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2022-04-04

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DISCRIMINAZIONE E GRAVIDANZA: IL TRIBUNALE DI ROMA SI PRONUNCIA

DISCRIMINAZIONE E GRAVIDANZA: IL TRIBUNALE DI ROMA SI PRONUNCIA

04.04.2022 ? di Angelica AddessiCon decreto del 23 marzo 2022, il Tribunale del Lavoro di Roma si è pronunciato sul ricorso proposto, ex art. 38, d.lgs. 198/2006, da due assistenti di volo, che avevano qualificato come discriminazione per motivi di genere la condotta di una compagnia di volo che, nell?ambito di un piano di assunzione, non avrebbe preso in considerazione la loro candidatura, poiché in stato di gravidanza.Il provvedimento assume particolare interesse, poiché reso nell?ambito del rito sommario, a carattere urgente, a contrasto degli atti discriminatori per motivi di genere, di cui al Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna.Il Tribunale ha, anzitutto, ribadito il principio secondo il quale la normativa antidiscriminatoria deve ritenersi estesa anche alla fase di selezione e reclutamento del personale, dunque anche ad un momento antecedente alla costituzione del rapporto di lavoro.Ciò è inequivocabilmente previsto dall?art. 27, d.lgs. 198/2006 ed i relativi principi risultano confermati tanto dalla giurisprudenza della CGUE (sent. 08/11/1990, causa C-177/88, Dekker, sent. 03/02/2000, causa Silke Karin Mahlburg c. Land Mecklenburg-Vorpommern), che da quella di legittimità (Cass., sez. lav., 26/02/2021, n. 5476).La tutela antidiscriminatoria comprende, quindi, anche la fase di accesso al lavoro, non diversamente dalla successiva fase di svolgimento del rapporto di lavoro, e può essere integrata dalla mancata assunzione, così come dalla mancata ammissione a procedure selettive.Il Tribunale ha evidenziato il carattere oggettivo della condotta discriminatoria, come emerge dal tenore della disposizione dell?art. 40, d.lgs. n. 198/2006, con la conseguenza che l?indagine giudiziaria è diretta ad accertare la tipologia dell?atto posto in essere e l?effetto che esso produce, restando del tutto fuori dal sindacato lo stato psicologico (dolo, colpa, buona fede, ecc.) dell?autore del comportamento.Sul piano probatorio, il Giudice del Lavoro ha attribuito rilievo alle circostanze, dedotte dalle ricorrenti, secondo cui anche altre lavoratrici in gravidanza o in periodo di astensione obbligatoria non erano state chiamate per la selezione e nessuna delle lavoratrici selezionate dalla compagnia si trovava in stato di gravidanza.Ha richiamato, al riguardo, gli artt. 28, d.lgs. 150/2011 e 40, d.lgs. 198/2006, che prevedono una attenuazione del regime della prova in favore del soggetto discriminato, allorquando fornisca ?elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, (?) idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell?esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso?, con la conseguenza che, in tal caso, ?spetta al convenuto l?onere della prova sull?insussistenza della discriminazione?.Ha ritenuto che la discriminazione risultasse avvalorata anche da dati statistici demografici, avuto riguardo all?incidenza percentuale delle gravidanze nella popolazione femminile in età fertile, comparata alla totale assenza tra le assistenti di volo donne nel frattempo assunte.Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha ordinato la cessazione del comportamento illegittimo, consistente nell?esclusione delle candidate in gravidanza e puerperio dalla procedura di selezione ed assunzione per le assistenti di volo.Ha accolto la domanda risarcitoria ? e non quella di assunzione, ritenuta esorbitante rispetto ai poteri del Giudice ? richiesta dalle lavoratrici, sotto il profilo del danno da perdita di chance, quantificata nell?importo della retribuzione mensile per il periodo di 15 mensilità, tenuto conto del periodo di astensione dal lavoro antecedente il parto ed i sette mesi successivi dalla nascita del figlio, precisando che la somma ?esprime anche una valenza dissuasiva, perché elide il vantaggio che la società resistente ha inteso assicurarsi evitando l?assunzione di assistenti di volo in gravidanza, per le quali la presenza sul luogo di lavoro sarebbe stata sospesa per la durata del tempo a cui la condanna viene commisurata.?Angelica Addessi(Dipartimento Comunicazione COA ROMA, Andrea Pontecorvo)

Gli ?orfani speciali?, un fenomeno in espansione

Gli ?orfani speciali?, un fenomeno in espansione

04.04.2022 - Di Lucilla AnastasioE? soltanto con la Legge di bilancio per il 2018 che vengono introdotte per la prima volta misure e risorse per gli orfani di femminicidio, tutti quei bambini e ragazzi che hanno perso la madre perché uccisa dal padre che a sua volta si è tolto la vita oppure è detenuto a causa del reato commesso.Nonostante l?importante impegno da parte del legislatore e di tutti gli operatori che a diverso titolo intervengono su queste situazioni quello degli orfani di femminicidio rimane un fenomeno complesso del quale non si conosce la reale portata, le conseguenze tutte sulla loro sfera emotiva, psichica e relazionale.Oltre al dolore per la perdita il minore, dunque, si trova da solo ad affrontare un trauma straordinario che probabilmente, anzi sicuramente, stravolgerà la propria esistenza. Da qui la necessità di interventi celeri, adeguati ed efficienti con operatori competenti e specializzati che siano in grado anche di interagire con il nuovo contesto familiare.I dati sono allarmanti, ad oggi, in Italia, sono duemila i ragazzi orfani speciali di un po' tutte le fasce di età, soprattutto minori.Seppure in ritardo ed ancora con tante criticità l?intervento legislativo italiano (L.4/2018) è unico nel panorama europeo considerato un modello da adottare da parte degli altri Stati.La legge prevede in particolare:- l?accesso al gratuito patrocinio;- l?assistenza medico-psicologica;- la sospensione per l?omicida della pensione di reversibilità e del diritto all?eredità;- la possibilità per l?orfano di modificare il cognome.Dette previsioni riguardano sia i minori che i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti oltre a considerare sullo stesso piano l?omicidio del coniuge, del partner dell?unione civile e del convivente, a prescindere dalla tipologia di unione, anche non coniugale.Quanto invece al sostegno economico è prevista l?assegnazione alle famiglie affidatarie di ? 300,00 al mese per ogni minore, borse di studio, interventi per l?orientamento e l?avviamento al lavoro, sgravi fiscali per chi assume, rimborso delle spese mediche e sostegno psicologico.Con il Decreto 21/5/2020 n.71-Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie sono stati stanziati ulteriori 12 milioni annui per il periodo compreso dal 2021 al 2024.Le misure che sono state prese dal governo sono importanti e costituiscono senz?altro una risorsa quanto meno economica per questi ragazzi, vittime indirette, provati psicologicamente dalle violenze di cui sono stati testimoni oltre che dell?affetto più importante della vita, ma gli ?orfani speciali? richiedono un?attenzione speciale e per questo va al più presto creata una rete di operatori che possa attraverso interventi programmati e strutturati essere concretamente di aiuto per loro.Lucilla Anastasio(Dipartimento Comunicazione COA ROMA, Andrea Pontecorvo)