un futuro, pieno di ombre ed incertezze, l'assistenza delle persone in maggiore difficoltà, rimanendo forte e tetragono ai numerosi e periodici attacchi esterni. Mario Scialla(Dipartimento Comunicazione COA ROMA, Andrea Pontecorvo)

La risoluzione dei conflitti con la Pubblica Amministrazione

La risoluzione dei conflitti con la Pubblica Amministrazione

05.04.2022 - di Alessia AlesiiIl legislatore manifesta un sempre crescente favor nei confronti degli strumenti alternativi alla giurisdizione, quali - principalmente - la conciliazione, la mediazione, la negoziazione assistita et similia.Tali istituti possono rivelarsi di utile applicazione anche nelle controversie con la Pubblica Amministrazione in un?ottica di pronta risoluzione delle stesse e celerità nel raggiungimento del risultato.La P.A. viene chiamata a rispondere della responsabilità derivante dall?azione amministrativa in molteplici campi di esercizio (sanità pubblica, erogazione di servizi pubblici, rifiuti, ambiente, ecc.) nei quali il volume del contenzioso si rivela, spesso, di notevole consistenza.In tali ambiti e purchè si tratti di diritti ?disponibili?, analogamente a quanto è previsto per le controversie di lavoro ex art. 410 c.p.c., gli strumenti alternativi alla giurisdizione possono comportare un?utilità reciproca sia per l?istante che per l?ente chiamato.Tali risultati appaiono facilmente conseguibili in tutti quei casi nei quali la posizione delle ?parti? e le relative responsabilità siano sostanzialmente delineate o delineabili, senza che occorra necessariamente affidarsi ad un?istruttoria lunga e dispendiosa. In tali casi, laddove la responsabilità della P.A. ed una potenziale condanna in termini risarcitori della stessa siano, a seguito di un giudizio prognostico da svolgere sulla base degli atti e dell?istruttoria, altamente probabili, la soluzione conciliativa appare senz?altro percorribile.Diversa è l?ipotesi nella quale le circostanze di fatto e di diritto e la posizione rivestita dalle parti non siano ben nette e la controversia non appaia di pronta soluzione. In tali casi il ricorso ai rimedi alternativi alla giurisdizione deve essere necessariamente accompagnato da un?istruttoria attenta che conduca al percorso conciliativo con maggiore probabilità di successo, dal momento che l?Ente pubblico dovrà valutare - in modo circostanziato - l?utilità della soluzione stragiudiziale in termini di costi/benefici rispetto ad un?eventuale condanna in sede giurisdizionale, avendo come paradigma di riferimento quello della corretta gestione delle risorse pubbliche e della responsabilità erariale.La conciliazione dovrà, dunque, sempre essere riconducibile ai canoni di razionalità, logicità, corretta gestione ed imparzialità (Corte dei conti Sez. Lombardia - delib. n. 65/2020).L?Ente valuterà la convenienza dell?accordo rispetto ai rischi derivanti dalla definizione della lite dinanzi all?Autorità Giudiziaria sulla base di una ponderazione degli elementi di fatto e di diritto che emergono dalla fattispecie nonché dei precedenti giurisprudenziali eventualmente intervenuti su casi analoghi alla fattispecie in esame.A tale riguardo, poiché le controversie che vedono come parte la P.A. nella materia dei servizi pubblici presentano profili economici e tecnici complessi o, comunque, non sempre di facile soluzione, è necessario che ci si rivolga preventivamente a professionisti esperti che svolgano un?adeguata istruttoria preventiva.Questo è il caso, ad esempio, del medico legale e/o del medico specialista nella disciplina oggetto della vertenza per quanto riguarda le controversie in materia di responsabilità sanitaria.Tale pratica agevola l?Amministrazione nella decisione di definire una controversia in sede stragiudiziale consentendole di poter difendere, con validi argomenti, la relativa scelta nell?ambito di un eventuale giudizio di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti dal momento che ogni spesa sostenuta dalla P.A. è sempre in astratto passibile di vaglio da parte del Giudice contabile (e prima ancora da parte degli organi di controllo interno alla P.A.), soprattutto laddove tale spesa sia il risultato della scelta discrezionale di aderire ad una procedura stragiudiziale piuttosto che a quella, di natura vincolata, di eseguire una sentenza di condanna pronunciata a conclusione di un giudizio.Pertanto, al fine di correttamente osservare i principi di buon andamento ed imparzialità dettati dall?art. 97 della Costituzione e perseguire la legittimità degli atti, l?Amministrazione ben potrà decidere di optare per l?adesione alle procedure stragiudiziali di definizione di una lite (conciliazione, mediazione, negoziazione assistita, ecc.) laddove la relativa scelta sia il frutto di un adeguato approfondimento e di un?attenta istruttoria e sia supportata da un?idonea motivazione che illustri l?iter logico-decisionale che ha portato a deliberare quella scelta e la spesa che ne è derivata.Alessia Alesii(Dipartimento Comunicazione COA ROMA, Andrea Pontecorvo)